
L’ 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
IL CORPO DEL DECRETO
In tale decreto viene espresso che tutti gli imballaggi debbano essere “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
SPIEGAZIONE DELLA NORMA
Tutto ciò si traduce in 3 importanti focus:
1) Tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) sono soggetti all’identificazione e alla classificazione secondo la codifica alfa numerica prevista dalla decisione 97/129/CE.
(Es. PAP 22)
Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione, non riportati chiaramente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme:
– UNI 1043-1 per l’identificazione delle materie plastiche;
– UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
2) Gli imballaggi destinati al consumatore finale (tal quale o sotto forma di prodotto preconfezionato) devono riportare, inoltre, le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi. Nello specifico si tratta delle informazioni che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta CARTA).
3) Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci (es. con pittogrammi, qr code…)
CRITERI DI ETICHETTATURA AMBIENTALE
In sintesi, per gli imballaggi costituiti da un solo componente e destinati al consumatore finale sarà obbligatorio riportare la codifica alfanumerica identificativa del materiale e la tipologia di smaltimento: raccolta plastica, raccolta vetro, raccolta carta, raccolta legno, raccolta metalli o alluminio o acciaio.
Nella categoria dei “materiali monocomponenti” rientrano anche gli imballaggi composti o multistrato per i quali il/i materiale/i secondario/i è/sono inferiore al 5% del peso totale del pack. Infatti, questi imballaggi saranno etichettati alla stregua di un imballaggio monomateriale in funzione del materiale prevalente in peso.
Per gli imballaggi costituiti da più componenti l’identificazione del materiale d’imballaggio e le informazioni di smaltimento sono previste per tutte le componenti separabili manualmente dal consumatore.
Ad esempio, per una busta in carta con finestra in plastica trasparente, dovrà essere riportato:
busta: PAP 22 à raccolta carta
finestra: LDPE 4 à raccolta plastica.
Infine, per gli imballaggi costituiti da più materiali non separabili manualmente, è necessario riportare la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta riferite al materiale del corpo principale.
DA QUANDO SARA’ OBBLIGATORIA L’ETICHETTATURA AMBIENTALE?
Il Dlgs. 116/2020 entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Tuttavia, i prodotti presenti sul mercato o confezionati prima di tale data, con etichettatura diversa da quanto previsto dal decreto, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.