
L’home cooking è una pratica ormai piuttosto diffusa anche in Italia. Da non confondersi con l’home restaurant, il cosiddetto cuoco a domicilio si reca direttamente a casa dei clienti per offrire loro gustosi pranzi e cene. Come tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche l’home cooking deve seguire delle regole precise, a cominciare dalla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), ma anche dall’applicazione di un sistema di autocontrollo (HACCP), senza tralasciare la gestione di una procedura di gestione allergeni.
Cosa significa fare home cooking?
L’attività di home cooking prevede la presenza di un cuoco a domicilio che offre i suoi servizi direttamente a casa dei clienti. Può trattarsi di un singolo individuo o di un piccolo team di persone, oppure potrebbe essere un servizio messo su da aziende specializzate in preparazione dei pasti (catering).
Requisiti per diventare un cuoco a domicilio
Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, chiunque voglia diventare cuoco a domicilio deve perseguire dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.
Fra questi è necessario che il cuoco svolga della formazione seguendo un corso HACCP, così da avere piena padronanza delle norme igienico-sanitarie da attuare in cucina. Un aspetto non meno rilevante è quella che riguarda la gestione degli allergeni. In base alle attuali norme (Regolamento Europeo 1169/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in merito) sono considerate “allergeni” i seguenti alimenti e/o sostanze suddivisi in 14 categorie:
- cereali contenenti glutine, ovvero grano, segale e orzo, avena, farro e kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati tranne:
- sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
- malto destrine a base di grano;
- sciroppi di glucosio a base di orzo;
- cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
- crostacei e prodotti a base di crostacei;
- uova e derivati;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e derivati;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti derivati del latte, compreso il lattosio;
- frutta a guscio e derivati (mandorle, nocciole e noci, anacardi, pistacchi), nello specifico mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci di macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
- lupino e prodotti a base di lupino;
- molluschi e prodotti a base di molluschi.
Questa tipologia di corsi, affinché possa considerarsi idonea ai criteri di legge, deve essere riconosciuta dalla ASL e dalla Regione di competenza. Infine, l’aspirante cuoco a domicilio dovrà procedere all’apertura della Partita IVA per poter esercitare l’attività.
L’obbligo di presentare la SCIA
Proprio come ogni attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinata dal Reg. Ce 852/04 e dalla legge 287/1991, anche l’home cooking è tenuto a presentare la SCIA e la notifica sanitaria al Comune di residenza.
Anche se i prodotti sono preparati e serviti in locali privati o nel domicilio del cuoco a domicilio, essi comunque rappresentano locali attrezzati aperti alla clientela. Inoltre, la prestazione comporta il pagamento di un corrispettivo quindi è un’attività economica.
L’iscrizione all’INAIL
Il datore di lavoro che avvia un’attività, contestualmente al suo inizio, deve presentare l’iscrizione all’INAIL tramite una procedura telematica. Essa deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti e in particolare:
- l’attività esercitata
- le lavorazioni svolte
- l’ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori in relazione alle lavorazioni stesse.
Adempimenti facoltativi
Oltre a questi passaggi obbligatori, chiunque voglia intraprendere l’attività di home cooking può prendere in considerazione anche i seguenti aspetti:
- L’apertura di un sito web personale, tramite il quale sponsorizzare i propri servizi e farsi conoscere da più persone possibile;
- La stipula di una polizza RC professionale: si tratta di un’assicurazione che protegge il patrimonio del professionista dai rischi professionali connessi al normale svolgimento della propria attività, ed è obbligatoria per legge dal 13 agosto 2013 per tutte le professioni ordinistiche;
- Sottoscrivere un contratto di collaborazione, in particolare con tutti quei clienti cosiddetti “fissi”, in modo tale da tutelare – anche a livello economico – i servizi offerti.


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