
L’ 8 Marzo è la Giornata internazionale della donna, comunemente conosciuta come Festa della Donna; in Italia la prima celebrazione risale al 1922.
Ma qual è la vera origine di questa ricorrenza? Perché esiste la Festa della Donna?
Diverse sono le versioni in merito ed ancora oggi non è stata fatta chiarezza su quale di queste rappresenti la verità. Tutte hanno, però, lo stesso comune divisore: la Donna.
Sembra che la Festa della Donna abbia avuto origine da uno sciopero avvenuto nel 1908 da un gruppo di donne operaie nell’ambito di un industria tessile di New York a protesta delle condizioni di lavoro; altre versioni collegano la Festa della Donna ad un articolo di Lenin il quale proclamava l’8 marzo “Giornata Internazionale della Donna” per celebrarne le conquiste sociali; oppure ancora, ad un incendio avvenuto all’interno di una fabbrica di New York in occasione del quale hanno perso la vita 146 lavoratori (per la maggior parte donne) sebbene, quest’ultima tesi, ad oggi sia stata smentita da diverse fonti e considerata una “bufala”.
Certamente l’8 Marzo rappresenta oggi una Festa per ricordare, a trecentosessanta gradi, le conquiste della donna negli anni sia da un punto di vista sociale, che politico, che come individuo.
La donna negli anni ha lottato anche per migliorare le proprie condizioni di lavoro e non è un caso, infatti, che le diverse ipotesi circa l’origine di questa ricorrenza facciano riferimento alle condizioni precarie di lavoro.
La normativa attualmente in vigore in materia di sicurezza sul lavoro è il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; l’applicazione di tale decreto ha l’obiettivo di tutelare i lavoratori, uomini e donne, sia per quanto concerne la loro sicurezza, riducendo quindi il numero di infortuni sul lavoro, che per quanto concerne la loro salute riducendo quindi i casi di malattie professionali.
Il D.Lgs 81/2008 e smi, ancor di più della precedente Legge 626/94 prevede una valutazione specifica dei rischi e, quindi, anche in base al genere: di qui la necessità e l’obbligo da parte di un’organizzazione aziendale, nella persona del datore di lavoro, di valutare i rischi all’interno della propria attività facendo distinzione tra un lavoratore di sesso maschile ed un lavoratore di sesso femminile a parità di mansione o gruppo omogeneo.
Diversi sono gli ambiti in cui il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o eventuali normative ad esso collegate prevedono una valutazione dei rischi differenziata per sesso:
- La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi prevede l’applicazione delle norme tecniche ISO 11228 (parti 1 – 2- 3) come riportato in Allegato XXXIII: secondo tali norme il peso massimo sollevabile da un lavoratore è differenziato in base all’età ma anche al sesso (le donne con erà compresa tra i 18 ed i 45 anni possono sollevare al massimo 20 kg, le donne con età inferiore ai 18 anni e maggiore di 45 anni possono sollevare al massimo 15 kg; al contrario gli uomini con età compresa tra i 18 ed i 45 anni possono sollevare fino a 25 kg e gli uomini con meno di 18 anni e più di 45 anni possono sollevare fino a 20 kg);
- L’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede una valutazione del rischio per lavoratrici in gravidanza e, quindi, l’applicazione del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 all’interno del quale vengono riportate tutte le tipologie del rischio alle quali non può essere adibita una donna in stato di gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto.
Cosa deve fare, quindi, un datore di lavoro nel caso in cui una lavoratrice gli comunichi di essere incinta?
Il datore di lavoro dovrà verificare l’applicabilità della normativa vigente rispetto alle mansioni svolte dalla lavoratrice in oggetto e quindi nel caso in cui la lavoratrice non possa per legge essere esposta ad alcuni rischi prevedere, ove possibile, uno spostamento di mansione oppure, in caso non sia possibile, ci sarà l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza da parte degli organi competenti;
Le normative a tutela della donna come lavoratrice hanno portato e stanno portando ad un miglioramento dei risultati, come si evince Banca Dati INAIL circa l’andamento degli infortuni denunciati nel corso degli anni e per tipologia di comparto.
Tab. 1 – Infortuni denunciati – analisi per gestione e per anno – sesso femminile.
I dati mostrano un’incisiva riduzione nel numero di infortuni denunciati da parte del genere femminile, nel corso del quinquennio analizzato 2010 – 2014 e su tutti i settori di attività; d’altra parte sarebbe interessante conoscere anche il numero totale di lavoratrici per anno e per settore, in modo tale da poter individuare la percentuale di riduzione del numero di infortuni denunciati tenendo in considerazione anche tale variabile.