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Etichette degli alimenti: le 3 cose che …

By 7 Settembre 2017Sicurezza Alimentare2 min read
etichette alimentari le 3 cose che non sai

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  1. La presenza accidentale di allergeni:

uno dei capisaldi del Reg. U.E. 1169/11 è senz’altro la “nuova” modalità di indicazione degli allergeni, che devono essere “evidenziati attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati…”.

Questo nuovo approccio ha senz’altro puntato i fari sul pericolo allergeni e le aziende si sono adeguate di conseguenza. Si è posto però il problema della presenza accidentale di allergeni che, derivando da contaminazioni fortuite, non può essere controllata.

La soluzione in questo caso risiede nell’includere in etichetta, tipicamente a margine dell’elenco ingredienti, una delle due seguenti diciture:

  • Prodotto in uno stabilimento che usa (nome/i del/degli allergeni);
  • Può contenere tracce di (nome/i del/degli allergeni).

 

Vale la pena ricordare che entrambe queste diciture, sebbene possano sembrare una soluzione ideale per tutelare le aziende, sono in realtà dei palliativi.

Da un punto di vista prettamente giuridico infatti, entrambe sono prive di valore.

In realtà a ben vedere, apporre diciture del genere equivale ad affermare che l’azienda non è in grado di gestire il pericolo allergeni…

 

      2. La quantità netta “variabile”:

la quantità netta di un alimento si può esprimere in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, usando a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

La quantità netta inoltre, una volta riportata in etichetta, deve corrispondere alla quantità che il consumatore acquisterà.

Quindi, diciture quali “prodotto soggetto a calo peso naturale” non sono ammesse, in quanto non tutelano l’azienda in alcun modo.

Si pensi infatti che il Reg. U.E. 1169/11 prevede, proprio per quegli alimenti soggetti a calo peso (ma che debbano obbligatoriamente anche essere venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente), l’esenzione dall’indicazione della quantità netta.

Per quanto appena detto, anche indicazioni di quantità approssimative (es. “100 g circa”) sono ugualmente non conformi ai requisiti del Regolamento.

 

      3. La riportata di seguito alla quantità netta:

l’apposizione del simbolo ℮ in etichetta ha un significato ben preciso ed è soggetta a condizioni previste dalle norme attualmente in vigore (più precisamente dalla legge 690/78 che disciplina i preimballaggi C.E.E.).

Da un punto di vista pratico, l’apposizione del simbolo è permessa solamente su quegli imballaggi che siano stati sottoposti ad un controllo statistico del peso, che deve essere inoltre documentato (in modo da poter essere messo a disposizione delle Autorità Competenti in caso di controlli).

 Le modalità per l’esecuzione di questo controllo sono riportate nel testo della suddetta Legge e apporre il suddetto simbolo senza averne i requisiti può portare a sanzioni anche piuttosto elevate.

 

 

 

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