
L’etichetta di un prodotto alimentare non è sempre e solo composta dalle sue uniche informazioni obbligatorie di base: molto spesso le confezioni sono arricchite da claims, ovvero indicazioni di marketing a scopo propagandistico che però, per essere autorizzate, devono rispettare alcuni parametri, in special modo se riferite a specifiche indicazioni salutistiche.
La scelta del consumatore avviene infatti in prima battuta allo scaffale, dove, tra una serie apparentemente uguale di prodotti, il packaging – la “quinta P” del marketing unitamente a product, price, place and promotion- ha scopo sia di informazione che di promozione, convincendoci che il contenuto del prodotto in oggetto è meglio di quello degli altri prodotti.
Le etichette dei prodotti alimentari “parlano” sempre di più ed i claims aiutano mediante la loro comunicazione nella scelta del consumatore, che deve essere fatta in maniera consapevole.
Di base comunque qualsiasi informazione riportata in etichetta di un prodotto alimentare, inclusi i claims, deve rispettare quanto previsto dall’articolo 7 e 36 del reg. UE 1169/2011, circa le pratiche leali di informazione: tali informazioni non devono infatti indurre in errore, per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento, attribuendo al prodotto alimentare effetti i proprietà che non possiede o suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive. Le informazioni devono essere veritiere e basate su dati scientifici appropriati in grado di dimostrarne la fondatezza mediante elementi obiettivi.
Unitamente al reg. 1169, nello specifico caso di claims salutistici e nutrizionali, si deve fare riferimento ai reg. UE 1924/2006 e reg. UE 432/12 e successive modifiche, che disciplinano le indicazioni nutrizionali e sulla salute (CLAIMS) proposte sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità.
LA PRESENZA DELL’ASSENZA: “FREE FROM” CLAIMS
Negli ultimi anni, la tendenza nelle etichette alimentari è stata quella di segnalare cosa non fosse presente nel prodotto: i claim più impiegati sono infatti quelli definiti come “free from” ovvero ”senza”.
In questo mondo sono compresi un insieme di prodotti che presentano in etichetta o sul packaging una serie di claim accomunati dalla “minore o assoluta non presenza” di qualcosa: ritroviamo “poche calorie”, “senza zuccheri”, “senza olio di palma” “senza OGM”.
Ma perché segnalare proprio l’assenza di qualcosa in un prodotto?
Perché evidenziando l’assenza di un determinato ingrediente, non ci si limita soltanto ad evidenziare un dato di fatto, ma implicitamente sto rafforzando l’idea che tale ingrediente sia cattivo, e quindi da eliminare.
Questo è il concetto su cui si basano i claim del “Free from”: per fare risaltare in maniera positiva il mio prodotto, devo fare capire che ho eliminato la componente “negativa”.
Secondo l’analisi dei dati effettuata dall’Osservatorio Immagino, il 2018 registra una battuta d’arresto per i claim “free from”, che si stabilizzano rispetto al boom avuto negli anni precedenti: abbiamo una diminuzione dei “free from” tradizionali (“senza coloranti”, “senza conservanti”), cosi come un rallentamento d’influenza per il claim “senza olio di palma”.
Claim in crescita risultano quelli riferiti agli zuccheri (senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto di zuccheri), mentre si ha un boom per quanto riguarda “senza antibiotici” che evidenzia un eccezionale +87,1 per cento.
Analizziamo alcuni di questi claim sopra citati:
SENZA CONSERVANTI/ SENZA COLORANTI
Claim quali “senza coloranti” o “senza conservanti” rientrano tra quelli pubblicitari per i quali si applicano i principi relativi alle pratiche leali d’informazione di cui all’art. 7 del reg. 1169/2011. Tali indicazioni possono essere impiegate qualora siano apposti sull’etichette di prodotti che effettivamente possono utilizzare coloranti e conservanti e soprattutto qualora in commercio siano presenti prodotti analoghi che li contengano.
Al fine di provare la correttezza di tale indicazione è necessario conservare in azienda documentazione appropriata relativa alla valutazione di prodotti simili in commercio che impieghino tali ingredienti. Eventualmente, in caso di accertamento o contestazione saranno utilizzati per sostenere le proprie dichiarazioni
“SENZA OGM”
A tutt’oggi manca una disciplina europea armonizzata sull’impiego di tali indicazioni, sebbene in relazione al claim “GMO-free” sia stato sviluppato uno schema di certificazione volontaria sulla base delle normative nazionali che vigono da diversi anni in Austria e Germania.
La normativa di settore, Reg. 1830/2013 obbliga di riportare in positivo l’avvertenza in caso non solo di impiego di ingredienti OGM, ma anche quando la presenza di tracce nel prodotto è accidentale o tecnicamente inevitabile e sia più alto della soglia di tolleranza stabilita nel Regolamento. In tali casi l’etichetta del prodotto preconfezionato contenente OGM o da essi costituito, dovrà riportare la seguente dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene [nome dell’organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)”.
L’indicazione “senza OGM’ non può pertanto venire riferita a prodotti che derivano da materie prime agricole prive di corrispondenti matrici geneticamente modificate.
Bisogna sempre considerare il principio della non ingannevolezza, quindi che il claim sia impiegabile in alimenti che potrebbero al contrario essere presenti sul mercato come OGM o con ingredienti derivanti da essi.
SENZA ZUCCHERI e SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Ai sensi del reg. 1924/2006 riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, l’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».
Tali informazioni nutrizionali riportate in etichetta debbono essere sempre veritiere e fondate e pertanto facciano riferimento ad analisi effettuate sull’alimento stesso. A tale scopo consigliamo si consiglia agli operatori di conservare tutte le evidenze necessarie ad attestare la conformità dell’alimento alla normativa comunitaria e conservare tali informazioni, mettendole a disposizione in caso di controlli ufficiali.
Attenzione alle sanzioni!
ln accordo con il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento, per quanto concerne le informazioni volontarie riportate in etichetta, claims inclusi, e ‘Salvo che il fatto costituisca reato’, la scorrettezza di notizie fornite a titolo volontario su informazioni generalmente previste come obbligatorie è punita con le stesse sanzioni di cui ai precedenti Capi II e III (articoli 5-15 del decreto). Informazioni su base facoltativa in contrasto con i criteri generali di veridicità e trasparenza possono a loro volta venire sanzionate con una somma da € 3.000 a 24.000.
In accordo al decreto Legislativo n. 27 del 7 febbraio 2017 relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” introduce specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dal cosiddetto “Regolamento claims” (regolamento (CE) 1924/2006) Le sanzioni previste vanno da un minimo di 2.000 euro fino a valori di 40.000 euro.