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Etichettatura alimentare. Chiarezza dal Ministero sulle sanzioni

By 20 Dicembre 2024Sicurezza Alimentare5 min read
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L’etichettatura alimentare è normata nell’Unione Europea dal Regolamento (UE) n° 1169/2011. Questo Regolamento  fornisce tutte le indicazioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nell’ambito delle etichette apposte sul packaging. 

Tuttavia, per anni, ci sono state diverse lacune circa la disciplina sanzionatoria per i trasgressori delle norme previste dal suddetto Regolamento. In questo articolo, andremo ad approfondirla, a partire proprio a livello nazionale dal chiarimento fornito in materia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

Etichettatura alimentare: il Ministero fa chiarezza

A guidarci nelle sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011 ci pensa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018. Questo decreto provvede a sanzionare le infrazioni alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura alimentare e a adeguare le disposizioni del vecchio D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività. 

La circolare MISE evidenzia le sanzioni 

Volendo fare una ricostruzione cronologica, c’è da dire che il primo chiarimento in questo senso è arrivato con una circolare del 6 marzo 2015. L’allora MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) giustificava l’assenza di sanzioni per le infrazioni del Regolamento UE 1169/11) spiegando che, di regola, i Regolamenti europei non possono contenere indicazioni in merito al regime sanzionatorio, poiché questa è una decisione a carico di ogni Stato membro dell’Unione. 

In Italia, come si è detto, le sanzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 231/2017 che, rispetto al precedente D.Lgs. 109/1992, mette in campo multe più alte. Vediamole nel dettaglio. 

Capo I

Al Capo I del D.Lgs. 231/2017 sono raccolte le sanzioni per la violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti. 

Nel caso in cui si mettano in pratica atti di informazione sleale nei confronti del consumatore, contravvenendo così all’articolo 7 del Regolamento europeo (in merito alle pratiche leali di informazione), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che può oscillare da 3.000 a 24.000 euro. Qualora invece gli OSA (Operatori del settore alimentare) venissero meno ai propri obblighi informativi, così come previsto dall’articolo 8 del Regolamento, le sanzioni possono essere di quadrupla natura: 

  1. L’operatore del settore che fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.  
  2. L’operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.  
  3. L’operatore del settore alimentare che non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.  
  4. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.  

Capo II

Il Capo II si occupa della violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione. 

Qui si specifica che la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provare allergie o intollerante è punibile con una sanzione da 5.000 a 40.000 euro. Inoltre, in assenza di una o più indicazioni obbligatorie, la sanzione sarà pari a una somma che va da 3.000 a 24.000 euro. 

Capo III

Il Capo III approfondisce le violazioni delle disposizioni specifiche sulle indicazioni
obbligatorie, specificando per ciascuna di esse la relativa sanzione pecuniaria: 

  1. La mancata presenza della denominazione dell’alimento comporta una multa da 2.000 a 16.000 euro; 
  2. L’assenza dell’elenco degli ingredienti è punita con una sanzione da 2.000 euro a 16.000 euro; 
  3. L’inadeguata segnalazione degli allergeni è multata con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro; 
  4. Le violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti sono punite con una sanzione tra i da 1.000 euro e gli 8.000 euro; 
  5. Le infrazioni su termine minimo di conservazione (TMC), data di scadenza e data di congelamento comportano una multa tra i 1.000 e gli 8.000 euro; 
  6. Le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza causano una sanzione amministrativa pari a una somma da 2.000 euro a 16.000 euro; 
  7. L’errata espressione del titolo alcolometrico è punita con una sanzione da 500 a 4.000 euro; 
  8. Infine, l’omissione della dichiarazione nutrizionale comporta il pagamento di una multa da 2.000 a 16.000 euro. 

Capo IV

Il Capo IV si preoccupa di normare le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti. In questo caso, il soggetto che fornisce volontariamente informazioni errate sugli alimenti con scopo ingannevole è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 24.000 euro.  

Quale normativa disciplina le sanzioni per le violazioni del Regolamento CE 1169/2011?

Come abbiamo avuto modo di osservare fino a qui, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 è normata in Italia dal D.Lgs. 231/2017, che chiarisce tutte le disposizioni per ogni tipo di infrazione in fatto di etichettatura alimentare. 

Cosa prevede l’adeguamento della normativa nazionale

A fronte di una norma a carattere “superiore” quali sono i Regolamenti europei, le leggi nazionali devono adeguarsi con appositi decreti legislativi.  In altre parole, il rapporto gerarchico tra le leggi comunitarie e quelle italiane prevede sempre l’adeguamento di queste ultime alle prime e mai il contrario.Questo perché l’Unione Europea cerca quanto più possibile di armonizzare il quadro normativo fra tutti gli Stati membri, così da garantire uniformità degli standard di sicurezza in tutti i paesi dell’Unione.

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