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Impianti aia Roma: novità per i gestori

By 26 Gennaio 2015Luglio 27th, 2022Sicurezza Ambientale3 min read

Le scadenze per i gestori di impianti soggetti ad AIA

Con il comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla GU il 7 gennaio 2015, entra in vigore il Dm n.272/2014 che detta le istruzioni per i gestori degli impianti soggetti ad Aia (Autorizzazione integrata ambientale) per redigere la “Relazione di riferimento”.

Si tratta di una relazione che serve a fotografare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee all’avvio delle attività per confrontarlo con quello che vi sarà alla chiusura delle attività.

Il Dm, in attuazione del Dlgs 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), indica i soggetti obbligati, la tempistica e i contenuti minimi della “Relazione di riferimento” che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell’Aia se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose.

I soggetti obbligati alla presentazione della Relazione di riferimento

I gestori degli impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, Dlgs 152/2006 (tra cui gli impianti di gestione di rifiuti pericolosi). Sono esclusi dall’obbligo gli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale. Questi ultimi sono tenuti comunque a tenere una verifica preliminare entro il 7 aprile 2015 – secondo la procedura ex allegato 1 al Dm – dell’eventuale obbligo e in caso positivo presentare la relazione.

Le installazioni sottoposte ad Aia regionale sono tenute alla relazione sulla qualità ambientale solo in caso di esito positivo della verifica preliminare.

Il termine per la presentazione

Entro il 7 Gennaio 2016 (un anno dall’entrata in vigore del Dm) va presentata all’autorità competente la Relazione di riferimento da parte dei gestori in possesso di Aia statale al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo (ossia al 7 gennaio 2015). Entro il 7 aprile 2015 va presentata la verifica preliminare per determinare l’assoggettabilità all’obbligo di presentazione della relazione.

Il contenuto minimo della Relazione di riferimento Aia Roma:

Le informazioni dovranno essere relative, in relazione alle sostanze “pertinenti”, quanto meno a:

1) uso attuale del sito; misurazioni già disponibili effettuate su suolo e acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito;

2) risultati di nuove misurazioni su suolo e acque sotterranee qualora risultassero insufficienti le informazioni già dedotte ex punto 2;

3) illustrazione dettagliata delle modalità attraverso le quali sono state effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti (strategia di campionamento, punti, analisi condotte, metodologie etc.);

4) indicazione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti;

5) criteri adottati per condurre il menzionato studio;

6) destinazioni future del sito;

7) attività pregresse condotte sul sito;

8) contesto geologico e idrogeologico;

9) identificazione e delimitazione cartografica dei “centri di pericolo”;

10) ulteriori misurazioni già disponibili sul suolo e acque sotterranee;

11) eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, relativamente ai risultati delle misurazioni già disponibili (analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa etc.).

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