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Entrate in vigore le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione, l’importazione e il transito degli animali da acquacoltura e dei relativi prodotti. Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle Regioni.

Il decreto legislativo 4 agosto 2008 n.148 stabilisce che l’autorizzazione può interessare eventualmente più imprese che allevano molluschi in una stessa zona. Tuttavia ogni centro di spedizione, di depurazione o bacino di depurazione naturale e ogni altra impresa analoga situata all0interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciata un’autorizzazione individuale.

Tutte le imprese di acquacoltura esistenti in un territorio sono registrate dai servizi veterinari delle Asl nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali esistente presso l’Istituto profilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Competenti ad eseguire i controlli delle imprese e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati  è il servizio sanitario delle Asl locali. Le verifiche consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici ed eventualmente in campionamenti per ciascuna impresa. Il ministero della saluta designa quale laboratorio di referenza il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia di Lagnano presso l’Istituto zoo profilattico sperimentale delle Venezie che collabora con gli Istituti zoo profilattici sperimentali del territorio nazionale.

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