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Etichettatura nutrizionale in Europa, quali sono le regole?

By 2 Novembre 2020Luglio 27th, 2022Sicurezza Alimentare7 min read
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Nell’ Unione europea, il Reg. UE n. 1169/2011 rappresenta il vademecum per quanto concerne le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti: questo Regolamento prevede una dichiarazione nutrizionale nell’elenco delle informazioni obbligatorie da riportare in etichetta.

La dichiarazione nutrizionale rappresenta infatti un mezzo per la fornitura di informazioni sul contenuto nutrizionale di un alimento, in relazione all’apporto di calorie, grassi, zuccheri, proteine, sale e dei micronutrienti che lo compongono.

Diventa importante quindi che le informazioni sul contenuto nutrizionale siano espresse in etichetta secondo una modalità standardizzata che aiuti e permetta il confronto tra i diversi prodotti presenti in commercio nell’intera comunità europea; la scelta dei costituenti da riportare obbligatoriamente in etichetta risponde esattamente a questa richiesta.

Il regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori unitamente alla Comunicazione della Commissione europea relativa alle domande e risposte sull’applicazione di tale regolamento, precisano e chiariscono le regole da applicare per una corretta dichiarazione nutrizionale.

Cerchiamo quindi di analizzare punto per punto quali sono le regole da applicare per una corretta dichiarazione nutrizionale.

Quali sono le informazioni obbligatorie da riportare nella dichiarazione nutrizionale?

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare le seguenti informazioni: il valore energetico (espresso sia in kilojoule – kJ – sia in kilocalorie – kcal-) e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.

Quali sono le informazioni facoltative che posso riportare in etichetta?

La dichiarazione nutrizionale può essere completata dai seguenti elementi e dalle corrispettive indicazioni di quantità: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e sali minerali. Vitamine e sali minerali vanno riportati dopo la voce “sale” e le loro unità di misura variano a seconda del costituente (da verificare nell’allegato XIII). L’espressione del loro dato va obbligatoriamente riportata sia su 100 g (o 100 ml) sia in % dei rispettivi Valori nutritivi di riferimento, riportati anch’essi nell’allegato XIII del Reg. UE 1169/2011.

Non è possibile inserire altre voci in tabella nutrizionale.

Come riportare le informazioni obbligatorie?

Se lo spazio in etichetta lo permette, la dichiarazione nutrizionale deve essere in formato tabulare con allineamento delle cifre, altrimenti, in mancanza di spazio, le informazioni possono essere riportate informato lineare.

Occorre rispettare l’elenco dei nutrienti espressi come “Valori medi per 100 g/100 ml di prodotto”, seguendo l’ordine indicato: Il lessico è normato, così come le unità di misura specificate, le maiuscole e le minuscole e le diciture indicare.

Di seguito esposta una tabella completa comprendente le indicazioni obbligatorie e facoltative (evidenziate in grigio).

Nel caso di etichetta multilingue, destinata a più Paesi della Comunità europea, è necessario riportare la traduzione di tutti i nutrienti presenti in dichiarazione nutrizionale a seconda delle lingue presenti nell’etichetta.

La tabella nutrizionale inoltre deve essere collocata nel medesimo campo visivo e non suddivisa in diverse parti della confezione.

Le dimensioni minime dei caratteri sono le medesime delle altre informazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero con un’altezza dei caratteri pari o superiore a 1,2 mm; nel caso di imballaggi o di recipienti la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm2, l’altezza della x è di almeno 0,9 mm.

Le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g) per 100 g o per 100 ml di prodotto, e possono inoltre essere espresse anche per porzione o per unità di consumo.

A differenza di alcuni Paesi Extra europei, dove la porzione è definita da apposite regolamentazioni, in Europa la porzione o unità di consumo è scelta dal produttore.

Ovviamente questa porzione deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore (es. il biscotto di una confezione o un quadratino di cioccolata nell’intera tavoletta), ed essere quantificata in etichetta vicino alla dichiarazione nutrizionale, indicando inoltre il numero di porzioni o di unità contenute nell’imballaggio.

Inoltre, il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale possono essere espressi anche sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento specificate nella seguente tabella per 100 g o per 100 ml.

 

In aggiunta o al posto di tale indicazione per 100 ml o per 100 g, queste percentuali possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Quando le percentuali delle assunzioni di riferimento sono espresse, la dichiarazione deve comprendere la seguente dicitura: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura «contiene quantità trascurabili di …», posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Valori numerici

I valori dichiarati in etichetta sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

  1. dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
  2. del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
  3. del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Il valore medio è definito nell’ Allegato I del reg. 1169/2011 come: “il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo”.

I valori riportati sono riferiti all’alimento al momento della vendita: nel caso in cui si abbia un prodotto alimentare che debba essere preparato prima del consumo, allora è possibile indicare le informazioni nutrizionali riferite all’alimento dopo la preparazione, se sono presenti istruzioni dettagliate per la sua preparazione.

Per il calcolo del valore energetico è necessario moltiplicare la quantità su 100g o 100ml di ciascun nutriente (grassi, carboidrati, fibre, proteine) per lo specifico coefficiente di conversione, e sommando poi i valori ottenuti.

Pur non figurando tra i valori obbligatori da riportare in etichetta, il contenuto di fibre contribuisce all’energia dell’alimento ed è necessario tenere in considerazione il suo apporto.

(*) sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto

Arrotondamenti dei valori numerici e tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale

Le regole di arrotondamento figurano tra i fattori che influenzano la fissazione delle tolleranze, incluso il numero di cifre significative o decimali per evitare un livello di precisione non veritiero. Esse devono essere prese in considerazione nel valutare se il valore che è stato determinato nel corso dell’analisi dall’autorità di controllo rientra nei limiti di tolleranza.

A giugno 2016, il Ministero della Salute italiano, sulla base delle indicazioni riportate a livello europeo, ha predisposto le Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale

Di seguito si riporta la tabella semplificata emessa dalla commissione europea.

Claims e dichiarazione nutrizionale

Nel caso in cui sia presente un “claim”, cioè un’indicazione nutrizionale e/o salutistica (Reg. CE 1924/2006 e s.m.i. e Reg. UE 432/2012 e s.m.i.), come ad esempio “A ridotto contenuto calorico”, “A basso contenuto di sale”, “ Fonte di fibre”, etc. occorre riportare sull ’etichetta la dichiarazione nutrizionale anche nel caso degli alimenti esentati.

Se invece il claim coinvolge costituenti la cui dichiarazione non è prevista (es. acidi grassi omega 3) allora l’informazione relativa al contenuto va invece riportata esternamente alla tabella, ma in prossimità di essa.

Posso riportare alcuni valori nutrizionali sul campo visivo principale dell’imballaggio?

Per i prodotti alimentari preimballati, il Regolamento specifica che è possibile riportare sul campo visivo principale:

  • il valore energetico (in kJ e kcal espresso per porzione e per 100g)

oppure

  • il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. In questo caso è possibile esprimere la quantità dei nutrienti e/o la percentuale rispetto ai consumi di riferimento soltanto per porzione o per unità di consumo. Rimane obbligatorio invece indicare sempre il valore per 100g o 100 ml.

Quali prodotti alimentari deve riportare una dichiarazione nutrizionale?

Il Reg. UE 1169/11 stabilisce che tale obbligo si estende ad ogni alimento preimballato, inteso come “l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta completamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio”.

Quali prodotti sono esenti dal riportare una dichiarazione nutrizionale?

Risultano esclusi dall’obbligo di una dichiarazione nutrizionale tutti gli alimenti che non rientrano nella definizione di “preimballato” ossia gli alimenti sfusi o gli alimenti imballati nei luoghi di vendita per la vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Inoltre, il Regolamento UE 1169/11 stabilisce, all’allegato V, quali sono i casi in cui la tabella nutrizionale non risulta essere obbligatoria.

A questo link trovate un nostro articolo dove chiarisce nel dettaglio quali sono le categorie di prodotto o le aziende esonerate dall’obbligo dalla dichiarazione nutrizionale.

Resta ovviamente possibile, per le aziende che lo desiderino, indipendentemente dall’obbligo, riportare sulle proprie etichette una dichiarazione nutrizionale su base volontaria, al fine di ottenere ad esempio un vantaggio competitivo sulle aziende concorrenti o al fine di offrire un servizio più completo ai propri clienti.

Ricordiamo infatti che l’etichetta rappresenta uno strumento essenziale per l’informazione e la tutela del consumatore e le informazioni nutrizionali costituiscono un importante mezzo per effettuare scelte consapevoli e appropriate alle proprie necessità nutrizionali.

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