Skip to main content

La corretta gestione dei rifiuti: un supporto per produttori e detentori

By 17 Settembre 2018Luglio 14th, 2022Sicurezza Ambientale8 min read
rifiuti Sito

Premessa

L’ampio scenario normativo esistente sul tema della gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale che comunitario, fa sì che districarsi tra le varie norme risulti spesso abbastanza complicato anche per chi opera a livello professionale.

L’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e dei relativi decreti emanati per dare piena operatività al TU, e le molteplici norme specifiche introdotte per particolari categorie di rifiuti, rendono arduo operare in maniera corretta.

Spesso si assiste all’adozione di prassi errate e radicate nella realtà aziendale, non necessariamente adottate con dolo, ma comunque illegali, le quali possono comportare l’applicazione di sanzioni amministrative o nei casi più gravi sanzioni penali.

La figura del produttore

Prima di capire quali siano le responsabilità e gli obblighi del produttore di rifiuti chiariamo cosa si intenda per produttore.

Dal punto di vista giuridico, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 152/2006, cosi come modificato dal D.Lgs 125/2015, il “produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

Responsabilità ed esenzioni

Il T.U. ambientale stabilisce gli obblighi ai quali è soggetto il produttore dei rifiuti, il quale conserva la responsabilità per l’intera filiera di gestione, responsabilità che permane anche nel caso in cui i rifiuti vengono trasferiti a soggetti terzi autorizzati ad attività di gestione.

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può:

  • Provvedere direttamente al loro trattamento;
  • Consegnarli a intermediari, commercianti o ad enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento rifiuti
  • Consegnarli a soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Sono previsti tuttavia dei casi in cui si è esenti dalle responsabilità riportare dall’art. 188.

Nella fattispecie la responsabilità decade:

  • In caso di adesione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
  • In caso di conferimento dei rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta;
  • In caso di conferimento a società autorizzata al recupero, allo smaltimento o incenerimento dei rifiuti solo se ha ricevuto, entro 90 giorni, la quarta copia del formulario controfirmato dall’impianto di destino ovvero se in caso di mancata ricezione ne ha dato comunicazione alla provincia di competenza; Si precisa che se i rifiuti vengono conferiti ad un impianto di stoccaggio, essendo assenti informazioni circa la destinazione ultima dei rifiuti, le responsabilità continuano ad essere a carico del produttore o detentore.

Oneri a carico dei Produttori:

guida a obblighi gestione rifiuti

Il produttore e detentore di rifiuti in quanto soggetto responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla Sua attività è soggetto ai seguenti oneri:

  1. Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
  2. Verifica delle autorizzazioni di soggetti terzi ai quali conferisce i propri rifiuti;
  3. Obblighi documentali;
  • Classificazione e caratterizzazione

L’art. 184 del D.lgs 152/2006 spiega che la caratterizzazione di un rifiuto viene effettuata in base all’origine, in funzione della quale viene classificato in urbano e speciale ed in base alle caratteristiche di pericolo in funzione delle quali viene classificato come pericoloso o non pericoloso (in accordo con quanto stabilito nell’allegato D alla parte IV del T.U.).

Per classificare correttamente un rifiuto viene utilizzato l’Elenco Europeo dei Rifiuti che permette di attribuirgli un codice CER e la caratteristica di pericolosità o non pericolosità.

I codici CER sono costituiti da 6 cifre suddivise in 3 coppie.

Ciascuna coppia di numeri identifica:

a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto

b) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto

c) Categoria: nome del rifiuto

Oltre alla caratterizzazione il produttore ha anche l’obbligo di caratterizzare i rifiuti mediante l’esecuzione di determinazioni di tipo merceologico o chimico per determinare le caratteristiche del rifiuto stesso e possono variare in funzione del sito di destino.

  • Verifica delle autorizzazioni

Il produttore/detentore ha tra gli oneri a lui attribuiti anche la verifica delle autorizzazioni dei soggetti terzi al quale conferisce i suoi rifiuti siano essi trasportatori, impianti di smaltimento, recupero o incenerimento, o commercianti o intermediari. Tra le autorizzazioni da verificare sono contemplate

  1. l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M 120/2014) per le attività di trasporto, intermediazione e bonifica e la conformità dei codici CER riportati nel provvedimento rilasciato dall’Albo;
  2. Tipologia di autorizzazione degli impianti: procedura semplificata (ex art. 216 del D.lgs 152/2006 oggi incluse in AUA), autorizzazione ordinaria (ex art 208 del D.lgs 152/2006), Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 213 del D.lgs 152/2006).
  • Obblighi documentali

Esistono una serie di strumenti attraverso i quali i soggetti obbligati garantiscono la tracciabilità dei rifiuti da loro prodotti o gestiti. Tali strumenti sono:

Il FIR

(Formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento che accompagna il trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI.

Nel documento devono essere riportati almeno le seguenti informazioni.

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Con il DM 148/98 è stato stabilito un modello per il FIR il quale deve essere obbligatoriamente su carta chimica a ricalco che deve essere vidimato dalla Camera di Commercio, dall’Agenzia delle Entrate o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

Il Formulario è obbligatorio per qualsiasi tipologia di rifiuti ad esclusione dei rifiuti urbani trasportati dal Gestore pubblico e dei rifiuti non pericolosi trasportati in modo occasionale dal produttore.

Il FIR viene redatto in 4 copie, una copia rimane al produttore/detentore, le altre 3 copie vengono consegnate al trasportatore.

Di queste la 2° copia firmata e datata in arrivo dal destinatario rimane al produttore, la 3° copia rimane al destinatario e la 4° copia firmata e datata dal destinatario viene consegnata dal trasportatore al produttore/detentore entro 3 mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Il registro di carico e scarico rifiuti

è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.
I soggetti obbligati a tenere il registro sono:

  1. produttori di rifiuti pericolosi;
  2. produttori iniziali di rifiuti derivanti da attività di lavorazioni artigianali, industriali, o da trattamenti effettuati sui fumi e sulle acque;
  3. raccolta e trasporto di rifiuti per conto terzi,
  4. raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi;
  5. commercio e intermediazione senza detenzione;
  6. operazioni di recupero e smaltimento

La Legge 221 del 2015 ha disposto che le aziende agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, le attività di saloni di barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e attività di tatuaggi e piercing l’obbligo di registrazione nei registri di carico e scarico si ritiene assolto attraverso la compilazione dei FIR.

Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero, smaltimento e presso la sede delle attività che effettuano raccolta e trasporto ed intermediazione e commercio.

Esistono 2 modelli di registri di carico e scarico, cosi come riportati nel DM 148/98 uno per i produttori, trasportatori e gestori ed uno per intermediari e commercianti senza detenzione.

Le annotazioni sul registro devono essere fatte ogni 10 giorni nel caso di produttori, trasportatori, commercianti ed intermediari e a cadenza pari a 2 giorni nel caso di operazioni di recupero e smaltimento.

Il MUD

(Modello Unico di Dichiarazione ambientale) è stato istituito con la Legge n. 70/1994 e rappresenta un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione.

Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

I soggetti obbligati sono:

  1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 lettere c) d) e g)
  2. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
  3. i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
  4. imprese ed enti che effettuano operazione di smaltimento e recupero rifiuti;
  5. consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipi di rifiuti;

Sono esonerati

  1. i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  2. i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  3. le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10.

Il SISTRI

(Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) è regolato dal DM 78 del 2018 recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs 152/2006.

I soggetti obbligati sono:

  • attività con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184- bis comma 3 lettere b) c) e d) ossia derivanti da attività di demolizione e costruzione, scavo, attività industriali e artigianali attività di servizio
  • attività commerciali
  • attività sanitarie
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta
  • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
  • trasportatori a titolo professione di rifiuti pericolosi
  • nuovi produttori di rifiuti intendendo soggetti che producono rifiuti da operazione di pretrattamento miscelazione o altra operazione che modifica la natura dei rifiuti.

Possono aderire al SISTRI in maniera volontaria le aziende rientranti nelle categorie sopraindicate, non obbligate ad aderire al sistema.

 

Sanzioni

Il T.U. prevede agli articoli 258 e 250 bis delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari o in caso di violazione degli obblighi sul sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Tali violazioni possono comportare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o nei caso più gravi, cosi come previsto dal codice penale, possono comportare la pena della reclusione.

Scopri tutti i nostri servizi in merito alla scia: https://gruppomaurizi.it/autorizzazione-scia-scia/

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato da un nostro esperto!

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload