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Il regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, definisce i requisiti in materia di etichettatura degli allergeni. E’ noto che la presenza di sostanze allergeniche all’interno degli alimenti deve essere sempre dichiarata ed indicata in etichetta, sia nel caso di prodotti preimballati (articolo 21), che non preimballati (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 44): tale segnalazione è fondamentale al fine di tutelare la salute dei consumatori e la mancata applicazione di tale informazione costa alle aziende, sia in termini di ritiro dal mercato del prodotto in oggetto sia a livello di pecuniaria.

Il regolamento (UE) 1169/2011) e la comunicazione successiva emanata dalla Commissione Europea (C(2017)4864/F1) riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, esplicitano e chiariscono come riportare questa informazione obbligatoria in etichettatura, e permettere quindi una chiara comprensione al consumatore finale.

Etichettatura Allergeni: quali sono le sostanze ritenute allergeniche ai fini dell’etichettatura nell’Unione Europea?

L’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è indicato nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011, che esplicita i 14 principali allergeni che devono essere identificati qualora impiegati nella preparazione degli alimenti:

  1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
    1. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
    2. maltodestrine a base di grano (1);
    3. sciroppi di glucosio a base di orzo;
    4. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  3. Uova e prodotti a base di uova.
  4. Pesce e prodotti della pesca, tranne:
    1. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    2. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
    1. olio e grasso di soia raffinato (1);
    2. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
    3. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
    4. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    1. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  9. Sedano e prodotti a base di sedano.
  10. Senape e prodotti a base di senape.
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  13. Lupini e prodotti a base di lupini.
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
  • E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Ovviamente moltissime altre sostanze possono causare reazioni allergiche o pseudoallergiche, ma a livello legislativo queste non vengono riconosciute come allergeni comuni in Europa e pertanto non indicabili in etichetta come sostanze allergeniche.

Etichettatura allergeni: come vanno indicate le sostanze allergeniche in etichetta?

Se abbiamo un alimento preimballato comprendente in etichetta un elenco ingredienti, tali sostanze devono essere indicate mediante una loro evidenziazione attraverso un carattere distintivo (grassetto, maiuscolo, sottolineato, colorato) rispetto ai caratteri impiegati per gli altri ingredienti. Spetta all’OSA scegliere il modo più appropriato di rappresentazione, valutando globalmente il packaging in questione e scegliendo una modalità di evidenziazione appropriata.

Se un ingrediente è un ingrediente composto da più parole distinte (es. latte scremato in polvere), è sufficiente evidenziare unicamente la parola corrispondente alla sostanza allergenica elencate nell’allegato II (nel caso sopra menzionato: latte scremato in polvere).

Se nell’elenco ingredienti è presente un allergene del gruppo “cereali” o del gruppo “frutta a guscio”, va sempre messo in evidenza lo specifico tipo di cereale/ frutto a guscio. Es.

  • Farina di GRANO – Fiocchi di AVENA
  • MANDORLE, NOCCIOLE, ANACARDI…

Su base volontarie l’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola “glutine”.

Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine).

Se invece si una un ingrediente derivato da un cereale o d dalla frutta a guscio, quest’ultimo, con il nome specifico, deve essere sempre specificato.

Es: aromi naturali (mandorla), estratto di malto d’orzo

Per quanto riguarda gli additivi, un additivo che deriva da un allergene deve figurare in etichetta con la sua origine, se l’allergene non è già menzionato, es.:

Emulsionante: E 322 (soia) – (uova), lecitina da soia, lecitina da uova

Conservante: E 1105 (uova) – lisozima da uova

Nel caso in cui invece abbiamo alimenti preimballati dove pero’ non è previsto un elenco degli ingredienti (caso del vino), deve essere impiegata l’espressione “contiene…” seguita immediatamente dall’allergene; nel caso citato del vino, la dichiarazione sarà quindi: contiene solfiti.

L’indicazione degli allergeni invece non è richiesta nel momento in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione.

E’ il caso del latte o della farina di grano tenero, due alimenti la cui denominazione è implicita dell’allergene in essi contenuto.

Oppure un ulteriore esempio può essere il formaggio (per cui è richiesta la lista degli ingredienti solo in casi particolari): non si ha l’obbligo di indicare che ‘contiene LATTE’, perché è già implicita la sua presenza.

Un appunto particolare va fatto alle indicazioni volontarie, non prescritta per legge, sulla possibile presenza di allergeni nell’alimento, mediante l’indicazione “può contenere…”: la frase inserita dall’OSA è di origine cautelativa e preventiva ed inserita nell’ipotesi in cui non sia in grado di garantire, alla fine della fase produttiva, la completa assenza di allergeni. Sottolineiamo tuttavia che tale frase non esonera l’OSA dall’obbligo di gestione del rischio del rischio allergeni, che necessariamente deve venire gestito nell’ambito delle procedure di base di HACCP.

Inoltre tale indicazione deve sottostare ai principi di base di etichettatura, pertanto essere precise, chiare e facilmente comprensibili, non ambigue e non di confusione per il consumatore.

Da evitare l’indicazione “può contenere tracce di..:” in quanto l’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha confermato l’impossibilità di stabilire una soglia di di contaminazione da ingredienti allergenici, al di sotto del quale sia impossibile escludere il rischio di reazioni allergiche. La comunicazione “può contenere tracce di…” risulta quindi inidonea.

Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati e quindi:

  1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;
  2. i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
  3. i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta;
  4. i prodotti non costituenti unità di vendita (…) in quanto generalmente venduti previo frazionamento, nonostante siano posti in confezione o involucro protettivo.

l’indicazione degli allergeni va fornita in accordo a quanto previsto dal decreto L.vo 231/2017

(…) Questi prodotti devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (es. Registro su carta), anche digitale (es. tablet), facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

Nel caso di alimenti forniti dalle collettività, ovvero non considerati come unità di vendita, è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti allergenici. Sempre il decreto L.vo 231/2007 riporta che

(…) Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

A quanto ammonta la sanzione per una omissione degli ingredienti allergeni in etichetta o a una non completa informazione?

l’Italia ha emanato il D.Lgs. 231/2017 che prevede le sanzioni per le violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento UE 1169/2011. L’articolo riporta (…) La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

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