
Il tema della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti tra i lavoratori rappresenta un tema molto attuale, ma anche poco chiaro, al punto tale da aver innescato diversi interrogativi.
La trasmissione televisiva “Le Iene” ha dedicato, di recente, un servizio intitolato “Drogato a sua insaputa” a questo tema; un lavoratore infatti dichiara di essere risultato positivo al test delle droghe solo per aver mangiato del pane con semi di papavero.
Il fatto potrebbe sembrare esagerato ma fornisce comunque degli spunti interessanti per affrontare un argomento quanto mai delicato come quello delle sostanze che possono alterare le nostre capacità cognitive.
Lo stato dell’arte
Cosa prevede effettivamente la normativa vigente in materia di droga e alcool? Tutti i lavoratori devono essere sottoposti a verifica?
Il risultato degli esami è reso pubblico a tutti a tal punto da generare voci “scomode” tra persone terze?
In caso di positività quale è l’iter metodologico previsto e soprattutto, il lavoratore perde il lavoro?
L’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è chiaro nel definire l’obbligo di verifica, da parte del datore di lavoro, di assenza di condizioni di alcol dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti tra i lavoratori per le mansioni elencate rispettivamente nell’ambito della Legge 125 del 30.03.2011 e dell’Intesa Stato Regioni del 30.10.2007.
Questo tipo di verifica non dipende dal Contratto Collettivo applicato ma solo ed esclusivamente dalla mansione svolta dal lavoratore tanto che, ricordando la definizione di lavoratore data all’art. 2 del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ovvero “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere”, la normativa in oggetto si applica anche, ad esempio, ad uno stagista o un collaboratore che svolga una mansione che rientri nell’elenco della Legge 125 del 30 marzo 2001 e/o dell’Intesa Stato Regioni del 30.10.2007: questi sarà quindi sottoposto ai dovuti controlli.
I lavoratori dovranno essere avvisati non prima di 48 ore dalla data della visita, ovvero il tempo necessario affinché, nel caso di condizioni di alcool dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, non abbiano il tempo per “disintossicarsi” e falsare l’esame.
Se un lavoratore dovesse risultare positivo al test dell’alcool e/o droghe il medico competente rilascerà un giudizio di “non idoneità temporanea” alla mansione fintanto che venga effettuato un secondo test.
Nel giudizio di non inidoneità temporanea, per legge e per tutela della privacy, non può essere riportato alcun riferimento ai risultati degli esami ematochimici e/o delle urine del lavoratore; quindi né il datore di lavoro dell’azienda né tantomeno eventuali terze persone possono essere messe a conoscenza di eventuali patologie riscontrate nell’individuo in questione.
La prassi prevede quindi di effettuare un secondo test, che nel caso delle droghe viene realizzato mediante spettrofotometria di massa, metodologia che permette di selezionare la molecola e quindi capire se, ad esempio, il risultato dell’esame possa essere stato falsato da qualche terapia medica.
Nel caso in cui il secondo test risultasse negativo, il lavoratore ha diritto ad essere immediatamente reintegrato al lavoro; nel caso di un ulteriore positività il medico competente mantiene il giudizio di non idoneità temporanea alla mansione e, per le sostanze psicotrope e stupefacenti, effettua comunicazione al SERT in modo tale che il lavoratore possa essere inserito in un programma di disintossicazione.
Giudizio di inidoneità temporanea alla mansione non implica e assolutamente non prevede il licenziamento; il datore di lavoro può spostare il lavoratore ad altra mansione per la quale il medico competente accordi l’eventuale idoneità oppure in caso di impossibilità a tale spostamento il lavoratore sarà non idoneo temporaneamente.
Non appena il lavoratore dimostrerà di essere nuovamente idoneo avrà diritto al reintegro immediato alla mansione.
Certamente nelle 48 ore antecedenti l’esame è certamente meglio evitare, al di fuori dell’orario di lavoro, di assumere alcool in notevoli quantità e qualsiasi medicina e/o sostanza che possa in qualche modo influenzare il risultato dei test in oggetto di analisi.
D’altra parte, essendo l’alcool dipendenza e la tossico dipendenza, due patologie “risolvibili” al termine della visita medica con medico competente, in caso di positività ai test specifici, il lavoratore non potrà mai risultare non idoneo permanentemente alla mansione, ma solo temporaneamente fino ad avvenuta guarigione.
Il consumo di alimenti che possano portare al rilevamento di livelli elevati di sostanze psicotrope è in realtà un evento più unico che raro, proprio perché dette sostanza sono presenti in quantità minima negli alimenti stessi (vedi i semi di papavero utilizzati come decorazione sul pane).
Sebbene l’argomento sia oggetto di studio da relativamente poco tempo, l’EFSA (European Food Safety Authority) ha pubblicato un report nel quale si legge che “se i semi di papavero sono consumati come decorazione sul pane, è possibile che alcuni consumatori, in particolare bambini nella prima infanzia, possano superare la dose acuta di morfina in rare occasioni.
Quindi l’eventualità di presenza di droga nelle urine dopo aver consumato semi di papavero, soprattutto per una persona adulta, è un fatto decisamente raro, a meno naturalmente di non averne consumate quantità decisamente rilevanti.
L’estrema attualità della materia ha comunque portato le autorità ad interrogarsi sulle possibili conseguenze del consumo di questi particolari cibi e sono in previsione altri studi per integrare la materia e per avere un quadro che sia il più esaustivo possibile.