
Il trasporto terrestre delle merci pericolose è regolamentato a livello Comunitario dalla Direttiva 2008/68/CE che ha abrogato tutte le precedenti Direttive sull’ADR/RID e sulla figura del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose.
La Direttiva precisa altresì che
“l’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. È opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti”.
A livello Nazionale, quindi, la Direttiva è stata recepita con il D.lgs. 35 del 27 Gennaio 2010 il quale ambito di applicazione comprende il trasporto delle merci pericolose effettuato su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per via navigabile interna (ADN).
In particolare, il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall’accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. Originariamente l’accordo fu siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.
Il 1º gennaio 2019 è entrato in vigore l’ADR 2019 il quale è completamente operativo dal 01 Luglio 2019.
L’ADR si basa sulla classificazione delle sostanze pericolose in 13 classi a seconda delle caratteristiche di pericolo intrinseche della specifica materia.
Tali classi sono le seguenti:
1 Materie ed oggetti esplosivi
2 Gas
3 Liquidi infiammabili
4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive
4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
5.1 Materie comburenti
5.2 Perossidi organici
6.1 Materie tossiche
6.2 Materie infettive
7 Materie radioattive
8 Materie corrosive
9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
La normativa ADR obbliga tutti gli attori coinvolti nel trasporto di merci pericolose, a rispettare delle prescrizioni al fine di ridurre al minimo il pericolo legato alle merci trasportate.
In particolare sono definiti gli obblighi per lo speditore, il caricatore, l’imballatore, il riempitore, il gestore della cisterna mobile o del container, il trasportatore e lo scaricatore.
Ogni operazione deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e devono essere adottate delle misure di protezione atte a salvaguardia della persona e dell’ambiente. Infatti l’accordo ADR prevede anche l’utilizzo di Dispositivi di protezione individuale per chi opera nel settore e di una dotazione minima di bordo per i mezzi adibiti al trasporto delle merci pericolose.
Con l’ADR 2019 sono state introdotte delle novità rispetto alla versione del 2017. In particolare c’è l’obbligo di nomina del «Consulente per la sicurezza per il trasporto delle merci pericolose» da parte delle imprese che spediscono merci pericolose
«Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose».
Il consulente ha pertanto l’obbligo di:
- Verifica delle osservanze delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose
- Supporto all’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose
- Redazione della Relazione annuale
- Redazione della relazione di insediamento (entro 60 gg dalla nomina)
- Redazione della relazione di incidente ai sensi del Cap. 1.8.5 dell’ADR
Alla luce di quanto sopra quindi è possibile affermare che l’obbligo PRINCIPALE comune per tutti gli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose è la FORMAZIONE.