Etichettatura Olio D’Oliva: gli obblighi
Chi compra una bottiglia di olio, sia vergine che extravergine d’oliva, deve avere chiaro Stato di provenienza delle olive impiegate e frantoio in cui è stato estratto.
Lo precisa il Mipaaf con la Circolare del 1 aprile scorso a scanso di ogni dubbio sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di olii.
Tutto era già precisato nel Decreto del 10 ottobre 2007 relativo a “Indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio extra vergine d’oliva” e nel decreto dirigenziale applicativo.
Ora però le aziende non possono trovare scusanti e quelle che non lo hanno già fatto e che imbottigliano ed etichettano olio extra vergine di oliva dovranno, entro il 31 maggio prossimo, essere in regola con le nuove disposizioni in materia di etichettatura, tra cui il registro di carico e scarico vidimato dall’Ispettorato centrale per la qualità (ex Repressione Frodi).
Ai fini dei controlli le imprese, pena sanzioni che vanno da 1.660 fino a 9.500 euro, devono avere per ogni stabilimento e deposito il registro di carico e scarico nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui deve essere chiara l’origine.
Tre sono le ipotesi previste a seconda della provenienza delle olive e di dove si trova il frantoio.
Se i Paesi di provenienza delle olive sono diversi vanno indicati in ordine decrescente di quantità.
Per gli oli Dop e Igp le informazioni obbligatorie in etichetta restano quelle previste dal disciplinare di produzione.
Il provvedimento prevede che le aziende che non abbiano già ottenuto il riconoscimento ai sensi del Reg. 1019/02 siano tenute a richiederlo presso la propria Regione di appartenenza entro il termine del 31 maggio 2008.