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Il lavoro in quota

Le cadute dall’alto continuano a rappresentare la maggiore causa di infortuni in edilizia, spesso molto gravi e con esiti mortali, nonostante il capo secondo del D.Lgs. n. 81/2008 disciplini chiaramente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione per tali lavori in quota.

Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un’importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

 

I principali pericoli

Numerosi sono i pericoli cui il lavoratore può incorrere nelle lavorazioni in quota.

I principali incidenti, così come trattati da numerose sentenze di Cassazione, sono i seguenti:

  • Caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.
  • La sospensione inerte che, a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

Quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.

  • Lesioni generiche (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute dall’alto durante il trasporto con gru, argani, ecc.

Gli articoli dal 108 al 111 illustrano quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

 

Obblighi del Datore di Lavoro

L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi del al Datore di Lavoro, il quale, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, è obbligato a scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

 

Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi.

  1. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

 

    2. Oltre questo, inoltre, deve scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego, tenendo sempre in considerazione l’aspetto della tutela e salvaguardia del lavoratore e l’eventuale e immediata evacuazione in caso di pericolo imminente. Inoltre, il sistema di accesso e di posizionamento mediante funi e sedili di sicurezza devono essere sempre assicurare la sicurezza del lavoratore impiegato in tutte quelle circostanze in cui non può essere impiegata un’altra tipologia di attrezzatura.

 

     3. Il datore di lavoro, nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.

Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

 

    4. Il datore di lavoro deve disporre una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo se altre attrezzature, benché sicure, non siano compatibili con le caratteristiche dei siti, oppure se la durata di impiego è di breve durata.

 

    5. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza.

E’ pertanto di primaria importanza verificare preventivamente e periodicamente l’idoneità dei lavoratori che eseguono lavori in quota attraverso un adeguato protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

   6. Come per altre tipologie di rischio, anche per i lavori in quota viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, in particolare quelli che rientrano nella classificazione di III Cat. (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva. Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.

 

   7. Infine un altro aspetto che il datore di lavoro deve considerare sono le condizioni meteo, ed invero solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro può decidere di effettuare la lavorazione in quota.

 

È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale, pertanto la formazione deve essere ancor più intesa come un’azione periodica di sensibilizzazione dei lavoratori e diffusione della “cultura della sicurezza”.

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