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Ecoreati: fotografia dei crimini ambientali

By 25 Aprile 2016Sicurezza Ambientale5 min read
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STATO DELL’ARTE SUGLI ECOREATI IN ITALIA

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente ha obbligato tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a prevedere misure di diritto penale tese a perseguire violazioni gravi della normativa europea in materia ambientale.

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In Italia la direttiva è stata recepita con la Legge n. 68 del 22.05.2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, entrata in vigore il 29.05.2015.

La legge supera gli elementi di debolezza che caratterizzavano il sistema dei controlli ambientali nel regime previgente, quando la maggiore parte dei reati ambientali erano di tipo contravvenzionale, le sanzioni non erano correlate alla gravità dei fatti, i termini di prescrizione si presentavano ridotti e vi era la possibilità di estinguere la contravvenzione tramite oblazione.

Con l’applicazione della nuova legge il sistema sanzionatorio è stato potenziato, sono stati introdotti nel codice penale i delitti ambientali e sono state previste pene correlate alla gravità dei fatti.

Tra le principali novità della L. 68/2015, che costituisce un fondamentale strumento di lavoro per le agenzie ambientali:

  • Introduzione nel codice penale dei delitti ambientali
  • Introduzione nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) di una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione
  • Altre disposizioni normative (in tema di aggravanti, pene accessorie, ravvedimento nonchè di bonifica dei sit inquinati ecc…)

La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l’ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

  • Inquinamento ambientale

Ai sensi dell’art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  • Disastro ambientale

Ai sensi dell’art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale,definito, alternativamente, come:

  • l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
  • l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
  • l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

 

  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Ai sensi dell’art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede,acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

  • Impedimento del controllo

L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

  • Omessa bonifica

L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

L’art. 1, co. 9, L. 68/2015 dispone l’inserimento all’interno del D.lgs. 152/06, di una Parte Sesta-bis dedicata all’estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale mediante una specifica procedura che consiste nell’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e nel pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

Ad oggi, a quasi un anno dall’entrata in vigore della legge, sono:

947 i reati penali e le violazioni amministrative accertati,

1.185 le persone denunciate e

229 i beni sequestrati per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro.

Contestato in 118 casi il nuovo delitto di inquinamento e per 30 volte il disastro ambientale. La regione dove sono stati accertati più ecoreati è il Lazio (134), seguita dalla Campania (95) e la Toscana (73). Il maggior numero di sequestri è stato riscontrato in Puglia (28), seguita dalla Calabria (25) e dalla Toscana (22).

reati-ambientaliI numeri dei reati contestati e dei conseguenti sequestri e denunce raccolti, dimostrano che l’impianto legislativo entrato in vigore il 29 maggio ha determinato l’avvio di una nuova stagione per il contrasto delle ecomafie, grazie a nuovi delitti specifici da contestare, come l’inquinamento e il disastro ambientale.

Le prescrizioni (previste per i reati minori che non hanno arrecato danno o pericolo di danno all’ambiente, con un meccanismo di estinzione della pena, che prevede la messa in regola dell’attività in tempi prestabiliti e il successivo pagamento delle sanzioni) hanno riguardato ben 774 reati contravvenzionali con la denuncia di 948 persone e 177 sequestri per un valore di 13,2 milioni di euro.

Ma la legge 68 del 2015 sugli ecoreati non sembra aver portato al momento al risultato più importante, ovvero quello di una maggiore tutela dell’ambiente e un maggior rispetto delle norme che lo tutelano. Anche questa norma infatti, rientra nella maggioranza del corpus normativo di norme spesso, confuse, contraddittorie e improduttive.

Considerando che un’eventuale possibilità di migliorare il testo della legge è auspicabile, sicuramente è importante far tesoro dei suoi primi risultati tangibili, base da cui ripartire per ricordandoci che, per cambiare mentalità, oltre alla certezza del diritto e della pena, occorre accompagnarla con una costante attenzione all’educazione ambientale volta a creare una coscienza ambientale non ancora radicata a pieno negli italiani.

 

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