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Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: le novità normative

By 3 Gennaio 2018Luglio 19th, 2022Sicurezza sul Lavoro2 min read
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rischi agenti mutageni cancerogeniIl 27 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) n. 2398 del 12 dicembre 2017 “che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Tale direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. ovvero il 16 gennaio 2018 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2020.

Quali sono le principali modifiche apportate alla Direttiva 2004/37/CE?

  1. All’art. 6 viene aggiunto il seguente comma: “Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) (…) nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE”, ovvero:
    • Le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
    • I quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;
    • Il numero di lavoratori esposti;
    • Le misure di prevenzione adottate;
    • Il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;
    • La natura e il grado dell’esposizione;
    • I casi di sostituzione.
  1. L’art. 14 viene modificato come di seguito: “Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista (…) riveli un rischio per la salute o per la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”.

Inoltre, sempre all’art. 14 viene indicato:

“Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile”.

  1. Viene inserito l’art. 18 bis ovvero: “(…) la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze”. Inoltre: “Entro il primo trimestre 2019 la Commissione (…) valuta la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. (…).

Viene, inoltre, completamente sostituito l’allegato III di riferimento “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (articolo 16)”

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