
Il D lgs 81/08 e s.m.i. prevede diversi obblighi formativi a carico del datore di lavoro da fornire ai vari soggetti del “sistema” aziendale quali:
- Se stesso, quando opta per l’autonomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando eletto dai lavoratori;
- I dirigenti e preposti ove delegati;
- Tutti i lavoratori in generale e nello specifico:
- Dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso);
- Dei lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di lavoro;
- Degli lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi;
- Dei lavoratori addetti alla rimozione, bonifica e smontaggio dell’amianto;
- Dei lavoratori e preposti addetti alle attività di pianificazione controllo e apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare;
- Dei lavoratori e preposto addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
Per alcuni dei percorsi formativi sopra indicati, la normativa prevede che gli stessi devono avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di comparto istituiti ai sensi degli artt. 51 e 2 let.ee del D.lgs 81/08 e smi.
Essendo tali obblighi richiamati dal D.lgs 81/08 e smi tali organismi paritetici (O.P.) svolgono una funzione certificativa dell’assolvimento dell’obbligo di legge in quanto il percorso formativo viene da loro validato ,e la documentazione obbligatoria dei corsi è presente presso i loro archivi per almeno 10 anni (come richiamato dagli accordi Stato Regioni)
Gli organi di vigilanza e la magistratura (autorità competenti) possono quindi, al fine di valutare l’adeguatezza della formazione fornita ai soggetti del sistema aziendale richiedere all’organismo paritetico presente in attestato, copia della documentazione obbligatoria per l’emissione della certificazione del percorso formativo.
La direzione delle autorità competenti, nel caso in cui risultasse la falsificazione dell’attestato o dei loghi degli enti presenti, è di far ricadere il reato nell’ambito di tutela del art.480 c. p. relativo al falso in atto pubblico che ha mantenuto la rilevanza penale, a differenza del falso in scrittura privata depenalizzato in seguito all’entrati in vigore del D.lgs 7/2016, fermo restando la violazioni penali ascrivibili all’ 81/08 per formazione insufficiente e inadeguata che seguono l’iter di trasformazione degli illeciti penali in amministrativi contenuti nel D.lgs 758/94.
Le responsabilità penali per la condotta antigiuridica del falso sono a carico di chi ha presentato la certificazione alle autorità (datore di lavoro o suo delegato) e di chi ha prodotto materialmente il falso.