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Lo scorso mese è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la decisione di esecuzione n. 2019/300 della Commissione europea che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il nuovo provvedimento abroga la decisione 2004/478/CE che definiva il piano di gestione delle crisi alimentari conformemente all’art. 55 del Reg. CE 178/02.

 

Perché un nuovo piano di gestione delle crisi alimentari?

L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni ha reso necessari la definizione di un nuovo approccio e di un più efficace coordinamento tra le diverse autorità a livello nazionale e dell’Unione per affrontare al meglio gli incidenti che possono interessare il settore alimentare e dei mangimi.

L’obiettivo del provvedimento è la tutela della salute pubblica che deve essere garantita da una migliore preparazione e gestione delle crisi alimentari, compresa la comunicazione al pubblico.

 

Cosa cambia?

Il nuovo piano generale si basa su approccio preventivo definendo procedure pratiche di preparazione e di coordinamento in caso di crisi, in modo garantire una risposta rapida ed efficace.

Novità sostanziale è la gradualità dell’approccio di gestione a seconda della situazione da trattare.

In particolare, il nuovo piano distingue i due seguenti tipi di situazioni:

a) situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione per la gestione di un incidente;

b) situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell’Unione.

Come gestire le crisi alimentari

 

Il coordinamento rafforzato è richiesto in presenza di un impatto elevato sulla salute o un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare o per difficoltà nell’individuare la fonte del rischio e qualora:

  • sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica ed esista una correlazione epidemiologica (es. casi e/o decessi in più Stati membri) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (alimenti potenzialmente pericolosi distribuiti in più Stati Membri)

 

  • il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno

 

L’istituzione di un’unità di crisi è richiesta qualora:

  • sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell’immagine;

 

  • in presenza di un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi, oppure un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana oppure in presenza di sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

 

Vengono infine definite le regole della strategia di comunicazione al pubblico dei rischi e delle misure adottate in caso di incidenti alimentari.

Comuni denominatore di tali regole sono la trasparenza e la chiarezza delle informazioni divulgate anche al fine di evitare distorsioni del mercato ed inutili allarmismi.

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