Ognuno di noi probabilmente più’ di una volta, assaporando un olio extravergine d’oliva dal gusto amabile e delicato, si sarà fatto qualche domanda sul produttore o la provenienza, senza pero’ trovare il più’ delle volte risposte ai suoi dubbi. Da oggi c’è una guida per sapere quali procedimenti e lavorazioni deve subire un olio per essere classificato “olio extravergine oliva” e in quali invece si parla di adulterazioni.
Il “made in Italy” si sa è un richiamo enorme in tutto il mondo, soprattutto quando si tratta di prodotti alimentari. Proprio per questo motivo i nostri prodotti enogastronomici sono sempre più oggetto di frodi e adulterazioni. L’ultima, in ordine d’importanza, riguarda proprio l’olio extravergine d’oliva.
Ad inizio 2014 fu il New York Times a denunciarne l’adulterazione con un’inchiesta dal titolo “Il suicidio dell’olio extravergine”.
Secondo l’inchiesta del quotidiano americano, il prodotto simbolo della nostra tradizione agroalimentare in sette casi su dieci era risultato contraffatto, perché miscelato con oli provenienti dai paesi del Nord Africa.
Il New York Times ha analizzato i risvolti politici della vicenda, accusando i nostri governanti di non attuare efficaci misure di contrasto. Noi ci occupiamo di sicurezza alimentare, e tralasciando i risvolti politici ci concentreremo sulle caratteristiche proprie dell’olio extravergine d’oliva, traendo spunto dalla Guida redatta dall’Unione nazionale consumatori.
Il documento recita:
L’olio extravergine di oliva si ottiene dall’estrazione dei frutti con metodi
fisici a freddo. Dal processo di “spremitura” delle olive rimane
come residuo una materiale costituito dalla parte solida (polpa, nocciolo,
bucce, foglie eventuali) che prende il nome di “sansa” e che
contiene ancora una parte di olio che può essere recuperato con altri
metodi fisici oppure con l’aiuto di solventi chimici¹.¹ Unione nazionale consumatori, Guida all’olio d’oliva, 2014 p.3 – 4.
L’unione europea si è pronunciata diverse volte in merito, fornendo, attraverso il Regolamento CEE 2568/91, e le sue molteplici integrazioni, una classificazione in numerose categorie, consultabili all’interno della guida.
Bruxelles si è pronunciata anche in merito alla vendita dell’olio nei pubblici esercizi, predisponendo – con la legge europea 2013 bis, recepita dal nostro ordinamento giuridico come Legge 30 ottobre 2014 n°161 (art 18) – per Bar, ristoranti, mense, e tutti gli esercizi pubblici che prevedono la somministrazione di pietanze, l’obbligo di utilizzare un tappo antirabbocco per le bottiglie di olio, pena la confisca del prodotto e una cospicua sanzione.
La Commissione europea si espressa per ben due volte in difesa dei consumatori, nel tentativo di porre un freno a truffe e inganni (con quali regolamenti o pronunce?)
L’unione nazionale consumatori ha fatto propria la denuncia del New York Times e le disposizioni dell’Unione Europea, redigendo la “Guida all’olio extravergine d’oliva” scaricabile cliccando qui sotto: