
Le novità in vigore dal 23 Luglio 2016
Il Decreto Ministeriale dell’8 Giugno 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 Giugno 2016 costituisce l’approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 139 del 8 Marzo 2006.
L’importanza di tale norma risiede nel fatto di essere la prima norma tecnica verticale così come definita dalle nuove linee guida introdotte attraverso il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2015.
La norma tecnica in questione entrerà in vigore il 23 Luglio 2016.
Le norme tecniche in parola si possono applicare alle attività di ufficio di cui all’allegato 1 del Decreto n. 151 1 Agosto 2011 del Presidente della Repubblica, individuate con il numero 71 (attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti), che risultano esistenti alla data di entrata in vigore di tale decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Tali norme si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 Febbraio 2006.
Le norme apportano delle modifiche al Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2015, specificatamente:
- All’allegato 1, sezione V “Regole Tecniche verticali”, viene aggiunto il capitolo: «V.4 – Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’art. 1.
- All’art. 1, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la lettera «i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
- All’articolo 2 comma 1 viene aggiunto il riferimento alla categoria 71 del DPR 151/2011 dove ora si stabilisce che “Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70 (e 71); 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Lo schema del decreto
La norma si articola rispetto alle misure previste nei diversi capitoli del Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2015 ed in particolare:
- V4.1 – Scopo di applicazione
- V4.2 – Classificazione
- V.4.3 – Profili di rischio
- V4.4 – Strategia antincendio
- V.4.4.1 – Reazione al fuoco
- V.4.4.2 – Resistenza al fuoco
- V.4.4.3 – Compartimentazione
- V.4.4.4. – Gestione della Sicurezza Antincendio
- V.4.4.5 – Controllo dell’incendio
- V.4.4.6 – Rivelazione ed allarme
- V.5 – Vani degli ascensori
Si rimanda allo schema completo del Decreto per i dettagli.
I soggetti e gli obblighi
La norma può essere adottata in alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 febbraio 2006 che è riferita alla “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Si ritiene utile specificare che sono ricomprese nel campo di applicazione anche le aree non principalmente riferite ad attività di ufficio a patto che queste abbiano al loro interno aree compatibili e funzionali con tale destinazione d’uso, ad esempio aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, etcetera.
Conclusioni
Il Decreto Ministeriale dell’8 Giugno 2016 costituisce l’approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 139 del 8 Marzo 2006. Tale norma costituisce la prima norma tecnica verticale così come definita dalle nuove linee guida introdotte attraverso il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2015.
La norma tecnica in questione potrà essere applicata, per le attività individuate al numero 71 del DPR 151/11 quindi ad edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 Febbraio 2006.
La norma tecnica in questione entrerà in vigore il 23 luglio 2016.
Le norme tecniche si distinguono in norme orizzontali e verticali, le prime riguardano ambiti trasversali degli ambienti e attività soggette alla prevenzione incendi, ad esempio le norme riferite alla restistenza al fuoco, termini e definizioni generali, etcetera, le secondo fanno, invece, riferimento alle norme specifiche per alcune particolari attività pericolose; ad esempio quelle relative ai depositi di gas, alle centrali termiche, etcetera.