
Gestione delle allerte alimentari e tutela del consumatore
In un mercato come quello dell’Unione Europea in cui è possibile la libera circolazione delle merci, chi può garantirci la salubrità e la sicurezza dei numerosi prodotti alimentari che quotidianamente vengono scambiati tra i paesi membri?
Come è possibile assicurare che la facilità di scambio non si trasformi in una minore garanzia di sicurezza per i consumatori e in una riduzione del livello di qualità dei prodotti scambiati?
E soprattutto come può il consumatore sapere se un prodotto alimentare è dannoso per la salute?
Come può ricevere informazioni su tutti i prodotti che vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati?
L’obiettivo fondamentale della legislazione alimentare vigente nell’Unione Europea è indubbiamente quello di tutelare la salute umana, ma al contempo riveste un’importanza non trascurabile anche l’esigenza di assicurare il buon funzionamento del mercato interno.
Per raggiungere entrambi questi risultati, contribuire quindi significativamente alla salute e al benessere dei cittadini e garantire la libera circolazione degli alimenti, è essenziale assicurare che gli alimenti in commercio siano sicuri e sani.
Ma cosa succede nel caso in cui un alimento immesso in commercio risulti pericoloso per la salute umana?
Come gestisce queste problematiche l’Unione Europea e come riesce a tutelare la salute dei consumatori?
Ovviamente la libera circolazione degli alimenti e anche dei mangimi all’interno della Comunità Europea presuppone che i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentino differenze significative da uno Stato membro all’altro (l’attuale normativa vigente nel settore alimentare è infatti una normativa europea) e che eventuali notifiche di allerta vengano comunicate e condivise in tempo reale tra gli Stati membri e all’interno degli Stati stessi.
L’Unione Europea possiede uno dei più elevati standard di sicurezza alimentare di tutto il mondo, soprattutto grazie al solido gruppo di leggi in essere in ambito alimentare (il cosiddetto Pacchetto Igiene) che assicura che il cibo fornito ai consumatori sia sicuro.
Oltre a ciò possiede uno strumento chiave per garantire la comunicazione transfrontaliera delle informazioni in caso di individuazione all’interno della catena alimentare di prodotti che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica per avere una reazione immediata da parte di tutti gli stati membri.
Questo strumento è il RASFF: Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi.
Che cos’è il RASFF?
Il sistema di allerta rapido è stato istituito dalla Comunità Europea per prevenire l’immissione sul mercato comunitario di alimenti che costituiscono un rischio diretto o indiretto per la salute dei consumatori.
Questo sistema deve garantire, nel più breve tempo possibile, la diffusione di tutte le informazioni inerenti un alimento a rischio agli organi di controllo competenti per consentire l’attuazione di tutte le misure necessarie per la tutela della salute pubblica (quali ad esempio (richiamo o ritiro dal mercato; respingimento alla frontiera, impedimento, limitazione o imposizione di specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’uso di alimenti o mangimi).
Il sistema è strutturato come una rete costituita essenzialmente da “punti di contatto” chiaramente identificati nella Commissione europea, nell’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare), nell’ESA (Autorità di vigilanza dell’European Free Trade Association) e, a livello nazionale, nelle autorità individuate dai singoli Paesi membri.
Tutti i membri della rete hanno l’obbligo di garantire il funzionamento efficiente della rete nel territorio soggetto alla loro giurisdizione e si scambiano informazioni in modo chiaro e strutturato attraverso la compilazione di modelli che assicurano l’omogeneità delle segnalazioni.
Quando si attiva la notifica?
La notifica si attiva quando un prodotto che rappresenta o può rappresentare un pericolo raggiunge il mercato comunitario.
Il membro del RASFF che dispone di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio per la salute umana dovuto ad alimenti contaminati (ad esempio viene individuato un prodotto pericoloso nell’ambito dell’autocontrollo adottato dalle imprese alimentari o nell’ambito del controllo ufficiale) e adotta per primo le relative misure (ad esempio il ritiro del prodotto), fa scattare l’allarme e trasmette immediatamente le informazioni di cui è in possesso alla Commissione tramite il sistema RASFF.
La Commissione a sua volta trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.
È essenziale che il flusso delle “allerte” garantisca sia la completezza delle informazioni che la tempestività della comunicazione.
Questi requisiti sono assicurati dall’uso di schede di notifica standard e dal loro invio a mezzo posta elettronica.
Un simile sistema permette la condivisione delle informazioni efficientemente e tempestivamente tra gli stati membri dell’Unione Europea, relative alla presenza di prodotti pericolosi per la salute del consumatore, alle misure opportune di salvaguardia intraprese in risposta all’individuazione di un rischio alimentare e aiuta gli Stati membri ad agire più rapidamente e in maniera coordinata ed omogenea in caso di minacce per la salute per garantire la sicurezza degli alimenti.
Le basi normative del RASFF
Le basi legali del sistema di allerta rapido per gli alimenti e per i mangimi sono rappresentate dal Regolamento CE n. 178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza dei prodotti alimentari.
Nello specifico agli articoli 50, 51 e 52 del regolamento sono definiti campo d’applicazione, finalità e procedure del RASFF.
Recentemente la normativa in materia è stata aggiornata dal regolamento UE n. 16/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, entrato in vigore il 31 gennaio 2011.
Il campo di applicazione del RASFF oltre che agli alimenti destinati al consumo umano è stato esteso ovviamente anche ai mangimi con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 183/2005, e ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti attraverso il regolamento CE 1935/04.
Anche nel caso in cui si sospetti la presenza di un grave rischio ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici al riguardo sulla base del principio di precauzione di cui all’art.7 del reg. CE 178/02 si procede all’immediata attivazione del sistema di allerta.
Quali sono i tipi di notifiche RASFF?
Esistono diversi tipi di notifiche RASFF:
Le notifiche di allerta vengono inviate quando un alimento o un mangime che rappresenta un serio rischio per la salute si trova sul mercato e quando è richiesta un’azione rapida.
Le allerte vengono notificate dagli Stati membri che hanno individuato il problema ed hanno intrapreso delle misure di controllo e di prevenzione, quali il ritiro/richiamo del prodotto, senza ritardi ingiustificati e comprendono tutte le informazioni disponibili in particolare in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
La notifica ha lo scopo di fornire a tutti i membri della rete le informazioni per verificare se il prodotto in questione e presente sul proprio mercato, in modo che tutti possano eventualmente adottare le necessarie misure.
Le notifiche informative riguardano un alimento o un mangime immesso in commercio, per il quale sia stato identificato un rischio, che non richiede da parte degli stati membri un’azione rapida in quanto il prodotto non ha raggiunto il loro mercato o non è più presente sullo stesso, oppure perchè la natura del rischio non determina la necessità di adottare azioni immediate.
I respingimenti alla frontiera riguardano alimenti e mangimi che sono stati controllati e respinti ai confini esterni dell’UE e dello spazio economico europeo (European Economic Area – EEA) a causa dell’identificazione di un rischio per la salute.
Le notifiche vengono inviate a tutti posti di ispezione frontaliera dell’EEA in modo da rafforzare i controlli ed assicurare che il prodotto respinto non venga reintrodotto nella Comunità attraverso un altro punto di confine.
Oltre a quelle sopra esposte, esiste un altro tipo di notifica, la notifica di “follow up”.
Si tratta della notifica che contiene informazioni aggiuntive rispetto a quella originale di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera.
Quando un membro della rete dispone di informazioni complementari rispetto ad una notifica originale trasmette immediatamente la notifica di follow-up alla Commissione.
Anche qualunque intervento eseguito o qualunque misura adottata in seguito alla ricezione di notificazioni originali costituisce informazione di follow-up da inviare alla Commissione, che a sua volta la inoltra a tutti gli altri membri della rete.
Le responsabilità della Commissione europea
La Commissione, responsabile della gestione del sistema, riceve tutte le notifiche da parte dei membri della rete, e prima di renderle disponibili agli altri membri della rete esegue delle verifiche circa la completezza e la leggibilità della notifica, la correttezza della base giuridica citata per la non conformità, se l’oggetto della notifica rientra nell’ambito di applicazione del RASFF, ecc.
La Commissione ha anche il compito di provvedere ad informare il “Paese terzo” qualora un prodotto soggetto a notifica vi sia stato esportato o qualora il prodotto oggetto di notifica provenga da tale Paese. In questo modo, il Paese terzo può adottare misure correttive laddove necessario e opportuno.
Nell’ottica di una sempre maggiore fruibilità delle informazioni per i consumatori, gli operatori della filiera agroalimentare e le autorità di controllo di tutto il mondo, e di rendere quindi il funzionamento del RASFF il più trasparente possibile, la Commissione Europea ha creato un portale dedicato che permette la consultazione on line delle notifiche settimanali, weekly overview of alert and information notifications, trasmesse dai paesi della comunità.
Come è coinvolto il consumatore nel sistema di allerta?
Nel caso di un’allerta dovuta ad un rischio grave ed immediato per la salute del consumatore, deve essere disposto immediatamente il sequestro dei prodotti.
Se l’alimento è già entrato in possesso del consumatore, deve essere effettuato il richiamo attraverso comunicati che informino i cittadini sul rischio reale legato al consumo del prodotto in questione e sulle modalità di riconsegna dello stesso al punto d’acquisto oppure all’ASL territorialmente competente.
Il sistema di Allarme rapido rappresenta quindi una procedura codificata che si dimostra estremamente efficace e valida nell’assicurare la salubrità degli alimenti nell’Unione Europea ma anche nel rendere il consumatore informato circa i rischi connessi al consumo di determinati alimenti.
Si tratta quindi di uno strumento essenziale per la tutela della salute e del benessere dei cittadini, nonché dei loro interessi sociali ed economici.
Le crisi alimentari degli ultimi anni hanno dimostrato che l’identificazione dell’origine degli alimenti e dei mangimi sia fondamentale per la tutela dei consumatori.
Sicuramente la rintracciabilità facilita il ritiro dal commercio degli alimenti e dei mangimi considerati non conformi o a rischio per la salute pubblica o oggetto di allerta alimentare e consente, nei casi di alto livello di rischio, di fornire al cittadino specifiche informazioni su tali alimenti.
Pertanto la collaborazione degli Operatori del settore Alimentare nell’attuazione di una corretta gestione della propria azienda è fondamentale per garantire il buon funzionamento del sistema RASFF.
Fondamentale è poi anche la funzione svolta dagli organi di controllo ufficiale nel vigilare sull’applicazione dell’attività del sistema di allerta e sull’attuazione del ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale da parte del produttore e degli altri operatori economici coinvolti nella catena alimentare.
Grazie al RASFF molti rischi legati alla sicurezza alimentare sono stati individuati prima che potessero nuocere alla salute dei consumatori Europei.
Un simile sistema complesso e articolato finalizzato a segnalare situazioni di rischio per la salute umana e all’adozione tempestiva delle opportune misure di salvaguardia permette ai cittadini di essere ragionevolmente certi della sicurezza dei prodotti in commercio e contribuisce a garantire che la fiducia del consumatore Europeo non venga meno nel sistema di tutela della sicurezza alimentare.