
Che cos’è l’Amianto?
L’Amianto, denominato anche Asbesto, è un minerale presente in natura a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
Tra questi silicati, i più diffusi sono:
- la Crocidolite (amianto blu),
- l’Amosite (amianto bruno),
- l’Antofillite,
- l’Actinolite,
- la Tremolite e
- il Crisotilo (amianto bianco).
Le fibre di amianto sono caratterizzate da una struttura fibrosa la quale conferisce all’amianto notevole resistenza meccanica ed alta flessibilità.
Inoltre, l’amianto risulta molto resistente al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica).
Sono inoltre, contraddistinti da proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.
Non a caso il termine “Amianto”, infatti, deriva dal greco e significa “che non si consuma”. Il suo sinonimo “Asbesto” deriva sempre dal greco e significa “che non si spegne”.
Tali caratteristiche hanno fatto sì che l’amianto venisse ampiamente impiegato per una molteplice serie di prodotti legati al settore della tecnologia delle costruzioni ed in varie attività industriali (coperture, tramezzature, tubi e impianti, isolamento, rivestimento, etc.).
Spesso l’amianto viene erroneamente denominato “Eternit“, con tale termine si intende il materiale di cui sono composte alcune coperture utilizzate in edilizia contenenti Amianto.
In realtà il nome corretto per questa tipologia di materiale è “fibrocemento”, mentre Eternit non è altro che l’azienda che maggiormente ha prodotto in passato tale materiale. Pertanto, nel linguaggio comune si utilizza impropriamente il termine “Eternit” per indicare materiale in fibrocemento contenente amianto utilizzato soprattutto per le coperture (Onduline).
Cosa causa l’Amianto?
La struttura fibrosa che conferisce all’amianto le importanti proprietà tecnologiche citate è altresì responsabile della nocività per la salute di questi minerali, la cui potenziale pericolosità è determinata dalla caratteristica di elevata sfaldabilità e dal conseguente rilascio di fibre inalabili aerodisperse nell’ambiente.
L’Amianto, infatti, è un materiale costituito da piccolissime particelle allungate (fibre), le quali, inalate dall’uomo, tendono a concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari e nella pleura, provocando danni irreversibili ai tessuti epiteliali.
Gli effetti nocivi che si manifestano a seguito dell’inalazione di fibre di amianto sono, pertanto, associate all’apparato respiratorio e dovute all’instaurarsi di meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa e cancerogena.
In particolare, la respirazione di fibre d’amianto può determinare l’insorgere delle seguenti gravi malattie:
- asbestosi;
- cancro del polmone;
- mesotelioma,
- cancro della pleura (la doppia membrana liscia che racchiude i polmoni) o del peritoneo (la doppia membrana liscia che ricopre l’interno della cavità addominale).
I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione.
L’amianto compatto, invece, per sua natura non tende a liberare fibre, tuttavia resta il pericolo dovuto al suo eventuale stato di deterioramento o se sottoposto ad azioni meccaniche (abrasione, rottura, etc.)
È ancora possibile utilizzare Materiale Contenente Amianto (MCA)?
Con la Legge n. 257 del 12 Marzo 1992 l’Italia ha messo al bando l’Amianto imponendo un piano di dismissione della durata biennale in base al quale a partire dal 28 Aprile 1994 è vietata l’estrazione, importazione, commercializzazione e produzione d’amianto e di qualsiasi altro prodotto contenente amianto.
In attuazione di quanto previsto dalla Legge 257/92 sono stati fino ad oggi emanati disciplinari tecnici che riguardano la valutazione del rischio e la bonifica di edifici (DM 6 settembre 1994), rotabili ferroviari (DM 26 ottobre 1995), siti estrattivi, siti dismessi, tubazioni e serbatoi in amianto-cemento (DM 14 maggio 1996).
Il DM 6 settembre 1994, contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio, cui fanno riferimento anche i decreti successivi.
Il decreto riporta norme a carattere “prescrittivo” (obbligatorie) e norme a carattere “indicativo” (linee guida non vincolanti).
Come posso identificare la presenza di amianto?
L’identificazione del materiale contenente amianto richiede innanzitutto l’individuazione da parte di tecnici adeguatamente formati del materiale sospetto.
Una volta individuate la struttura edilizia o parte di essa sulla quale intervenire, sarà opportuno procedere per step:
- Verifica tecnico-documentale disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione.
- Ispezione diretta dei materiali con lo scopo di individuare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
- Verifica dello stato di conservazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA), al fine di valutare il potenziale rilascio di fibre nell’ambiente.
- Campionamento dei materiali sospetti, ed invio presso un laboratorio specializzato, per la verifica analitica della presenza e del contenuto di amianto.
- Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
- Registrazione di tutte le informazioni raccolte (Allegato 5), da archiviare e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio (M. 6/09/1994).
È obbligatorio comunicare la presenza di amianto?
Il D.M. 06 Settembre 1994 richiede che tutti i detentori di edifici contenenti amianto provvedano a:
- individuare i materiali contenenti amianto;
- denunciare la presenza di amianto agli enti preposti;
- nominare un responsabile dei controlli;
- definire un programma di controllo e manutenzione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unità sanitarie locali è stato istituito un registro nel quale viene riportata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici.
I detentori degli immobili sono tenuti ad effettuare comunicazione alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali.
Come verifico se il mio luogo di lavoro è sicuro?
Se un luogo di lavoro presenta materiale contenente amianto, nel piano di controllo e manutenzione sono solitamente previste attività di verifica in situ al fine di monitorare lo stato degli elementi contenenti Amianto, al fine di garantirne l’integrità e la presenza di fibre di amianto nell’aria (Campionamenti Ambientali).
Per quanto attiene la presenza di fibre di amianto nell’aria, il D.Lgs. 81/08 impone un limite che deve essere rigorosamente garantito all’interno dei luoghi di lavoro ossia di 0,1 fibre di amianto ogni litro di aria.
Cosa devo fare se voglio disfarmi dell’Amianto?
Nel caso in cui si voglia procedere alla dismissione o bonifica del Materiale Contenente Amianto (MCA), è necessario procedere secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente:
- Avvalersi di ditta specializzata iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B (bonifica amianto);
- La ditta specializzata scelta per le attività di rimozione dell’amianto o di intervento sullo stesso (incapsulamento, etc.) ha l’obbligo di predisporre un Piano di Lavoro. Copia del Piano di Lavoro va obbligatoriamente inviata al Servizio SPRESAL dell’unità sanitaria di competenza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. In tale lasso di tempo il Servizio SPRESAL può avvalersi della facoltà di richiedere modifiche o integrazioni al Piano di lavoro fornito.
Se, trascorsi 30 giorni, non siano prevenute indicazioni di sorta dal Servizio SPRESAL, la ditta specializzata può procedere con l’inizio lavori.