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GESTIONE RIFIUTI: NUOVE MODIFICHE

By 11 Marzo 2010Luglio 27th, 2022Sicurezza Ambientale, Varie5 min read

Rifiuti: modifiche per gestori e produttori

il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 recante modifiche e integrazioni al Dm 17 dicembre 2009.

Il nuovo decreto è in vigore dal 1° marzo 2010.

Le principali modifiche e integrazioni apportate al Dm del 17 dicembre 2010 sono brevemente illustrate di seguito:

  • Sono stati prorogati di 30 giorni i termini già previsti dal precedente Dm, per i vari soggetti, all’ iscrizione al Sistri.
  • L’obbligo della videosorveglianza, già previsto per le discariche, è stato esteso anche agli impianti di incenerimento.
  • Anche le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che sono anche produttori di rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque o dalla depurazione delle acque reflue o da abbattimento fumi, dovranno iscriversi al Sistri in qualità di produttori ed indipendentemente dal numero dei dipendenti. Anche in questo caso le date di scadenza per l’iscrizione sono sempre quelle già indicate nel Dm in parola ma prorogate di 30 giorni.
  • Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, o attività di bonifica dei siti, o di bonifica dei beni contenenti amianto, o di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione, o di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi o di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, potranno dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o, in alternativa, dotarsi di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l’obbligo di prevedere un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
  • Qualora venga scelta l’opzione di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo dovrà essere versato per ciascuna di esse, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
  • Coloro che al 1° marzo 2010 abbiano già provveduto all’iscrizione ma vogliono usufruire dell’opportunità di dotarsi di un ulteriore USB per ciascuna unità locale dovranno richiedere i dispositivi chiamando il numero verde 800003836.
  • La tabella relativa alla ripartizione dei contributi dovuti da ciascuna categoria di soggetti obbligati (c.f.r. allegato II al DM in parola) è stata integrata inserendo le modalità di pagamento di detti contributi in funzione del tipo di impresa e della tipologia di rifiuto e specificando anche le relative modalità di pagamento.
  • Viene specificato che le modalità di iscrizione “online” (già descritte nell’allegato IA al DM in parola) prevedono l’invio per e-mail dei moduli di iscrizione presenti sul sito del Sistri, all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it.
  • Rispetto alle precedenti disposizioni sulla gestione dei rifiuti viene ora stabilito che:

  1. i produttori dei rifiuti devono accedere al sistema e aprire una nuova scheda “SISTRI-Area movimentazione” almeno 4 ore (non più otto) prima di effettuare l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza che dovranno essere indicati nella parte “annotazioni” dell’area “registro cronologico”.
  2. il trasportatore in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati almeno 2 ore (non più 4) prima di effettuare l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte “annotazioni” dell’area “registro cronologico”.
  3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi la scheda “Sistri – area movimentazione” deve essere compilata sia dai produttori che dai trasportatori prima della movimentazione del rifiuto.
  • Le disposizioni previste dall’articolo 6 comma 2 del Dm in parola (1)  devono essere applicate anche da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in una organizzazione di ente o di impresa, nonché da coloro che effettuano trasporto transfrontaliero dall’estero.
  • Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’obbligo del MUD compilando la scheda “Sistri – area registro cronologico”.
  • Viene precisato che per i rifiuti pericolosi da attività del personale sanitario in strutture pubbliche o private che operi al di fuori di esse o per rifiuti pericolosi prodotti presso ambulatori decentrati, oltre alle disposizioni del DM 254/2003, si applicano le disposizioni già previste per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e per i materiali “tolti d’opera”, dall’articolo 6, comma 7 ed 8 del DM in parola (2).
  • Alcune modifiche sono state apportate alle schede sistri: queste sono descritte nell’articolo 11 del nuovo DM. In particolare i concessionari/gestori e le case costruttrici/automercati di autoveicoli non vengono più considerati rottamatori e demolitori. Le nuove schede sono già reperibili sul portale Sistri.
  • Ultima modifica è la nuova introdotta definizione di “Delegato” e cioè della figura a cui viene attribuito il certificato per la firma digitale. Questo viene definito ora come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa, all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate, le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”.

Pertanto il nuovo DM stabilisce che: “qualora l’impresa non abbia indicato nella procedura di iscrizione alcun “delegato”, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.

(1)     Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.

(2)      Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall’attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unità locale dell’impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

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