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DVR settore trasporti, come funziona

By 15 Febbraio 2021Luglio 27th, 2022Sicurezza Ambientale4 min read
dvr

DVR settore trasporti, il contesto

L’attuale delocalizzazione delle attività produttive e l’aumento dei flussi commerciali genera un aumento crescente delle attività di trasporto ed impone una costante attenzione alla sicurezza del settore.  E’ di recente pubblicazione il periodico statistico dati INAIL relativo ai trasporti. Dal punto di vista infortunistico, i trasporti sono secondi soltanto alle attività manifatturiere e al commercio. Tra il 2015 e il 2019, infatti, hanno rappresentato in media l’11% del totale delle denunce presentate all’Istituto. Considerando i soli casi mortali, però, la quota sale al 15%, preceduta dalle attività manifatturiere e dalle costruzioni.

Le denunce di malattia professionale protocollate nel 2019 sono state 2.693, con un incremento del 9,2% rispetto al 2018. L’incremento è imputabile ad orari di lavoro prolungati, operazioni di carico e scarico, disturbi muscolo-scheletrici ed affaticamento per vibrazioni e rumore.

Tra le patologie denunciate, si registrano dorsopatie (1.397 casi) e il 30% da disturbi dei tessuti molli (647). Seguono le malattie del sistema nervoso (151) e dell’orecchio (130). Con 88 casi, di cui 33 relativi al tessuto mesoteliale e 27 all’apparato respiratorio, i tumori rappresentano il 3,3% delle denunce (+10% rispetto al 2018). Con 76 casi, inoltre, sono numericamente significative anche le malattie del sistema respiratorio.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Nella valutazione del rischio, e nella stesura del DVR, il datore di lavoro deve considerare la specifica attività svolta dal lavoratore e la modalità di trasporto impiegata: ferroviario, stradale, marittimo, aereo: per esempio, nel trasporto aereo, i lavoratori sono esposti al rischio di radiazioni e a quelli dovuti alle condizioni ergonomiche degli spazi di lavoro, per il trasporto marittimo vanno considerati i rischi biologici e quelli da gas e fumigazione nel trasporto con container.

In questo particolare periodo, l’emergenza coronavirus impone il rispetto delle procedure di cui agli allegati tecnici del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio, in particolare: allegato 14 (trasporto e logistica), allegato 15 (trasporto pubblico), allegato 16 (trasporto scolastico), allegato 17 (trasporto marittimo).

I rischi connessi, trasversalmente, alle diverse tipologie di trasporto sono quelli relativi a:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • vibrazioni
  • rumore
  • trasporto di sostanze pericolose

DVR settore trasporti, la movimentazione manuale dei carichi

Per il DVR settore trasporti, tale attività comprende: movimentazione manuale dei carichi, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori e, qualora non sia possibile, ad assicurare che la movimentazione avvenga in sicurezza fornendo ai lavoratori mezzi adeguati che riducano al minimo i rischi.

DVR settore trasporti: vibrazioni

L’articolo 201 del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, i seguenti valori:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
  • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, invece, i parametri sono i seguenti:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
  • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

DVR settore trasporti: rumore

Ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 81/2008, i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

  • valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
  • valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
  • valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

DVR settore trasporti: sostanze pericolose

Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare o ridurre al minimo l’esposizione del lavoratore alle sostanze pericolose, fornendo loro dispositivi di protezione individuale, garantendo loro il rispetto delle condizioni igieniche e riducendo al minimo il numero dei lavoratori a contatto e la durata e l’intensità dell’esposizione.

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