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DVR obbligatorio, 5 esempi per aziende diverse

By 24 Agosto 2020Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro7 min read
DVR obbligatorio 5 esempi

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 17, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori sia da un punto di vista della salute che da un punto di vista della sicurezza.

L’art. 28 del D.lgs 81/2008 esplicita, inoltre, che il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere anche la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze pericolose utilizzate, nonché l’analisi di tutti i rischi cosiddetti “particolari” quali, ad esempio, quello dello stress lavoro correlato, delle lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi.

Il DVR – Documento di valutazione dei rischi deve essere redatto e dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione del rischio stesso;
  3. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. L’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. L’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni a carattere penale per il datore di lavoro.

I punti di cui sopra costituiscono, quindi, una linea guida sulla base della quale costruire ed elaborare un documento di valutazione dei rischi il quale dovrà essere specifico di ciascuna organizzazione per la quale viene elaborato.

Fermo restando che su organizzazioni che svolgano stessa attività e che siano caratterizzate da lavoratori con medesima mansione potranno, comunque, sussistere diverse variazioni a livello di rischi per la salute e sicurezza cui gli operatori sono esposti; tali variazioni dipenderanno da una serie di fattori tra cui, ad esempio, le caratteristiche stesse degli ambienti di lavoro, le attrezzature utilizzate e l’orario di lavoro.

Vediamo di seguito i principali rischi che caratterizzano i gruppi omogenei appartenenti a cinque differenti tipologie di aziende:

DVR – attività di parrucchiere

Quali sono, quindi, i principali rischi a livello di sicurezza e a livello di salute per la mansione di parrucchiere?

Tra i rischi per la sicurezza, certamente, possiamo annoverare il rischio di caduta, scivolamento, taglio aventi, di solito, un’entità piuttosto bassa.

Anche il rischio incendio è classificabile, abitualmente, come basso rischio ai sensi del DM 10.03.1998.

Diversi i rischi a livello di salute cui sono esposti i parrucchieri che necessitano, frequentemente, di valutazioni di dettaglio per definire in modo corretto, sulla base delle metodologie ufficiali esistenti, l’entità di esposizione:

  • Rischio chimico per utilizzo delle sostanze pericolose necessarie per trattamenti quali ad esempio le tinture
  • Postura eretta e prolungata per lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in piedi
  • Rischio da sovraccarico biomeccanico per effettuare, ripetutamente, gli stessi movimenti come il taglio e/o la piega

DVR – attività di ufficio

Nel caso degli uffici un primo discriminante importante al fine di valutare l’entità di rischio incendio è il n. di lavoratori presenti:

  • al di sotto di 300 lavoratori l’attività è classificabile a basso rischio incendio, a meno di altre variabili che facciano aumentare il livello di rischio;
  • per un numero di lavoratori compreso tra 300 e 1000 l’azienda è soggetta a rilascio di Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011 e, quindi, classificata a medio rischio incendio;
  • per un numero di lavoratori superiore a 1000 l’azienda è classificata ad elevato rischio incendio come indicato dal DM 10.03.1998 oltre che necessitare, ovviamente, di Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011

A livello di salute il principale rischio cui sono esposti gli addetti è quello dell’affaticamento visivo: sarà, necessario, valutare se i lavoratori fanno uso di videoterminale per un numero di ore settimanali superiore o meno alle 20; al di sopra delle 20 ore settimanali di utilizzo, infatti, la normativa considera gli operatori come dei videoterminalisti con l’obbligo, quindi, in capo al datore di lavoro di applicare misure di prevenzione e protezione come ad esempio la sorveglianza sanitaria.

DVR – attività di impresa edile

L’impresa edile è una tipologia di attività piuttosto complessa, il primo punto nella fase di valutazione dei rischi è quello di analizzare se l’attività svolta rientri o meno nel Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e smi ovvero quello specifico “Cantieri temporanei e mobili”.

I rischi cui sono esposti gli operatori in azienda edile sono numerosi e, spesso, anche di entità medio – alta; tra i più frequenti annoveriamo:

  • Lavoro in quota, ovvero attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile;
  • Rumore per utilizzo di attrezzature quali ad esempio trapani e frullini;
  • Vibrazioni meccaniche mano braccio per utilizzo di attrezzature come ad esempio il martello pneumatico;
  • Rischio chimico per utilizzo di sostanze pericolose quali vernici;

DVR – attività di supermercato

L’attività di vendita al dettaglio è classificata come un livello di rischio basso ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, gli addetti dovranno frequentare un corso di formazione specifica a basso rischio, oltre a quella generale, della durata di quattro ore.

Anche in questo caso il rischio incendio dipende da una variabile specifica, ovvero la metratura dei locali: in caso di superficie totale comprensiva di tutti gli ambienti superiore ai 400 mq l’attività è soggetta a Certificato Prevenzione Incendi e, quindi, sarà classificata a medio rischio incendio; per superfici inferiori ai 400 mq le attività di supermercato sono classificate a basso rischio incendio.

Tra i rischi per la sicurezza, certamente, da annoverare:

  • il rischio di taglio per tutti coloro che fanno uso di attrezzature e/o utensili taglienti;
  • il rischio di scivolamento per la possibile presenza a terra di residui alimentari

Tra i rischi a livello di salute da analizzare e valutare:

  • la movimentazione manuale dei carichi cui sono esposti gli operatori che effettuano lo stoccaggio merce nei magazzini e/o la sistemazione dei prodotti sugli scaffali e banchi in area vendita;
  • il rischio da sovraccarico biomeccanico cui sono esposti i cassieri nel passare n. volte i prodotti
  • il rischio microclimatico in quanto l’attività viene svolta a condizioni microclimatiche tali da permettere il mantenimento dei generi alimentari ma, generalmente, al di sotto del range ritenuto ottimale per i lavoratori

DVR – attività di albergo

Le mansioni da analizzare in un’attività alberghiera sono spesso molteplici in funzione anche della dimensione dell’albergo stesso.

I gruppi omogenei maggiormente diffusi sono:

  • Cameriere ai piani
  • Addetto reception/consierge
  • Facchino
  • Impiegato
  • Addetto manutenzione

Frequentemente capita che alcuni operatori, con diversa mansione, siano lavoratori notturni ovvero svolgano almeno tre ore di attività notturna per almeno 80 gg lavorative /anno e nell’orario compreso tra le 24:00 e le 05:00 di mattina a meno di specifiche indicate da contratto collettivo di riferimento.

Il rischio da lavoro notturno implica, a sua volta, come misure di prevenzione e protezione da adottare specifica formazione e sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Un altro aspetto, spesso diffuso negli alberghi, è l’esternalizzazione di alcuni servizi e, quindi, la necessità di individuare nel DVR quali attività vengono eseguite dal personale assunto direttamente dall’azienda e quali attività sono svolte da aziende terze.

Sarà, quindi, obbligo del datore di lavoro della struttura alberghiera ottemperare all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi con una verifica di idoneità tecnico professionale, con una riunione di cooperazione e coordinamento nonché con l’elaborazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Gruppo Maurizi è caratterizzato da un team di professionisti specializzati a 360° nella consulenza su tutti i settori di attività in modo tale da poter eseguire un’analisi dei rischi cui sono esposti i lavoratori ed affiancare la direzione aziendale nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

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