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In arrivo il Bonus 2017 per chi rimuove l’amianto

By 15 Maggio 2017Luglio 25th, 2022Sicurezza Ambientale3 min read
bonus rimozione amianto

La sempre più crescente necessità di provvedere alla rimozione dei manufatti in amianto (a seguito dell’entrata in vigore della 257/92 e successivi decreti applicativi), e di ridurre il rischio di esposizione a questa tipologia di materiale, ha portato lo Stato a stanziare la cifra di 17 milioni di euro per le imprese che eseguono interventi di bonifica amianto.

Questo bonus amianto 2017 è disciplinato dal Decreto del 15 giugno 2016, emanato di concerto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il bonus viene concesso sotto forma di credito d’imposta, ed è necessario rispettare determinati requisiti per ottenerlo.

Il primo di questi requisiti è relativo ai soggetti che possono beneficiarne che, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile, risultano essere i titolari di reddito d’impresa.

Tutte le imprese hanno diritto all’incentivo, indipendentemente dalla natura giuridica dell’azienda o dalla sua dimensione.

Per poter usufruire del bonus è necessario aver effettuato interventi di bonifica, quindi rimozione e smaltimento dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

Gli interventi per il quale è possibile richiedere il bonus devono essere stati effettuati in un preciso lasso di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Lavori effettuati al di fuori questo periodo di tempo non possono essere considerati utili per poter usufruire di questo beneficio.

Per poter richiedere questo incentivo è necessario inoltre provvedere ad esibire le fatture sottoscritte dall’azienda che ha eseguito la rimozione relative alle spese sostenute per provvedere alle attività eseguite.

È stata stabilita infatti una soglia di spesa minima (al di sotto della quale non è possibile richiedere l’incentivo) che deve essere superiore a 20.000 euro e una soglia di spesa massima che deve essere inferiore a 400.000 euro.

Gli interventi per il quale è possibile richiedere il bonus sono quelli svolti per la bonifica dell’amianto presente in coperture e/o manufatti (comprese lastre, tubi, contenitori per trasporto e stoccaggio dei materiali etc.) i cui costi sono stati sostenuti direttamente dall’impresa.

Anche il denaro speso in attività di consulenza e perizie tecniche rientra tra le spese utili per ottenere l’incentivo.

Di seguito si riporta un elenco delle persone fisiche e delle aziende che NON possono richiedere l’incentivo:

  • Persone fisiche e società del settore agricolo (ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986);
  • Persone fisiche e società impegnate nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento UE n. 717/2014);
  • Persone fisiche e società che si occupano della fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) di cui al Regolamento Europeo n. 360/2012 della Commissione;
  • Persone fisiche aventi un reddito come lavoratori autonomi (ai sensi dell’articolo 53 del TUIR);
  • Enti non commerciali (a meno che non risultino titolari di reddito d’impresa, in quel caso rientrano trai possibili beneficiari del bonus);
  • Associazioni non aventi una personalità giuridica definita (in pratica quelle aggregazioni create per esercitare arte e professioni in maniera associata).

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