
Con l’introduzione del Regolamento UE 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sono state definite tutte le norme in fatto di etichettatura alimentare. A completamento di quanto previsto dal Reg. 1169/2011, è stato emanato successivamente il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Gruppo Maurizi, con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore della Sicurezza Alimentare, ha condotto un’indagine per valutare qual è attualmente la situazione sul mercato in fatto di etichettatura alimentare. Vediamone insieme l’esito.
Etichettatura alimentare, quale situazione si riscontra sul mercato?
A seguito dell’emissione dei Regolamenti UE sopracitati, per il settore alimentare c’è stata una vera e propria svolta in fatto di etichettatura. Le informazioni da fornire ai consumatori sono diventate sempre più puntali e complete e, conseguentemente, sono state inasprite le sanzioni per quei produttori che non seguano pedissequamente le indicazioni comunitarie.
L’indigine interna svolta dal Gruppo Maurizi ha voluto indagare il livello di consapevolezza e comprensione della normativa fra i vari attori della filiera: quello che è emerso conferma il nostro sospetto che persiste ancora una certa confusione circa l’interpretazione del regolamento.
Infatti, i risultati dell’indagine hanno portato alla luce il fatto che, a parte le grandi aziende di produzione e di distribuzione, vi è ancora una certa disattenzione nella corretta applicazione dei Regolamenti, causando molti errori sulle etichette alimentari.
Le prime indicazioni del MISE
All’epoca dell’introduzione del Regolamento UE 1169/2011, permanevano ancora in vigore alcune disposizioni legislative nazionali – quali il DL 109/92 –, solo ed esclusivamente per quegli aspetti che non si sovrapponevano con il Regolamento.
A tal proposito, con una circolare del 6 marzo 2015, il MISE ha pubblicato una tabella di correzione per le sanzioni relative all’inadeguata stesura delle etichette alimentari. Queste disposizioni sono poi confluite nel DL 231/2017, riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Con questo decreto, è stato predisposto un sistema sanzionatorio per le violazioni del Regolamento UE, oltre ad adeguare ad esso l’ormai superato DL 109/92.
Vale quindi la pena soffermarsi sui singoli aspetti che l’etichettatura alimentare deve obbligatoriamente prevedere, come da normativa nazionale ed europea.
Quali sono le informazioni che deve riportare un’etichetta alimentare
All’articolo 9 del Regolamento UE 1169/2011 vengono riportate chiaramente tutte le informazioni obbligatorie da comunicare in etichetta, vale a dire:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- La quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.
Chi controlla le etichette?
Il compito di controllare la corretta stesura delle etichette alimentari è demandato dall’Unione Europea alle Autorità Nazionali. In Italia, tale responsabilità spetta a:
- Ministero della Salute;
- Regioni;
- Province autonome;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL).
Per non incorrere in sanzioni a causa di sviste, è fondamentale farsi seguire da dei consulenti professionisti esperti in fatto di etichettatura alimentare. Scopri come Gruppo Maurizi può aiutarti in fatto di consulenza, progettazione e revisione dell’etichetta alimentare cliccando qui.
Quali prodotti non hanno l’obbligo di etichettatura
Esiste una categoria di alimenti che non ricade sotto la definizione di “alimenti preimballati”, come definiti dal Regolamento UE 1169/2011, vale a dire i cosiddetti prodotti “sfusi”
All’articolo 44 del Regolamento si chiariscono le disposizioni nazionali per quegli alimenti
offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Per questi alimenti, non esiste l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti sulle etichette, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
Alcuni esempi di cibi che ricadono in questa eccezione, se acquistati direttamente al banco sfusi, sono:
- Frutta;
- verdura;
- Pane;
- formaggi;
- Carne;
- Salumi.
Le specifiche dell’etichettatura
Il Regolamento europeo, oltre a stabilire le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta, dà precise indicazioni anche sulle specifiche grafiche della stessa.
È l’articolo 13 a chiarire le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie, che possiamo così riassumere:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili;
- le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm;
- Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm.
Gli obiettivi di una efficace etichettatura alimentare
La protezione dei consumatori per garantire loro alimenti sicuri è garantita dalle autorità competenti nell’ambito del diritto europeo e nazionale. Gli obiettivi di una efficace etichettatura alimentare sono ben sintetizzati all’interno del Regolamento 1169/2011 nel modo che segue:
Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto, è opportuno sviluppare un approccio globale.
Garantire ai consumatori la libertà di effettuare scelte consapevoli mediante una corretta informazione sugli alimenti è da sempre uno degli obiettivi della sicurezza alimentare perseguiti a livello comunitario e nazionale.