Etichette Olio D’oliva: le indicazioni obbligatorie
Per la vendita delle bottiglie di olio per il commercio al dettaglio è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine delle olive. Ferme restando le disposizioni dei DOP, IGP ecc. le indicazioni possibili da mettere in etichetta sono:
“miscela di oli di oliva comunitari” oppure con riferimento alla comunità “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento all’origine non comunitaria “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” oppure un riferimento all’origine comunitaria e non comunitaria.
L’origine è quindi legata alla provenienza delle olive.
Unica deroga: i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in commercio anteriormente al 1 lulgio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
Il regime sanzionatorio italiano legato alla commercializzazione dell’olio di oliva è definito dal Decreto Legilativo 225/05 e nel caso specifico va da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro (ovvero 1.000 considerando il doppio del minimo ed un terzo del massimo)