
L’export di alimenti è soggetto a numerose disposizioni di legge volte a garantire la sicurezza degli scambi internazionali di animali o prodotti di origine animale. La normativa europea sulla sicurezza alimentare è armonizzata per consentire uno scambio tra paesi dotati delle stesse regole di sicurezza.
Per quanto riguarda i paesi extra- europei, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO). Le garanzie sanitarie sono spesso definite in sede di negoziazione tra le parti, ovvero le autorità veterinarie/sanitarie dei rispettivi paesi. La trattazione è volta a concordare, dal punto di vista tecnico, i requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva, dalle materie prime ai prodotti finali, e sono propedeutiche alla redazione di certificati sanitari.
Esportare prodotti alimentari: i certificati sanitari
Il certificato sanitario per l’esportazione è un certificato ufficiale che accompagna gli animali e/o prodotti in esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari, di processo, stabiliti dal Paese di destinazione.
L’OSA che desidera esportare animali e prodotti verso un Paese Terzo deve richiedere per iscritto con congruo anticipo alla ACL di competenza il rilascio del certificato specificando il Paese di destinazione e il tipo di prodotto/specie animale che si intende esportare. Il certificato sanitario per l’esportazione è rilasciato dall’ACL che individua i veterinari certificatori sono incaricati a firmare i suddetti certificati ufficiali.
La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi sempre al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore). Si tratta nella maggior parte dei casi di negoziazioni dal taglio tecnico che vengono stipulate al fine di garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali e che vengono redatte in forma di certificati sanitari. In alcuni casi, il certificato è imposto dal Paese importatore.
Generalmente i modelli di certificati sanitari utilizzabili per l’esportazione di animali e prodotti sono concordati con le Autorità Competenti del Paese Terzo di destinazione:
- a livello europeo dalla Commissione europea (DGSANTE e DGTRADE); I modelli di certificato concordati a livello europeo sono disponibili sul sistema TRACES
- B) a livello nazionale dal Ministero della Salute I certificati concordati sono reperibili sul sito del Ministero della Salute
I certificati sanitari sono raggruppati in:
- Animali vivi
- Prodotti animali non destinati al consumo umano
- Carni e prodotti a base di carne
- Latte e prodotti a base di latte
- Altri alimenti
- Mangimi
Le autorità valutano i certificati per accertare che:
- rechino un codice unico;
- non siano firmati dal veterinario certificatore se sono vuoti o incompleti;
- siano redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione;
- consentano l’identificazione della persona che li ha firmati;
- consentano di verificare il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce scortata dal certificato.
Esportare prodotti alimentari, le etichette
Diversamente da quanto accade per la normativa europea, che è armonizzata, per esportare nei paesi terzi, le indicazioni in etichetta variano in base al paese di destinazione e quindi la progettazione delle etichette dipende dalle esigenze specifiche di mercati di riferimento