
Il settore ambientale, in tutte le sue articolazioni (tutela dell’ambiente, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, ripristino ambientale, energia, gestione rifiuti, ecc.) e aspetti che lo riguardano (normativa, posti di lavoro, ecc.) è, come noto, uno dei più attivi.
A farla da padrone nel settore è sicuramente il reticolo complesso costituito dalla Normativa, tecnica e non, dalla giurisprudenza e dalle prassi consolidate; in tal senso il comparto più dinamico del settore ambientale è negli ultimi tempi quello che riguarda la Gestione dei Rifiuti, in tutte le sue sfaccettature, da un lato attraverso la necessità di semplificare le procedure amministrative in capo a produttori e attori che intervengono nelle diverse filiere della gestione, dall’altro l’imposizione di regole e criteri sempre più restrittivi e regolamentati per evitare rischi ambientali connessi alla gestione dei rifiuti.
Analizzeremo di seguito le principali novità normative e giurisprudenziali del settore rifiuti del Primo Trimestre del 2018.
Nota MIN. AMB. 31/01/2018, n.1588: Semplificazioni in materia di Tracciabilità
A partire dal fine 2017 il legislatore ha raccolto finalmente le istanze provenienti dagli operatori del settore che riguardano principalmente la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative in materia di gestione rifiuti (non sempre al passo con i tempi e con l’informatizzazione ormai diffusa in ogni aspetto della vita quotidiana e lavorativa). Difatti con la L. n.205/2017 del 27/12/2017 è stata introdotto l’articolo 194-bis – Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti – al D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il quale prevede:
• L’ufficialità nel poter adempiere agli obblighi relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti in formato digitale. Eventualmente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà disporre il formato digitale della documentazione
• La possibilità ufficiale di adempiere all’obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata, purché la scansione sia ben leggibile e firmata digitalmente. Pertanto non è più necessario che il trasportatore invii per posta la quarta copia cartacea del formulario entro 90 giorni dal trasporto.
Relativamente alla trasmissione per PEC della quarta copia del formulario, si segnala la Nota del Ministero dell’Ambiente del 31 gennaio 2018, n. 1588, la quale sinteticamente ribadisce l’immediata applicabilità della procedura semplificata, fatta salva la possibilità che, vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale.
D.M. 01/02/2018: Semplificazione adempimenti per raccolta e trasporto rottami metallici
In materia di tracciabilità dei rifiuti inoltre, il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente del 01/02/2018 ha come oggetto la definizione delle modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, definendo in particolare le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori con trasporto effettuato mediante lo stesso veicolo e nella medesima giornata, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico.
I principali aspetti del decreto sono indicati di seguito:
• Esso si applica alle imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
• Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati da un modello semplificato di Formulario di identificazione del rifiuto, di cui all’ Allegato A del Decreto e compilato secondo le Istruzioni dell’Allegato B (sostanzialmente le modalità di compilazione sono quelle classiche).
• È confermata l’emissione, da parte dell’azienda che effettua la raccolta ed il trasporto, di 4 copie del Formulario. Ciascun produttore/detentore firma le copie del formulario; una copia rimane presso l’ultimo produttore/detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Successivamente le tre copie sono firmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
• Le imprese cui è rivolto il decreto possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari dei rifiuti
L’ultimo aspetto del decreto introduce una notevole semplificazione per le imprese iscritte all’ALBO che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, in attesa delle modalità semplificate di iscrizione, per tali imprese, che l’Albo stesso a breve individuerà con propria Delibera.
Circolare MIN. AMB. 15/03/2018, n.4064: Gestione stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti
Con Circolare del Ministero dell’Ambiente 15 marzo 2018, n. 4064 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi), il Ministero dell’Ambiente ha individuato, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, alcuni argomenti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti; il tutto al fine di una corretta prevenzione dell’inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica, a seguito dei numerosi incendi che negli ultimi anni hanno riguardato proprio diversi impianti di gestione dei rifiuti.
Con la Circolare viene ribadita la centralità dei seguenti temi:
• L’importanza delle Autorizzazioni degli impianti, diverse in funzione della dimensione e della tipologia di operazioni effettuate; si ricorda che senza le relative Autorizzazioni è assolutamente vietato effettuare qualsiasi operazione che riguardi la gestione dei rifiuti;
• L’importanza di un corretto importo delle garanzie finanziarie che i gestori degli impianti devono prestare, da commisurare anche in relazione alle possibilità di innesco di incendi;
• Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme generali di prevenzione degli incendi, con relativa valutazione accurata di tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto.
• L’elenco delle prescrizioni che l’autorità competente adibita al rilascio delle Autorizzazioni all’esercizio di impianti di gestione rifiuti deve inserire negli atti autorizzativi stessi (organizzazione e requisiti di tipo tecnico-organizzativi, prescrizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei rifiuti, corrette modalità di gestione operativa per l’esercizio di tali attività, ecc.).
• La responsabilità della gestione operativa, affidata al direttore tecnico dell’impianto, il quale deve essere sempre presente in impianto (tale prescrizione molto restrittiva sarà sicuramente oggetto di approfondimento nelle settimane successive).
• La frequenza e la tipologia dei controlli da parte delle Autorità Competenti.
Sentenza Consiglio di Stato 28/02/2018, N. 1229: Competenze in materia di End Of Waste
Con Sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 (Rifiuti – Cessazione qualifica rifiuto – Individuazione criteri End of Waste ai sensi dell’art.184-ter, D.lgs. 152/2006) il Consiglio di Stato ha ribadito le competenze che riguardano l’argomento di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero i criteri per i quali determinati oggetti cessano di essere qualificati come rifiuti (End of Waste), divenendo pertanto “Materia prima secondaria (MPS)” o prodotto ottenuto da operazioni di recupero dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello effettuato da un’impresa dedita alla gestione dei rifiuti, la quale aveva visto negarsi dalla Regione Veneto la possibilità di qualificare le attività svolte in impianto come attività di recupero finalizzate alla produzione di materie prime secondarie (MPS); pertanto con la Sentenza è ribadito che:
Lo Stato ha il potere di decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale dandone quindi comunicazione alla Commissione Europea, e non Organizzazioni interne allo Stato quali Regioni e altri enti. In presenza di Regolamenti specifici europei, quali ad esempio il Regolamento UE 333/2011 (criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti), sono questi ultimi ad applicarsi.
Con tale sentenza si rafforza il ruolo della Legislazione nazionale in tema di gestione dei rifiuti, dando uno smacco alle Regioni ed agli enti delegati dalle stesse per ciò che riguarda le procedure di autorizzazione e l’individuazione dei criteri End of Waste.
Poiché per la maggior parte degli impianti di gestione dei rifiuti italiani, le Autorizzazioni sono state rilasciate dalle Regioni o dalle Province, si rischia di bloccare le operazioni di recupero effettuate in tali impianti, dato che i contenuti delle Autorizzazioni, per ciò che riguarda la materia End of Waste, potrebbero essere non legittimati con conseguente inefficacia delle Autorizzazioni stesse.
L’auspicio è che, con specifica Legge nazionale (o magari con l’intervento chiarificatore del Ministero dell’Ambiente), si stabilisca un periodo transitorio all’interno del quale restino valide tutte le Autorizzazioni rilasciate, consentendo ai gestori degli impianti ed alle Regioni o Province di adeguarsi in caso di criticità.
Nel caos generale evidenziato, continuano a rimanere valide assurdamente le procedure di recupero semplificate dei rifiuti secondo il D.M. 05/02/1998, Decreto di 20 anni fa, ormai obsoleto.
Ricordiamo che il personale tecnico del Gruppo Maurizi, vantando un’esperienza pluriennale nel campo della consulenza ambientale, è a disposizione per qualsiasi richiesta in merito ai temi riguardanti la corretta gestione dei rifiuti. -> Scopri i nostri servizi per direttore o tecnico dei rifiuti