Nuove regole per etichette prodotti alimentari
Dal 13 Dicembre sono cambiate le regole in merito alle etichette dei prodotti alimentari. Abbiamo stilato un decalogo con le novità portate dal REG. UE 1169/11 in merito alle informazioni da fornire ai consumatori.
1. Mettere in evidenza gli allergeni contenuti: tutti gli allergeni contenuti devono essere indicati in elenco ingredienti con un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti
2. Nelle etichette dei prodotti alimentari va indicata la modalità di conservazione di seguito alla data di scadenza: per i prodotti deperibili le modalità di conservazione (per esempio conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C) devono essere riportate di seguito all’indicazione della data di scadenza (da consumare entro gg/mm/aaaa)
3. Indicazione obbligatoria della ragione sociale completa di chi commercializza il prodotto: non è più sufficiente riportare il solo marchio aziendale, ma è necessario esplicitare per esteso anche la ragione sociale dell’azienda a nome della quale il prodotto è venduto
4. Indicazione della specie vegetale degli oli/grassi vegetali: non è più possibile riportare in generale “olio vegetale” ma è obbligatorio indicare l’origine botanica dell’olio, per esempio “olio di palma”)
5. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere riportate con caratteri alti almeno di 1,2 mm
6. Origine delle carni: dal 01.04.15 sarà obbligatorio riportare in etichetta anche i dati relativi all’origine (luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione) delle carni ovine, caprine, suine, volatili
7. Data di congelamento: per la carne, le preparazioni a base di carne e per i prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve essere riportata la data di congelamento o la data di primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta)
8. Per le carni macinate, così come descritte e definite nell’allegato VI parte B, l’etichettatura reca (già dal 01.01.14) le diciture “percentuale del tenore in materie grasse inferiore a…” e “rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …”
9. Nuova tabella nutrizionale: obbligatoria a partire dal 12.12.16, se riportata in etichetta volontariamente deve essere comunque adeguata a quanto previsto dal regolamento (cambia l’ordine in cui i nutrienti devono essere riportati in tabella e aumentano i nutrienti minimi da riportare (energia espressa in kJ e kcal, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale).
10. Sede dello stabilimento di produzione: non è più obbligatorio riportare la sede dello stabilimento di produzione
Anche le collettività (e quindi ristoranti, mense, catering, ecc.) sono soggette all’applicazione di questo regolamento: devono infatti indicare gli allergeni contenuti nelle diverse pietanze da loro serviti.
One Comment