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INAIL RIDUCE GLI SCONTI ALLE IMPRESE VIRTUOSE IN FATTO DI SICUREZZA

By 14 Ottobre 2014Agosto 1st, 2022Sicurezza sul Lavoro, Varie3 min read

L’Inail fissa le nuove aliquote di sconto per i premi assicurativi: diminuiscono così gli incentivi per le aziende più sicure ossia che investono di più in misure per la prevenzione e protezione dei lavoratori.

A rimetterci saranno soprattutto le medie aziende con un numero di lavoratori tra i 51 e i 100 per le quali l’incentivo si riduce di ben 8 punti percentuali, come ha riportato per primo Italia Oggi.

Il presidente dell’Istituto, con determina n. 286/2014, aggiorna lo sconto dei premi assicurativi per le imprese formalizzando la sua proposta al Ministero del lavoro per la modifica dell’art. 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 (regolamento sulle Tariffe dei premi). Si tratta della norma che regola gli sconti alle imprese virtuose ossia quelle che applicano misure di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro superiori a quelle minime previste dalla legge e che vengono quindi premiate con riduzione dei contributi obbligatori da versare per la copertura degli infortuni.

Oggi lo sconto (in vigore con la riforma dell’Inail del 2000) per un’azienda con meno di 10 dipendenti è del 30%, per un’azienda da 11 fino a 50 dipendenti è del 23%, mentre per le medie aziende dai 51 ai 100 dipendenti è del 18%. Premi che con questa proposta dell’Inail vengono ridotti rispettivamente al 28%, 18% e addirittura al 10% per le medie aziende. Il tutto “a tutela dell’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto” come motiva l’Inail.

Nuove aliquote

  • aziende fino a 10 dipendenti – riduzione del 28% (attualmente è al 30%);
  • aziende da 11 a 50 dipendenti – riduzione del 18% (attualmente è al 23%);
  • aziende da 51 a 200 dipendenti – riduzione del 10% (attualmente è al 18% per le aziende da 51 a 100 dipendenti e al 15% per le aziende da 101 a 200 dipendenti);
  • aziende oltre 200 dipendenti – riduzione del 5% (attualmente è al 12% per le aziende da 201 a 500 dipendenti e al 7% per le aziende oltre 500 dipendenti).

A chi spetta l’incentivo

Tra le novità l’assenza dell’elenco con i criteri di valutazione per il riconoscimento dell’incentivo, che deve essere richiesto dal datore di lavoro interessato. L’incentivo spetta in caso di attuazione, da parte del datore di lavoro di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, effettuati nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza.

Entro quando presentare la domanda

L’Istituto ha definito come nuova scadenza per la presentazione all’Inail dell’istanza on line per ottenere la riduzione del premio assicurativo il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, dell’istanza per il riconoscimento dell’incentivo d’ora in poi verrà comunicato al datore di lavoro tramite PEC e non più tramite raccomanda, entro 120 giorni dalla data della domanda.

Effetto della riduzione

L’INAIL conferma che la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e che può essere applicata in sede di regolazione del premio assicurativo che è dovuto per lo stesso anno.

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