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Etichette alimentari: chi sanziona?

By 12 Gennaio 2017Sicurezza Alimentare3 min read
etichette alimentari sanzioni

Con l’attesa (e temuta) prossima pubblicazione delle sanzioni relative al Reg. U.E. 1169/11 si sta cercando di capire quali siano le Autorità Competenti cui spetti irrogare sanzioni per la violazione del suddetto Regolamento.

Dalla data di applicazione del Regolamento (13 Dicembre 2014) ci sono stati alcuni segnali che sembravano andare in una sola direzione, tuttavia smentiti clamorosamente poco tempo fa, tra l’altro da una fonte autorevole quale la Corte di Cassazione.

La situazione sembra quindi molto ingarbugliata; cerchiamo quindi di riepilogare i principali capitoli della vicenda.

  • Ad un anno dalla data di applicazione sono stati organizzati a livello istituzionale alcuni seminari informativi e corsi di formazione destinati agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (rispettivamente ispettori e tecnici della prevenzione del S.I.A.N. e Servizi Veterinari) nei quali si son gettate le basi per la corretta interpretazione del Regolamento. Sembrava quindi che la volontà fosse quella di formare gli operatori per indirizzarli verso un sistema di controlli (e di relative sanzioni quando applicabili) che fosse omogeneo e condiviso.
  • Lo scorso Novembre, questo ruolo degli ispettori facenti capo alle A.S.L, è stato ulteriormente rinforzato dalla pubblicazione delle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. CE 882/04 e 854/04. In tali linee guida sono identificate le Autorità Competenti che hanno la prerogativa di effettuare i controlli in merito ai diversi aspetti legati alla sicurezza degli alimenti. Nel Capitolo 16 delle suddette linee guida “Controlli su etichettatura, pubblicità e presentazione degli alimenti” si parla esplicitamente di corretta applicazione del Reg. U.E. 1169/11.

Dette Autorità Competenti sono individuate nel Ministero della Salute, nelle Regioni e nelle Provincie Autonome e nelle Aziende Sanitarie Locali.

  • Ora, in questo apparente iter lineare si inserisce una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 11/08/2016, la quale stravolge il quadro che finora si stava prospettando, deliberando che la materia relativa all’etichettatura e presentazione degli alimenti, con le relative sanzioni, non possa essere di competenza delle A.S.L. in quanto non trattasi di materia legata alla sicurezza alimentare quanto alle norme di corretta commercializzazione (perciò di competenza dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

 

A chi dare retta quindi?

Quale la corretta interpretazione? Quale la linea da seguire?

Al di la delle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione che possono essere ritenute più o meno valide, tuttavia queste costituiscono un precedente e “fanno giurisprudenza” (per utilizzare un termine colloquiale).

 

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Dunque da ora in avanti, a meno di un ulteriore ribaltamento del parere da parte della stessa Cassazione, una qualsiasi sanzione in ambito di etichettatura che sia irrogata dalla A.S.L. sarà contestabile da parte dell’Operatore del Settore Alimentare.

In questo modo si corre il rischio di generare confusione tanto nelle Autorità Competenti quanto negli operatori, senza dimenticare che il nostro Paese è da sempre ai primi posti in Europa per quantità ma soprattutto qualità dei controlli.

Lo scenario ipotizzabile ora potrebbe essere un effettivo ribaltamento della sentenza, sulla base di una premessa originaria fallace.

Difatti è facilmente dimostrabile che almeno un paio di aspetti legati alla corretta etichettatura degli alimenti ricadono senza dubbio nell’ambito della sicurezza alimentare e cioè l’ indicazione relativa agli allergeni (che sia assente o scorretta) e quella relativa alla data di scadenza per gli alimenti deperibili.

Entrambe questi aspetti, se trascurati potrebbero costituire pericolo per la salute umana.

Per gli allergeni è infatti immediata l’associazione tra la mancata dichiarazione della loro presenza e la conseguente reazione allergica del consumatore.

Tra l’altro, il fatto che l’argomento sia di pertinenza della salute pubblica, ci viene confermato ogni giorno dalle numerose notizie di ritiro e richiamo di prodotti “per allergeni non dichiarati” in quanto possibili cause di danno alla salute

Per la mancata o fallace indicazione della data di scadenza è anche in questo caso immediata l’associazione tra il consumo di un alimento erroneamente etichettato  e la conseguenza sulla salute del consumatore.

Attualmente quindi siamo di fronte ad una situazione intricata che speriamo sia dipanata quanto prima, soprattutto in virtù della annunciata e tanto agognata pubblicazione delle sanzioni in materia di etichettatura.

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