
L’intolleranza al glutine costituisce, non solo in Italia, una delle forme di intolleranza alimentare più diffuse, con un’incidenza sulla popolazione pari circa all’1%, ma il numero è in costante aumento sia per l’effettivo incremento di questa patologia, sia per il miglioramento delle tecniche diagnostiche.
La Comunità Europea, proprio a fronte di questo incremento e della maggiore attenzione del consumatore, ha emanato il Regolamento U.E. n° 609/13 (un regolamento generale per tutti gli alimenti “speciali”) e il Regolamento U.E. n° 828/14 (relativo alle informazioni fornite ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in maniera ridotta negli alimenti).
Entrambi i Regolamenti si applicheranno a partire dal prossimo 20 Luglio 2016 ed è quindi doveroso fare il punto della situazione su quanto relativo agli alimenti destinati ai celiaci.
Per chiarire alcuni concetti, il Ministero della Salute ha già da tempo pubblicato una nota (7 Luglio 2015) cui ha fatto seguito il Decreto Min. Sal. 17 Maggio 2016.
Il punto focale riguarda le definizioni che verranno modificate:
Dal 20/07/2016 non si potrà più parlare di alimenti “dietetici” (definizione già presente nel D.Lgs. 111/92 e riservata agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare che fossero notificati al Ministero della Salute ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale), ma gli alimenti “senza glutine” rientreranno nella categoria degli alimenti di uso comune, per i quali saranno però previste delle diciture accessorie per facilitarne il consumo da parte dei soggetti celiaci.
Permangono le diciture originarie; pertanto un alimento che presenti in etichetta la dicitura “senza glutine” dovrà avere un contenuto di glutine inferiore o uguale ai 20 mg/Kg, mentre un alimento etichettato “con contenuto di glutine molto basso” dovrà avere un contenuto di glutine inferiore o uguale ai 100 mg/Kg.
Le suddette diciture potranno essere integrate con una delle seguenti diciture accessorie:
- Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine
- Specificamente formulato per celiaci
Entrambe riservate agli alimenti che siano stati espressamente lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti (utilizzare una farina deglutinata) o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne sono naturalmente privi (utilizzare farina di mais o di riso al posto di quella di frumento).
Altre diciture accessorie consentite saranno:
- Adatto alle persone intolleranti al glutine
- Adatto ai celiaci
Entrambe riservate agli alimenti che non rientrino nell’ambito delle prime due diciture descritte.
Giova a questo punto ricordare, come ha fatto anche il Ministero, come la dicitura “senza glutine” (e di conseguenza le relative diciture accessorie) non possa essere utilizzata laddove ciò sia da ritenersi scontato, in osservanza dell’Art. 7 comma 1 lettara d) del Reg. U.E. 1169/11 “le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche…”
A suo tempo il Ministero prese come esempio di etichettatura non conforme, la diffusa tendenza ad apporre la dicitura “senza glutine” su un prodotto quale il latte, che ricade in pieno nella definizione appena riportata.
Le diciture accessorie di cui sopra sono considerate facoltative dal Regolamento U.E n° 828/14, tuttavia il Ministero della Salute, già da alcuni mesi, le sta richiedendo come obbligatorie per gli alimenti destinati ai celiaci che vengano notificati per il rimborso al S.S.N.
La spiegazione di questa apparente forzatura, ci viene dal recente Decreto Min. Sal. 17 Maggio 2016, nel quale il Ministero stesso spiega come il rimborso destinato alle persone affette da morbo celiaco possa essere richiesto a fronte dell’acquisto di prodotti che riportino le diciture:
- Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine
- Specificamente formulato per celiaci
Quindi, la paventata scomparsa del rimborso per i soggetti affetti dal morbo celiaco, non si è verificata ma il Ministero della Salute ha opportunamente modificato il relativo Decreto per renderlo attuale rispetto alla normativa in vigore.
Segnaliamo che nulla cambia per quanto riguarda la procedura di notifica dei prodotti al Ministero della Salute da parte delle aziende, che potranno continuare a fare riferimento all’Art. 7 del D. Lgs. 111/92.