
Il rischio di caduta dall’alto costituisce una problematica estremamente attuale in quanto causa di numerosi infortuni sul lavoro, spesso a carattere mortale, tanto che l’INAIL ha dedicato al tema diverse pubblicazioni.
Uno dei più recenti fatti di cronaca è la morte sul lavoro di un operaio di 39 anni caduto da un’altezza di circa 20 metri in provincia di Genova, mentre stava montando una rete di protezione su una parete di roccia di cava.
Sono in corso le indagini da parte dell’Ufficio e Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL territorialmente competente, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la corda alla quale era attaccato l’uomo si sia spezzata:
l’obiettivo è quello di capire se siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. per la tutela del lavoratore ed, in caso negativo, si dovrà individuare il responsabile ed eventuali co – responsabili per applicare il regime sanzionatorio vigente.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:
- Cosa si intende per “lavoro in quota”?
L’art. 107 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. definisce il lavoro in quota come attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile;
- Il datore di lavoro ha qualche obbligo in caso di uso da parte dei lavoratori di attrezzature per lavori in quota?
L’art. 111 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta tutti gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota ovvero, ad esempio:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- I Dispositivi di protezione individuale da consegnare agli addetti devono avere qualche caratteristica specifica?
L’art. 115 afferma che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
- Il datore ha obblighi in materia di informazione e formazione dei lavoratori?
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in materia di formazione dei lavoratori, si ricorda che in caso di attività concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio come previsto dall’art. 115 del D.lgs 81/2008.
Inoltre il D.lgs 81/2008 e s.m.i. stabilisce all’art. 77 che il datore di lavoro fornisca specifiche istruzioni ai lavoratori nell’uso dei DPI ed un addestramento in caso di utilizzo di DPI di 3° categoria ovvero tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte.
- A livello di sorveglianza sanitaria il lavoro in quota prevede qualche obbligo da parte del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente e far sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori secondo la valutazione dei rischi ed in base al protocollo stabilito dal medico competente aziendale.
Nel caso di attività in quota il medico competente dovrà applicare un protocollo sanitario che preveda la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza secondo l’ “Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, Attività lavorative ad elevato rischio infortuni”.
L’inadempienza a quanto di sopra prevede sanzioni a carattere penale riportate nel D.lgs 81/2008 e s.m.i..