
Negli ultimi anni, l’attenzione sull’origine degli alimenti è diventata sempre più grande. In un Paese che ha fatto del Made in Italy un vero e proprio marchio di qualità, si capisce come le tematiche relative all’etichettatura di origine degli alimenti riscuotano sempre un certo interesse.
Basti pensare che è stato proprio su suggerimento dell’Italia che la Commissione Europea ha approvato una proposta di legge specifica relativa all’etichettatura obbligatoria di origine per il latte e i prodotti lattiero caseari, dopo che analogo provvedimento era stato concesso anche alla Francia. E poi, ancora, qualche anno più tardi, l’Italia ha presentato, per l’approvazione in Commissione, una proposta di legge relativa all’obbligo di indicazione di origine del grano utilizzato per la produzione di pasta.
Un iter lungo e articolato che ha portato, nel 2011, all’emanazione del celeberrimo Regolamento U.E. 1169/11, la norma madre per l’etichettatura degli alimenti. Vediamo allora come funziona l’indicazione di origine in etichetta e perché è ancora oggi fondamentale fornire le informazioni relative ai prodotti alimentari con estrema precisione e cura.
L’impegno dell’Europa per una adeguata etichettatura di origine
Come detto in apertura, il cammino legislativo che ha portato al Regolamento 1169/11 è stato accompagnato da continue proposte dei Paesi membri e in particolare dell’Italia. Non è un caso, allora, che l’articolo 26 della suddetta normativa, riguardante proprio l’indicazione del Paese d’origine o luogo di provenienza in etichetta, integri quanto già previsto dal nostro D. Lgs. 109/92, in particolare in merito all’indicazione di origine obbligatoria per l’ingrediente primario di un alimento, cioè l’ingrediente che ne costituisce almeno il 50% in peso.
Chi voglia sfogliare le pagine del Regolamento, in questo Regolamento potrà leggere a chiare lettere che l’etichettatura di origine è obbligatoria:
Comma 2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
- nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
- per le carni […].
Comma 3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
- è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
I motivi che spingono a mettere a punto una indicazione di origine completa e attendibile
Le motivazioni che hanno guidando le Istituzioni nazionali ed europee a compiere passi sempre più decisi nella direzione dell’indicazione di origine sono svariate e subiscono diversi impulsi, il primo dei quali proviene dai consumatori.
Infatti, il consumatore medio tende a ritenere che gli alimenti prodotti nel proprio Paese siano mediamente più sicuri e di qualità più elevata rispetto a quelli prodotti in altri Paesi; si pensi ai decantati alimenti “a chilometro zero”, visti come sinonimo di qualità ed eccellenza. Questa retorica trova terreno fertile soprattutto in Italia, dove l’attenzione ciò che portiamo sulle nostre tavole è molto più elevata che altrove.
Un secondo impulso, non meno importante del primo, proviene dalle stesse aziende alimentari, che negli anni hanno richiesto a gran voce la possibilità per il consumatore di scegliere prodotti locali che privilegino una filiera corta.
In entrambi i casi, comunque, vi è un assunto di partenza errato: difatti non esiste alcuna correlazione diretta tra origine e sicurezza, piuttosto ne esiste una tra accuratezza dei controlli e sicurezza.
Il sistema dei controlli in Italia è più efficiente rispetto agli altri Paesi
Se è vero che è possibile trovare (anche) sul territorio nazionale numerosi casi di aziende che mancano dei più basilari requisiti igienici e che immettono in commercio alimenti non sicuri, è altrettanto vero che il sistema dei controlli in Italia è molto efficiente, più che in tutti gli altri Paesi dell’Unione.
Per questo motivo, ad esempio, l’Italia è al primo posto da anni per numero di notifiche inviate all’Unione Europea in merito ad alimenti non conformi, attività che si espleta mediante il portale RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed. Ciò vale a dire che gli alimenti messi in commercio nel nostro Paese subiscono molti controlli scrupolosi, sia che essi siano prodotti all’interno dei nostri confini, sia che provengano da altri Paesi.
Quando la richiesta supera la capacità di produzione
Altra doverosa considerazione è quella legata alle risorse utilizzabili a livello di produzione.
Vi sono casi in cui la produzione di materia prima non è sufficiente a supportare i livelli di produzione richiesti dal mercato. In questo senso possono influire molti fattori, quali il cambiamento climatico o le guerre. È fuori di dubbio, infatti, che la guerra in Ucraina abbia avuto delle conseguenze sul mercato europeo, alimentare e non solo. Così come i sempre più frequenti lunghi periodi di siccità o episodi alluvionali hanno danneggiato irreversibilmente i raccolti.
In queste circostanze, al consumatore può capitare di trovare sugli scaffali dei supermercati prodotti i cui ingredienti primari sono di esclusiva provenienza estera: potrebbe essere il caso del grano o dell’olio di girasole (di cui l’Ucraina è il primo Paese produttore in Europa). Questo accade perché la domanda dei consumatori è così elevata che la materia prima italiana non è sufficiente a soddisfare la richiesta dell’industria alimentare e per tale motivo i produttori utilizzano (anche) alimenti di importazione.
Capiamo, allora, quanto sia importante l’obbligo di indicazione di origine nelle etichette alimentari: solo fornendo questa informazione in maniera chiara ai consumatori sarà possibile effettuare una scelta di acquisto consapevole.
L’indicazione di origine può essere una lama a doppio taglio?
Sulle norme che regolano l’origine si è abbondantemente discusso nelle sedi appropriate. Le Autorità competenti, nazionali e comunitarie, si sono spesso trovate in uno “scontro” laddove l’Italia ha sempre spinto in direzione dell’obbligatorietà dell’indicazione di origine, trovandosi a più riprese frenata dalla Commissione Europea.
Se l’intento dei nostri produttori è sempre stato quello di apporre su qualsiasi alimento l’indicazione di origine, diverse erano le preoccupazioni dell’UE. Attenzione, però: questo non è da intendersi come uno sgarbo fatto all’Italia, ma come una applicazione pedissequa del Diritto dell’Unione, che ha fra i suoi principi basilari la libera circolazione delle merci.
La Commissione ha a lungo sostenuto che apporre l’indicazione di origine su tutte le merci fosse un modo per ostacolare il libero commercio. Come abbiamo visto, però, alla fine questo percorso ha portato alla ratifica del Regolamento 1169/11, dove viene riportato l’elenco delle indicazioni obbligatorie (art. 9) e vale a dire:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.
Una menzione speciale meritano tutti quegli alimenti prodotti secondo Disciplinari riconosciuti a livello comunitario, ovvero i prodotti DOP, IGP e STG per i cibi e DOC, DOCG e IGT per i vini. Per questi alimenti vigono precise regole di indicazione geografica, trattandosi di prodotti d’eccellenza che seguono le rigorosissime norme del Disciplinare che ne elenca i requisiti, i metodi di produzione e le materie prime ammesse.
Per tutti questi prodotti vige una sorta di deroga che li mette al riparo dall’indicazione obbligatoria di origine, perché ovviamente già presente nella stessa Denominazione, sebbene non fornisca direttamente al consumatore alcuna indicazione utile sulla provenienza delle materie prime utilizzate.
In conclusione, se è vero che l’indicazione di origine è perlopiù utile, a volte può essere una lama a doppio taglio poiché a volte può trarre in inganno il consumatore. La sua obbligatorietà, fatte salve specifiche disposizioni europee o nazionali per alcune categorie di prodotto, permane solo nel momento in cui la sua assenza possa confondere il consumatore rispetto all’origine del prodotto acquistato.


