
La sempre più crescente necessità di provvedere alla rimozione dei manufatti in amianto (a seguito dell’entrata in vigore della 257/92 e successivi decreti applicativi), e di ridurre il rischio di esposizione a questa tipologia di materiale, ha portato lo Stato a stanziare la cifra di 17 milioni di euro per le imprese che eseguono interventi di bonifica amianto.
Questo bonus amianto 2017 è disciplinato dal Decreto del 15 giugno 2016, emanato di concerto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il bonus viene concesso sotto forma di credito d’imposta, ed è necessario rispettare determinati requisiti per ottenerlo.
Il primo di questi requisiti è relativo ai soggetti che possono beneficiarne che, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile, risultano essere i titolari di reddito d’impresa.
Tutte le imprese hanno diritto all’incentivo, indipendentemente dalla natura giuridica dell’azienda o dalla sua dimensione.
Per poter usufruire del bonus è necessario aver effettuato interventi di bonifica, quindi rimozione e smaltimento dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Gli interventi per il quale è possibile richiedere il bonus devono essere stati effettuati in un preciso lasso di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Lavori effettuati al di fuori questo periodo di tempo non possono essere considerati utili per poter usufruire di questo beneficio.
Per poter richiedere questo incentivo è necessario inoltre provvedere ad esibire le fatture sottoscritte dall’azienda che ha eseguito la rimozione relative alle spese sostenute per provvedere alle attività eseguite.
È stata stabilita infatti una soglia di spesa minima (al di sotto della quale non è possibile richiedere l’incentivo) che deve essere superiore a 20.000 euro e una soglia di spesa massima che deve essere inferiore a 400.000 euro.
Gli interventi per il quale è possibile richiedere il bonus sono quelli svolti per la bonifica dell’amianto presente in coperture e/o manufatti (comprese lastre, tubi, contenitori per trasporto e stoccaggio dei materiali etc.) i cui costi sono stati sostenuti direttamente dall’impresa.
Anche il denaro speso in attività di consulenza e perizie tecniche rientra tra le spese utili per ottenere l’incentivo.
Di seguito si riporta un elenco delle persone fisiche e delle aziende che NON possono richiedere l’incentivo:
- Persone fisiche e società del settore agricolo (ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986);
- Persone fisiche e società impegnate nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento UE n. 717/2014);
- Persone fisiche e società che si occupano della fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) di cui al Regolamento Europeo n. 360/2012 della Commissione;
- Persone fisiche aventi un reddito come lavoratori autonomi (ai sensi dell’articolo 53 del TUIR);
- Enti non commerciali (a meno che non risultino titolari di reddito d’impresa, in quel caso rientrano trai possibili beneficiari del bonus);
- Associazioni non aventi una personalità giuridica definita (in pratica quelle aggregazioni create per esercitare arte e professioni in maniera associata).