
La tracciabilità dei rifiuti è da molti anni un tema estremamente dibattuto nel nostro Paese e negli ultimi anni, sulla scia delle deliberazioni dell’Unione Europea, si è fatta un po’ di chiarezza.
Con il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 – che modifica il 152/06 – il Ministero dell’Ambiente ha normato l’introduzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) che accoglie la Direttiva UE 851/2018 in merito alla registrazione dei rifiuti pericolosi.
L’istituzione di questo registro consente di avere un sistema unico al livello italiano per la registrazione dei rifiuti su supporto virtuale, tramite accesso con identità digitale di una persona dipendente dell’azienda o incaricata dalla stessa, un consulente.
All’interno del R.E.N.T.Ri., che da luglio 2022 è in fase di sperimentazione, sono presenti due distinte sezioni:
- Quella dell’anagrafica degli iscritti, all’interno della quale di possono trovare anche le autorizzazioni;
- Quella della tracciabilità, che raccoglie i dati riportati sui formulari.
La sezione anagrafica, grazie al supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, riporta automaticamente i dati delle imprese e degli altri soggetti autorizzati. Quella della tracciabilità si rapporta invece con il formulario a vidimazione virtuale (ViViFir), le cui informazioni vengono raccolte direttamente sul R.E.N.T.Ri., ma c’è anche la possibilità di far dialogare il sistema con il software gestionale che già si utilizza.
Bisogna pertanto verificare che la piattaforma oggi in uso per la registrazione dei rifiuti all’interno dell’azienda sia compatibile con il R.E.N.T.Ri. così da ottimizzare l’interoperabilità che è alla base di questo processo semplificativo. Nel caso in cui si stiano valutando delle offerte per nuovi software, sarà ora il caso di considerare anche questo aspetto che agevolerà l’adeguamento tra qualche mese.
L’obiettivo è quello di digitalizzare i supporti per snellire e velocizzare le procedure legate alla documentazione ambientale, mantenendo un sistema sempre disponibile e verificabile.
A doversi iscrivere saranno i Produttori di rifiuti pericolosi, le imprese che fanno raccolta o Trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e Intermediari degli stessi, tutti quei soggetti, insomma, che sono già oggi obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. Non è però da escludere che in futuro possano essere coinvolti anche i produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi.
L’art. 6 del DL 135/2018 spiega che, oltre ai soggetti già citati, saranno tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri. anche “i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, quelli obbligati alla presentazione del MUD.
Ad ogni modo il R.E.N.T.Ri. non sarà operativo fino a quando non verranno pubblicati i decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente, plausibilmente gennaio 2024.