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La comunicazione degli allergeni alla luce delle ultime allerte sanitarie

By 25 Luglio 2022Ottobre 23rd, 2023Sicurezza Alimentare4 min read
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Nel mese di Giugno, è stata registrato un numero significativo di ritiri e richiami precauzionali tramite il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rapid Alert System for Food and Feed) dovuti alla probabile presenza di allergeni negli alimenti.  

 

La corretta informazione ai consumatori 

Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle Autorità Competenti che le richiedano. 

Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.  

Il regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, divenuto applicativo a partire dal 13 Dicembre 2014, ha stabilito l’obbligo di riportare nell’etichetta dei prodotti preimballati le sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze alimentari presenti all’interno degli alimenti stessi.  

A livello comunitario sono state definite quindi, le informazioni che devono essere veicolate ai consumatori e precisamente nell’allegato II del Regolamento il legislatore elenca le 14 sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze  

 

Elenco allergeni in Europa 
Cereali contenenti glutine Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland 
Crostacei e prodotti a base di crostacei Sedano e prodotti a base di sedano 
Uova e prodotti a base di uova Senape e prodotti a base di senape 
Pesce e prodotti a base di pesce Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
Arachidi e prodotti a base di arachidi Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 mg/kg o 10 mg/litro 
Soia e prodotti a base di soia Lupini e prodotti a base di lupini 
Latte e prodotti a base di latte Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

 

La denominazione di ogni allergene deve essere chiaramente distinta dagli altri ingredienti presenti, ad esempio mediante un carattere, uno stile o un colore differente (corsivo, grassetto, maiuscolo etc…). 

 

Le indicazioni “contiene”, “può contenere” 

 

L’elenco ingredienti deve comprendere tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento. 

la parola contieneposizionata dopo l’elenco degli ingredienti, non sia ben vista a livello comunitario anche secondo la Comunicazione della commissione del 13.7.2017 riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (2017/C 428/01): “Fatte salve le vigenti disposizioni unionali applicabili a specifici alimenti , la ripetizione delle indicazioni sugli allergeni al di fuori dell’elenco degli ingredienti, l’utilizzo della parola “contiene” seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, o l’impiego di simboli o caselle di testo, non sono possibili su base volontaria (cfr. il considerando 47 e l’articolo 21, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento).” 

Questo fa capire come il termine contiene sia “già contenuto” nell’ indicazione visiva applicata agli allergeni evidenziati nell’ elenco ingredienti.  

Diversa la situazione per La dicitura “può contenere…” l’informazione in merito agli allergeni potenzialmente presenti nel prodotto, rappresenta, per il legislatore europeo, un’informazione di tipo volontario. Tale indicazione non è al momento regolamentata dal legislatore europeo, il quale non ha ancora disposto atti specifici in merito alla corretta veicolazione dell’informazione, in accordo all’articolo 36 comma 3 lettera a). 

L’Operatore del settore alimentare può apporre in etichetta il termine “puo contenere” a seguito di una minuziosa ed efficace analisi dei rischi HACCP che escluda la presenza di allergeni potenziali e fermo restando i principi di utilizzo della dicitura in accordo all’articolo 36 del Regolamento, ovvero: 

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:  

  1. a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7; 
  2. b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e 
  3. c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti

 

La contaminazione crociata  

La corretta informazione al consumare è frutto di un governo efficace dei processi aziendali: la conoscenza approfondita e qualificazione dei fornitori, la raccolta oggettiva di informazioni riguardo al rischio delle materie prime con elaborazione di piani analitici puntuali al fine di determinare la rilevanza per il prodotto finito della possibile contaminazione derivante materie prime sono la base per vantar un  efficace  studio dei processi produttivi e validare i procedimenti precauzionali messi in atto dall’azienda (es. pulizie) per evitare cross contamination. 

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