
La formazione antincendio, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, è erogata in funzione della tipologia di rischio: basso, medio ed alto. I lavoratori incaricati ed appartenenti alle squadre antincendio, devono ricevere una formazione che varia in funzione del livello di rischio.
La nuova normativa
Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro: in particolare, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5,6 e 7 del decreto. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre.
Le nuove denominazioni dei corsi
La suddivisione dei percorsi formativi in tre gruppi in base al livello di rischio resta ma cambiano le denominazioni dei corsi:
- ü da “attività ad alto rischio” ad “attività di livello tre”: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
- ü da “attività a medio rischio” ad “attività di livello due”: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata
- ü da “attività a basso rischio” ad “attività di livello uno”: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
Gli aggiornamenti
L’articolo 5 del nuovo decreto stabilisce che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora e come previsto dal DM 388/2003 per gli addetti di primo soccorso. Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023. Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).
Le nuove metodologie didattiche
Il decreto stabilisce che, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possono essere utilizzate metodologie di apprendimento innovative. Nello specifico, la divulgazione dei contenuti formativi può essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona). Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona). Per sapere quali corsi è possibile frequentare in e-learning.
Le esercitazioni pratiche
Il nuovo decreto introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche da svolgere in presenza per tutti i livelli di rischio. Fino al 3 ottobre 2022, è possibile utilizzare ausili multimediali in aula in alternativa alla parte pratica in presenza