Skip to main content

L’etichetta di un prodotto alimentare rappresenta “la carta di identità” di un prodotto ed è uno strumento essenziale per l’informazione e la tutela del consumatore: deve permettere dunque al consumatore di effettuare delle scelte consapevoli senza indurli in errore.

Nel dicembre 2014 entrava in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011, che ha contribuito ad uniformare le legislazioni dei singoli Paesi a livello di etichettatura dei prodotti alimentari in toto.

In concomitanza con l’entrata in vigore di tale regolamento, si è vista l’attuazione di una specifica normativa per il settore ittico con il Reg. UE 1379/2013, che ha ridefinito le informazioni obbligatorie in etichettatura per prodotti della pesca e dell’acquacoltura: quanto di interesse in tema di etichettatura è contenuto principalmente nel capo IV (art. 35-39*“informazione dei consumatori”), con un chiaro rimando alla disciplina generale in tema di etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2001 “sull’informazione al consumatore”).

Ma vediamo quali sono le informazioni richieste per una corretta etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Etichettatura prodotti ittici: a quali prodotti della pesca e dell’acquacoltura si applicano le seguenti disposizioni?

Le disposizioni dell’articolo 35 del Reg. UE 1379/2013 si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura relativi alle lettere a-b-c-e dell’allegato I del suddetto regolamento e nello specifico:

  • ai pesci vivi;
  • ai pesci freschi, refrigerati e congelati;
  • ai filetti di pesce e carne tritata di pesce;
  • ai pesci secchi, salati ed affumicati;
  • ai molluschi e crostacei, anche sgusciati, in varie forme di presentazione e conservazione
  • alle alghe.

Non rientrano in questo campo di applicazione le preparazioni alimentari come spiedini, insalata di mare, prodotti panati e le conserve di pesce, molluschi, crostacei preparati e conservati, corrispondenti ai codici doganali 1604-1605.

In sostanza, i requisiti che verificheremo nelle prossime righe si applicano a tutti i prodotti non trasformati e a taluni prodotti trasformati: questi prodotti a loro volta possono essere «preimballati» e «non preimballati».

L’articolo 35 del reg. CE n. 1379/2013 stabilisce che i prodotti della pesca destinati al consumatore finale o alla collettività devono riportare sub un cartello o in etichetta le seguenti informazioni obbligatorie:

a. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico

Ai fini dell’articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nei territori di appartenenza, contenente il nome scientifico della specie in accordo a quanto riportato nel sistema d’informazione FishBase o nel database ASFIS dell’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), la denominazione  commerciale, il nome della specie nella lingua dello stato membro o eventualmente ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

Queste informazioni in Italia devono corrispondere a quelli figuranti nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole n. 19105 del 22 settembre 2017: se una specie ittica non è compresa in tale elenco, l’OSA deve fare specifica richiesta al Ministro compilando l’allegato II di tale decreto;

b. il metodo di produzione mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,

c. la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento;

Per zona di cattura si intende, per il pesce catturato in mare, la zona, sottozona o divisione FAO in cui il pesce è stato catturato. Se il pesce è stato catturato nell’Atlantico nord -orientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero (rispettivamente zona FAO 27 e zona FAO 37 (Mediterraneo e dal Mar Nero)), l’etichetta deve recare la denominazione della sottozona o divisione unitamente ad una denominazione facilmente comprensibile per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma in sostituzione della denominazione della zona.

Per il pesce catturato in acque dolci si deve indicare sia il nome del corpo idrico (fiume, lago ecc.) sia il paese in cui il prodotto è stato catturato.

Per il pesce allevato (acquacoltura) si deve indicare il paese di produzione.

Per i miscugli di specie identiche catturate in zone di cattura diverse o raccolte in paesi di allevamento diversi si devono indicare almeno la zona/il paese della partita più rappresentativa e il fatto che i prodotti provengono da zone/paesi diversi.

Per la categoria di attrezzi da pesca, l’elenco dettagliato è presente nell’allegato III del reg. 1379/2013 e comprende: sciabiche, reti da traino, reti da imbrocco e analoghe, reti da circuizione e reti da raccolta, ami e palangari, draghe, nasse e trappole.

Per ciascun attrezzo, possono essere date poi informazioni più dettagliata, ad esempio riportando anche i relativi codici di identificazione.

d. se il prodotto è stato scongelato

e. il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Se il prodotto ittico in questione è un prodotto preimballato, oltre alle informazioni sopra riportate (se richieste in base al tipo di prodotto ittico), devono essere inserite anche le informazioni obbligatorie richieste dal reg. UE 1169/2011 ai sensi di una corretta etichettatura del prodotto, come da art. 9 e 10:

  • Denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti;
  • sostanze che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II;
  • quantità di taluni ingredienti;
  • quantità netta;
  • TMC o data di scadenza;
  • Condizioni di conservazione;
  • Nome, ragione sociale ed indirizzo dell’OSA responsabile delle informazioni;
  • Paese di origine e luogo di provenienza;
  • Istruzioni per l’uso;
  • Dichiarazione nutrizionale.

Sono poi possibili una serie di informazioni facoltative che possono accompagnare l’etichettatura dei prodotti ittici, elencati nell’art. 39 del regolamento 1379/2013, purchè siano riportate in maniera chiara ed inequivocabile e non occupino lo spazio altresì destinato alle informazioni:

  • la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura;
  • la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
  • informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell’allegato III;
  • nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
  • informazioni di tipo ambientale;
  • informazioni di tipo etico e/o sociale;
  • informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;

Attenzione all’etichettatura dei molluschi bivalvi: per questa tipologia di prodotti, se confezionati e destinati alla vendita al consumatore finale, l’etichetta in oggetto dovrà riportare le seguenti informazioni:

  • Nome e ragione sociale, indirizzo del responsabile delle informazioni;
  • Sede dello stabilimento
  • Marchio di identificazione
  • Metodo di produzione: pescato, allevato…
  • Attrezzi da pesca impiegati, per i molluschi pescati in mare
  • La divisione o la sottozona dove sono stati raccolti i molluschi e una denominazione comprensibile per il consumatore, sempre in riferimento all’area di raccolta
  • Modalità di conservazione
  • Data di scadenza
  • Data di confezionamento
  • Informazioni sulla modalità di preparazione dei molluschi
  • Peso
  • informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotti

Le informazioni obbligatorie devono essere rese facilmente accessibili, di facile lettura e non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni, ma devono essere tali da assicurare una chiara leggibilità.

Nel caso di un prodotto preimballato, queste informazioni appaiono direttamente sull’imballaggio o su una etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm. Inoltre, la denominazione completa dell’alimento e il peso netto devono comparire nello stesso campo visivo.

Nel caso invece di prodotti non preimballati, le informazioni possono essere fornite in vari modi, ad esempio su etichette, cartelloni, poster e simili.

Sempre nell’ambito dei prodotti ittici e dell’acquacoltura, la normativa nazionale e comunitaria nell’ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011, ha introdotto disposizioni specifiche (articoli 58 e seguenti) in tema di tracciabilità ed etichettatura, disciplinando la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l’obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

A tale scopo, le informazioni minime richieste che devono accompagnare fisicamente ciascuna partita (art. 67, comma 5 del Reg.(UE) 404/2011 – “Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l’etichettatura o l’imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.”

  • Art. 67 comma 7 Reg.(UE) 404/2011 “ Quando le informazioni di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”) sono quelle elencate all’art.58, comma 5, ovvero:
  • Codice identificativo della partita;
  • Numero UE, nome e matricola del peschereccio (nome dell’unità di produzione in acquacoltura);
  • Codice FAO alfa-3 della specie;
  • Data delle catture o periodo della cattura (art.37, comma 9 del Reg. (UE)404/2011);
  • Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
  • Nome ed indirizzo dei fornitori.

La filiera dei prodotti ittici e la relativa normativa in materia di etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale risulta decisamente complessa ed articolata, non di facile applicazione da parte degli operatori del settore alimentare.

Un aggiornamento continuo ed all’occorrenza un aiuto da parte di esperti del settore permette comunque un’applicazione corretta della normativa in materia.

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload