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Giornata Mondiale sicurezza luoghi di lavoro

By 28 Aprile 2016Sicurezza sul Lavoro6 min read
morti sul lavoro

Oggi 28 Aprile 2016 è la Giornata Mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ricordiamo che il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. deve essere applicato in tutte le organizzazioni aziendali ove siano presenti lavoratori al fine di tutelarli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di applicare tutte le misure di prevenzione e protezione possibili al fine di ridurre il più possibile sia il numero di infortuni sul lavoro che di malattie professionali oltre, ovviamente, alla loro probabilità di accadimento.

morti-sul-lavoroAnalizzando la Banca Dati INAIL in materia di infortuni e malattie professionali si può constatare, positivamente, che il numero di infortuni sta negli anni calando in tutti i settori di attività; d’altra parte un altro è il dato allarmante: torna a salire, dopo dieci anni in costante discesa, il numero di morti sul lavoro nel 2015.

Se da una parte, infatti, il numero totale di denunce all’INAIL di infortunio sul lavoro da Gennaio a Dicembre 2015 è calato passando da 658.514 del 2014 a 632.665 del 2015, purtroppo dall’altra parte il numero di denunce per infortunio mortale è invece aumentato passando da 1.009 nel 2014 a 1.172 nel 2015.

Proprio pochi giorni fa in zona Prato, nella notte tra il 22 ed il 23 Aprile, un uomo rumeno di 39 anni ha perso la vita schiacciato, a quanto pare, tra la motrice di un tir ed il cassone durante la fase di aggancio nel piazzale di Albini & Pitigliani. L’uomo non era dipendente della ditta ma lavorava per una ditta esterna.

Le dinamiche dell’incidente sono ad oggi ancora non del tutto chiare e sono sotto analisi da parte dello specifico dipartimento di prevenzione della ASL.

In occasione, quindi, della Giornata Mondiale dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro e partendo da questo episodio di “morte bianca” ricordiamo cosa le aziende possono e devono fare per cercare di ridurre il più possibile la probabilità di infortunio.

Per prima cosa in caso di attività appaltate o comunque affidate a terzi, come nel caso sopra riportato, il committente ha sempre l’obbligo di verificare, prima di dare l’incarico, l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo.

In cosa consiste la verifica dell’idoneità tecnico professionale?

Si tratta di una richiesta di documenti da parte della committenza, indicati nell’ Allegato XVII del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i, volti a verificare i requisiti ed i rischi aziendali delle ditte terze; in particolare:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  • Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007;
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Ai documenti sopra riportati possono essere aggiunte altre richieste, a discrezione della committenza, di ulteriore dettaglio come ad esempio copia attestati di avvenuta formazione, copia giudizi idoneità alla mansione, etc.

Il committente è sempre tenuto ad informare l’appaltatore circa i rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui i lavoratori sono destinati a svolgere l’incarico indicando le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

segnaletica-orizzontaleAd esempio se trattasi di azienda con circolazione di mezzi sui piazzali esterni certamente il committente dovrà informare l’appaltatore dei relativi rischi specifici come l’esistenza del rischio di investimento ed indicare le relative misure di prevenzione adottate dall’azienda: come la cartellonistica verticale indicante eventuali limiti di velocità da rispettare e cartellonistica orizzontale tale da distinguere i percorsi dei mezzi da quelli pedonali.

Inoltre certamente in caso di ditte esterne il committente dovrà informare circa quelle che sono le procedure da attuare in caso di emergenza e quindi innanzitutto il punto di ritrovo e la presenza di eventuali allarmi e modalità di comportamento da tenere.

Infine, sempre riferendoci ad attività svolte per conto terzi e nel caso in cui i lavoratori di ditta esterna lavorino contemporaneamente e nello stesso luogo dei lavoratori dell’azienda committente vige l’obbligo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., da parte del datore di lavoro della committenza di promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di ridurre i rischi da interferenza andando quindi a redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Cosa accade nel caso in cui il datore di lavoro della ditta committente non effettui la verifica dell’idoneità tecnico professionale di ditte esterne e/o lavoratori autonomi ed eventuale redazione del DUVRI?

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è un decreto che prevede quasi sempre sanzioni di tipo penale in caso di inadempienza.

Ad esempio:

  • La mancata verifica di idoneità tecnico professionale da parte del committente è sanzionabile con arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.096 a € 5.260,80 (art. 55, comma 5, lett. b del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
  • La mancata informazione da parte della committenza sui rischi specifici esistenti sull’ambiente di lavoro è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 822 a € 4.384 (art. 55, comma 5, lett. a del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Ovviamente rimangono in capo al datore di lavoro sia della ditta committente che della ditta appaltatrice tutti quelli che sono i obblighi “ordinari” previsti dall’ art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i in caso di presenza di lavoratori e quindi, ad esempio:

  • Valutazione dei rischi;
  • Informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori;
  • Nomina e formazione addetti emergenze;
  • Sorveglianza sanitaria nei casi previsti da normativa;
  • Consegna di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • Attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza;
  • Luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati in Allegato IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
  • Impianti a norma di legge.

Allo stesso modo anche i lavoratori hanno l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i e quindi:

  • Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti ove presenti;
  • Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  • Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;
  • Segnalare al datore di lavoro, dirigenti e preposti ove presenti, qualsiasi deficienza di mezzi e dispositivi e qualsiasi fonte di pericolo riscontrata in ambito lavorativo;
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, controllo e segnalazione;
  • Partecipare ai programmi di formazione;
  • Sottoporsi a sorveglianza sanitaria ove previsto da normativa;

E’ chiaro che a fronte di una morte bianca sarà compito degli Enti di Controllo analizzare l’esatta dinamica dell’accaduto verificando se trattasi di disgrazia, errore umano o inadempienza da parte del lavoratore defunto oppure se esiste qualche responsabilità da parte dell’azienda, nel caso sopra riportato se da parte dell’azienda committente e/o da parte dell’azienda appaltatrice, e se di fronte ad una responsabilità da parte dell’azienda la suddetta sia solo da imputare datore di lavoro oppure se esistono deleghe di funzioni o comunque altre figure, come l’RSPP, eventuali dirigenti e/o preposti, tali da giustificare un eventuale concorso di colpa.

Nel caso di riconoscimento di morte per infortunio sul lavoro l’INAIL prevede il riconoscimento di una rendita ai familiari del defunto e quindi, al coniuge ed ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi; tale rendita viene calcolata in rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto.

Infine l’INAIL, anche quest’anno, ha previsto, attraverso il Bando ISI INAIL 2015, l’erogazione di contributi a fondo perduto per un totale di € 276.269.986,00 per quelle imprese che vogliano migliorare i livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro mediante progetti di investimento, progetti che prevedano l’adozione di modelli organizzativi e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

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