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Il 12 aprile del 2014 è stato emanato il D.Lgs 49, “Attuazioni della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Tale Decreto ha apportato diverse novità alla gestione e recupero degli AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed allo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), molte delle quali saranno effettive a partire dai prossimi mesi.

Il 15 agosto entra infatti in vigore quello che tra gli addetti ai lavori è conosciuto come “Open Scope”, traducibile come “Campo Aperto

Di cosa si tratta?

Il campo aperto in sostanza rappresenta il nuovo campo di applicazione del D.Lgs 49 del 2014, che diventerà appunto operativo a partire dal 15 agosto.

Da tale data infatti, le categorie di apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del suddetto decreto, non saranno più le dieci indicate nell’Allegato I ma corrisponderanno alle sei categorie elencate nell’Allegato III.

Per maggiore chiarezza si specifica che:

  • l’Allegato I, applicabile fino al 14 agosto 2018, prevede dieci categorie di apparecchiature suddivise in funzione della tipologia di prodotto;

  • L’allegato III, applicabile dal 15 agosto 2018, prevede sei categorie di cui le prime tre suddivise in funzione della tipologia di prodotto e le ultime tre, categorie “aperte”, suddivise in funzione delle dimensioni. Nello specifico le “categorie aperte” sono la categoria 4, apparecchi di grandi dimensioni con almeno una dimensione esterna maggiore di 50 cm, la categoria 5, apparecchi di piccole dimensioni con nessuna dimensione superiore ai 50 cm e la categoria 6 piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni con nessuna delle dimensioni esterne superiore ai 50 cm.

Alla luce di quanto detto emerge che, mentre fino al 14 agosto, alcuni apparecchi, pur avendo tutte le caratteristiche per essere definiti AEE, non rientravano nel campo di applicazione del D.lgs 49 poiché non ascrivibili a nessuna categoria, dopo tale data, gli stessi apparecchi, in funzione delle loro dimensioni, troveranno sicuramente collocazione in una delle categorie “aperte”.

L’impatto di questi cambiamenti sarà notevole, molte saranno infatti le aziende, tra produttori e distributori, che verranno coinvolte e che dovranno adattarsi alla nuova normativa.

Le stime attuali inoltre parlano del raddoppio degli apparecchi che, dal 15 agosto, saranno considerati AEE immessi sul mercato e di conseguenza del raddoppio dei RAEE che dovranno essere correttamente gestiti.

Oltre a schermi luminosi, piccoli e grandi elettrodomestici, sorgenti luminose dal 15 agosto saranno considerati AEE ad esempio anche chiavette USB, fusibili e prolunghe.

INDICAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

A supporto di produttori, distributori e di tutti gli operatori del settore, il Ministero dell’Ambiente ha redatto delle indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione del D.Lgs 49 del 2014.

Innanzitutto precisa che nulla è cambiato nella definizione di AEE che continuano ad essere “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Nel documento sono poi contenute le indicazioni metodologiche da seguire, schematizzate mediante diagrammi di flusso, per definire se un apparecchio è o meno un AEE e rientra di conseguenza nel campo di applicazione del D.lgs 49 del 2014 e fornisce delle indicazioni sulle apparecchiature da escludere, come stabilito dall’art. 3 del D.Lgs 49 del 2014.

applicazione raee aee

Qualora anche le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente attraverso questo documento dovessero risultare insufficienti, ci si può rivolgere al Comitato di vigilanza e controllo inviando una mail al seguente indirizzo segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it  corredata da una descrizione e da eventuali schede tecniche dell’apparecchio oggetto di classificazione.

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