
Un rifiuto al quale si attribuisce la caratteristica di pericolo HP14 viene classificato come ecotossico, ovvero pericoloso per l’ambiente.
Questo tema molto sensibile è stato affrontato inizialmente con il decreto legislativo 205/2010 che però non riusciva a fare chiarezza.
Successivamente, il decreto legislativo 2/2012 pone in essere la questione e chiede che, finché il Ministero non emanerà un decreto che fissi i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti, “tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.
Si è rimasti in attesa di ricevere chiarezza, finché il nuovo Regolamento (UE) 1357/2014 non entrò in vigore a Giugno 2015 e lasciò tutti delusi!
Infatti, in materia di HP14 si esprime in questi termini:
“Per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare”,
invitando di fatto la Commissione ad intervenire sul punto.
A complicare le cose si aggiunse il fatto che, nello stesso Regolamento, al terzo considerando, si fornisce un’indicazione su come attribuire la caratteristica di pericolo ecotossico attraverso un rimando all’Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE, di fatto ormai abrogata!
In tutta questa confusione normativa, molti ritenevano che si potesse ancora fare riferimento al Decreto 2/2012, benché il nuovo Regolamento fosse una norma di rango superiore.
Per venire incontro a questi ultimi, è stata emanata la legge 125 (Agosto 2015) secondo la quale “tale caratteristica
[HP14] viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”.Finalmente, nel 2017 entra in vigore il Regolamento (UE) 997/2017 che, modificando l’allegato III della Direttiva (CE) 98/2008, stabilisce i nuovi criteri per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14.
HP 14 : Quali sono i rifiuti classificati
Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 % (1000 mg/Kg). [c(H420) ≥ 0,1 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma).[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) si applica un valore soglia dell’1 %. [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
L’unico limite di tale Regolamento è che il legislatore europeo distingue l’entrata in vigore della norma (Luglio 2017) dalla sua applicabilità, fissata a decorrere dal 5 Luglio 2018.
A complicare le cose si è aggiunto il Regolamento (UE) 1179/2016 che, con applicabilità tassativa a partire dal 1 Marzo 2018, introduce fattori moltiplicativi per le indicazioni di pericolo di alcune sostanze nella valutazione della loro pericolosità.
In questo quadro normativo di “incoerenza”, per evitare anche inutili e dannosi periodi di transizione, era necessario un intervento autorevole.
Fortunatamente, il 28 Febbraio 2018, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha espresso un parere in cui decide che, “nell’espressione di un giudizio di pericolosità di un rifiuto che preveda la possibilità di valutare la categoria di pericolo HP14 “ecotossico”, sia deontologicamente corretto riferirsi, anche prima del termine perentorio di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/997 (5 Luglio 2018), al contenuto dello stesso e, più in generale, all’allegato III della Dir. 2008/98/CE, poiché il quadro normativo nazionale in materia di attribuzione dei codice EER, e pericolosità dei rifiuti, è incoerente col preminente quadro normativo europeo”.