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Etichettatura di origine: motivazioni, paure, nuovi sviluppi

By 27 Dicembre 2016Sicurezza Alimentare5 min read
indicazione di origine pasta made in italy

L’origine dell’ etichettatura di origine

 

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un crescente interesse, a dire il vero già abbastanza elevato nel nostro Paese, per le tematiche relative all’etichettatura di origine degli alimenti.

È da poco stata approvata dalla Commissione Europea, una proposta di legge avanzata dall’Italia relativa all’etichettatura obbligatoria di origine per il latte e i prodotti lattiero caseari (dopo che analogo provvedimento era stato concesso anche alla Francia);

l’Italia ha poi presentato, per l’approvazione in commissione, una proposta di legge relativa all’obbligo di indicazione di origine del grano utilizzato per la produzione di pasta.

indicazione-di-origine-pasta-made_in_italy

La stessa Commissione Europea, che nel Regolamento U.E. 1169/11 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori ha previsto un articolo (il N. 26) che parla di origine e che integra quanto già previsto dal nostro D.Lgs. 109/92, ha da poco avviato i lavori per integrare quanto riportato nello stesso articolo 26, in particolare in merito all’indicazione di origine obbligatoria per l’ingrediente primario di un alimento, cioè l’ingrediente che ne costituisce almeno il 50% in peso.

Sulle norme che regolano l’origine si è abbondantemente parlato in altri articoli e in questa occasione vogliamo solo ricordare come l’Italia abbia avuto sempre molto a cuore l’indicazione di origine (a torto o a ragione) e come questo fervore si sia spesso scontrato con la Commissione Europea.

A fronte del nostro desiderio di apporre su qualsiasi alimento l’indicazione di origine obbligatoria, la Commissione infatti si è sempre pronunciata a sfavore.

Questo non è da intendersi tuttavia come uno sgarbo particolare fatto all’Italia, ma come una applicazione pedissequa del Diritto dell’Unione che ha come uno dei principi fondatori la libera circolazione delle merci.

La Commissione sostiene che apporre l’indicazione di origine su tutte le merci sia infatti un modo per ostacolare il libero commercio, mentre in alcuni casi ciò può essere consentito per categorie particolari di alimenti.

Questo è il caso del miele, della passata di pomodoro, dell’olio extra vergine di oliva solo per citarne alcuni.

Quello che però vorremmo analizzare in questa sede, sono le motivazioni che stanno guidando le istituzioni a compiere passi sempre più decisi nella direzione dell’indicazione di origine.

Sicuramente il primo e più forte impulso viene dal consumatore (e dalle sue paure).

Senza sorpresa alcuna, il consumatore medio tende a ritenere che gli alimenti prodotti nel proprio Paese siano mediamente più sicuri e di qualità più elevata rispetto a quelli prodotti in altri Paesi.

Questo a maggior ragione in una nazione come l’Italia dove la qualità e la varietà di alimenti ci fanno essere particolarmente attenti a quello che portiamo sulle nostre tavole (“se il nostro patrimonio agroalimentare è così vasto e di qualità, perché cercare alimenti da altri Paesi”? – questa la tipica domanda che potrebbe porsi un consumatore).

Secondo aspetto è quello legato alle esigenze delle aziende, che in alcuni casi chiedono a gran voce la possibilità per il consumatore di scegliere prodotti locali che privilegino una filiera corta.

Per quanto riguarda il consumatore, forse l’assunto di partenza è sbagliato (gli alimenti prodotti in Italia sono davvero migliori?); difatti non esiste alcuna correlazione diretta tra origine e sicurezza, piuttosto ne esiste una tra accuratezza dei controlli e sicurezza.

Se è vero, infatti, che è possibile trovare (anche) sul territorio nazionale numerosi casi di aziende che mancano dei più basilari requisiti igienici e che immettono in commercio alimenti non sicuri, è altrettanto vero che il sistema dei controlli in Italia è molto efficiente (più che in tutti gli altri Paesi dell’Unione);

per questo motivo ad esempio l’Italia è al primo posto da anni per numero di notifiche inviate all’Unione Europea in merito ad alimenti non conformi (attività che si espleta mediante il portale RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed). Ciò vale a dire che gli alimenti messi in commercio nel nostro Paese subiscono molti controlli scrupolosi, sia che essi siano prodotti all’interno dei nostri confini, sia che provengano da altri Paesi.

Altra doverosa considerazione è quella legata alle risorse utilizzabili a livello di produzione (“chi ha detto grano importato dall’estero”?).

Vi sono casi in cui la produzione di materia prima non è sufficiente a supportare i livelli di produzione attualmente richiesti dal mercato; non a caso abbiamo citato il grano che, come ormai è ben noto alla maggior parte dei consumatori, non è sufficiente a soddisfare la richiesta dell’industria alimentare e per tale motivo i grandi produttori utilizzano (anche) grano di importazione.

In questo caso, qualora divenisse obbligo l’indicazione di origine della materia prima, il consumatore si troverebbe nella situazione di trovare sugli scaffali praticamente solo pasta la cui semola o il grano da cui deriva sono (anche) di provenienza estera.

A questo punto l’indicazione di origine privilegerebbe quei produttori che riescono ad utilizzare solo grano nazionale, con la consapevolezza però da parte del consumatore che il prodotto “100% made in italy” potrebbe non essere sempre disponibile per l’acquisto.

Volendo fare una parentesi, dovremmo poi considerare l’innumerevole quantità di alimenti prodotti secondo disciplinari riconosciuti a livello comunitario (i vari D.O.P., I.G.P. ecc.) che attualmente sono ben 291 solo nel nostro Paese.

Per questi alimenti le regole obbligatorie di origine non sono applicabili, proprio perché il disciplinare ne elenca anche i requisiti “geografici”.

Tranne che in alcuni casi però, le materie prime possono avere origine per così dire variegata, mentre quello che conta è il metodo di produzione.

Dunque per tutti questi prodotti avremmo una sorta di deroga che li metterebbe al riparo dall’indicazione obbligatoria di origine, perché ovviamente già presente, ma che non fornisce al consumatore alcuna indicazione utile sulla provenienza delle materie prime utilizzate.

In conclusione, se è vero che l’indicazione di origine potrebbe essere a volte utile, è altrettanto vero che potrebbe risultare in altri casi in una sorta di lama a doppio taglio, visti i molti prodotti che presentano delle controindicazioni alla sua applicazione.

Trattandosi infatti di una fetta di mercato piuttosto cospicua a questo punto vale la pena chiedersi quanto il consumatore possa effettivamente trarre giovamento dagli sforzi legislativi profusi dalle istituzioni, se il rischio è quello di fornirgli un’informazione solo parziale.

Probabilmente sarebbe utile accompagnare le nuove leggi con delle campagne (in)formative per il cittadino, stanti i numerosi e diversi input che il mercato agroalimentare propone e che spesso non sono di facile comprensione.

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