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End of Waste: le novità normative

By 27 Marzo 2019Luglio 14th, 2022Sicurezza Ambientale3 min read
end of waste

La revisione della normativa Europea sui rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – determina una scala di priorità nella gestione degli stessi:

  • Prevenzione;
  • Preparazione per il riutilizzo;
  • Riciclaggio;
  • Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • Smaltimento

 

Il concetto di End of Waste pertanto è in linea con l’obiettivo comunitario di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.

Nel dettaglio un rifiuto cessa di essere tale (cessazione di qualifica di rifiuto, appunto, End of Waste) quando viene sottoposto ad un processo di recupero per fargli acquisire la qualifica di prodotto.

Quindi, per End of Waste si intende non solo il prodotto finito, ma tutto il processo che ha generato tale modifica di status.

La normativa italiana interviene affermando che un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa contemporaneamente questi 4 punti (art. 184-bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i.), oggetto tuttavia di numerose interpretazioni sia a livello Comunitario, che a livello Nazionale:

1) La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

2) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

3) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4) L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

 

Importante sottolineare le differenze con la definizione di materia prima seconda, la quale veniva esclusa dal regime dei rifiuti a seguito di attività di recupero individuate sia con i DM 05/02/1998 e DM 12/06/2002 n.161, sia con il regime ordinario.

Il concetto fondamentale è che le MPS dovevano essere reimpiegate altrimenti sarebbero tornate ad essere considerate rifiuti.

end of waste novità normative

Con l’introduzione delle novità apportate dall’art. 184-ter, si deve abbandonare il vecchio concetto per far spazio a quello di End of Waste dove, appunto, si definisce cosa è rifiuto e cosa non lo è più.

I criteri per stabilire la cessazione di qualifica di rifiuto sono specificati a livello Comunitario, infatti l’art. 6 comma 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce che

Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), ove quest’ultima lo imponga.”

 

Criteri che appunto sono volti ad assicurare che le operazioni di recupero generino effettivamente prodotti. Alcuni esempi sono individuati da:

  • Regolamento 333/2011 relativo a rottami di ferro, acciaio e alluminio,
  • Regolamento 1179/2012 sui rottami di vetro
  • Regolamento 715/2013 sui rottami di rame

 

A livello Nazionale, l’art. 184-ter comma 2 afferma che

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

e in attesa di tali decreti continuano a valere le disposizioni dei DM 05/02/1998 e DM 12/06/2002 n.161 (art. 184-ter comma 3).

Ad oggi, solamente il DM 14/02/2013, n. 22 disciplina la cessazione di qualifica di rifiuto, individuando i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.

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