
L’art. 26 del d.l. 81/08 e s.m.i. ha introdotto gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. Il datore di lavoro che volesse affidare lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice verifica in primo luogo l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi attraverso le seguenti modalità:
- Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Inoltre il datore di lavoro dell’azienda committente deve fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare coloro che entrano in regime di appalto e allo stesso tempo deve valutare i rischi che l’azienda in appalto potrebbe portare ai sui dipendenti.
Il datore di lavoro committente deve quindi elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo i rischi.
La redazione del DUVRI costituisce un onere dell’Azienda Committente, sia essa pubblica o privata, e non delle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d’appalto, d’opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al Datore di lavoro committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo, come detto, tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26.
Il DUVRI si ricorda deve essere allegato inoltre al contratto d’appalto o d’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dell’affidamento.
La redazione del DUVRI è sempre obbligatoria?
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative) o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26. sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Si specifica che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un’unica Impresa, l’analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.
Attraverso i nostri tecnici è possibile avere la presa in carico diretta della redazione del Duvri per andare incontro a tutti gli adempimenti normativi richiesti dal Decreto Legislativo e verificati in sede di ispezione dall’organo di vigilanza competente.