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Chi è l’RSPP?

La definizione di RSPP è indicata nell’art. 2 comma 1 lett. F) del D.lgs. 81/08:

Il RSPP deve coordinare il servizio di prevenzione e protezione aziendale, ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali che possono essere presenti all’interno di un’attività lavorativa.

Chi deve nominare il RSPP?

La nomina del RSPP è un obbligo del Datore di Lavoro, che non può essere delegata al dirigente o ad altri collaboratori interni all’azienda (art 17. D.Lgs. 81/08).

Ove non fosse presente la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la responsabilità cadrebbe direttamente sul legale rappresentante della società stessa, in quanto è il soggetto penalmente responsabile dell’assenza in azienda della suddetta figura.

Chi può essere nominato RSPP?

Il RSPP può essere:

  • Un dipendente interno;
  • Un consulente esterno;
  • Il datore di lavoro stesso.

Il RSPP, ove fosse un dipendente interno o un consulente esterno, non deve avere un titolo di studio inferiore alla scuola media e, deve aver seguito, i tre seguenti moduli richiesti:

  • (A) 28 ore,
  • (B) 48 ore con 12 o 16 ore ulteriori di specializzazione,

Mod. B di specializzazione (SP1SP2SP3SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:
>>> SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
>>> SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B – Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
>>> SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”
>>> SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”

  • (C) 24 ore.

Ove fosse il legale rappresentante, costui deve seguire un corso di formazione della durata di 16, 32 o 48 ore, sulla base del livello di rischio (basso, medio o alto) corrispondente al codice ATECO aziendale.

Il RSPP deve seguire corsi di aggiornamento?

Sì, quando il datore di lavoro è il RSPP, è necessario seguire un aggiornamento quinquennale della durata rispettivamente di 6, 10 e 14 ore, sulla base del codice di rischio. Il dipendente o il consulente esterno devono invece seguire un aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni

RSPP: sanzioni al datore di lavoro per la mancata nomina e la conseguente assenza di formazione/aggiornamento?

Come riportato nell’articolo 17 – obblighi del datore di lavoro non delegabili, il datore di lavoro ha tra gli obblighi non delegabili, sia la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione, sia di valutare i rischi e redigere il DVR (Documento di valutazione dei rischi).

Dove mancasse la nomina del RSPP, le sanzioni sono quelle riportate in figura 2.

(Figura 2: Sanzioni penali art. 17, co. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 81/08)

Le sanzioni, invece, relative alla mancata formazione del datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP sono quelle indicate in figura 3.

(Figura 2: Sanzioni penali art. 17, co. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 81/08)

RSPP: quali sono le responsabilità reali della figura?

Per la figura del RSPP la legge non prevede sanzioni contravvenzionali, ma costui è responsabile ove si verificasse un infortunio a causa della consulenza effettuata in maniera errata.

Ad esempio, se l’RSPP interno ad una azienda informasse il datore di lavoro di prevedere delle scarpe antinfortunistiche senza le caratteristiche addizionali idonee a salvaguardare i dipendenti (nel dettaglio, un cuoco che ha scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato ma senza il requisito opzionale dell’antiperforazione), potrebbe avere, in caso di infortunio del dipendente e in seguito alle indagini da parte dell’organo ispettivo, responsabilità sull’accaduto.

Attraverso i nostri tecnici è possibile svolgere corsi di formazione specifici per ricoprire questo delicato ruolo, o la presa in carico diretta della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per andare incontro a tutti gli adempimenti normativi richiesti dal Decreto Legislativo 81/08 e verificati in sede di ispezione dall’organo di vigilanza competente.

Si ricorda che l’applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione da parte dell’organizzazione sono fondamentali, ma l’obiettivo è quello di rendere la prevenzione e la sicurezza il risultato di un sistema, di cultura e valori, e di regole condivise applicate da tutti, con l’RSPP nel ruolo di coordinatore.

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