
Con il termine “acquacoltura” si fa riferimento all’allevamento di organismi acquatici in ambienti confinati e controllati. È un’attività totalmente differente dalla pesca, poiché quest’ultima si limita a prelevare dall’ambiente naturale pesci, molluschi e crostacei destinati al consumo umano.
In questo articolo, vedremo quali sono le norme che regolamentano questo settore, sia a livello nazionale che comunitario, per orientarci al meglio in un settore denso di regole.
Il decreto legislativo del 4 agosto 2008 n. 148
Il decreto legislativo 4 agosto 2008 n.148 è stato approvato per stabilire le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Queste norme stabiliscono i criteri per la commercializzazione, l’importazione e il transito degli animali da acquacoltura e dei relativi prodotti, oltreché le prassi igieniche da osservare onde evitare la propagazione di malattie. Secondo il Decreto, le imprese che vogliano intraprendere l’attività di acquacoltura devono essere autorizzate dalle Regioni.
Tutti gli stabilimenti di acquacoltura esistenti in un territorio devono poi essere registrati dai servizi veterinari delle Asl nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche.
Cosa si intende esattamente per “acquacoltura”?
La pratica dell’acquacoltura consiste nell’allevamento o nella coltivazione di organismi acquatici, animali o vegetali, in acque dolci o salate, oppure salmastre in ambienti controllati dall’uomo. Potemmo in qualche modo assimilarla alla produzione agricola, anch’essa effettuata sotto attento controllo umano: allo stesso modo avviene la produzione di pesci, molluschi o crostacei nell’acqua coltura.
Requisiti per ottenere l’autorizzazione
Secondo la Direttiva 2006/88/CE – condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura, successivamente abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, alle autorità nazionali dei Paesi comunitari spetta il compito di assicurare che ogni azienda di allevamento ittico sia in possesso dell’autorizzazione.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda deve:
- registrare tutti i pesci e i molluschi entrati e usciti dalle proprie strutture;
- Dimostrare il rispetto di elevate norme igieniche;
- applicare un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio per individuare malattie ed eventuali aumenti nei livelli di mortalità.
Le autorità nazionali sono altresì incaricate dell’adozione di registri periodicamente aggiornati e disponibili al pubblico delle aziende di allevamento ittico in possesso di autorizzazione.
I compiti del responsabile dell’impresa d’acquacoltura
Il responsabile dell’impresa di acquacoltura è quella persona – fisica o giuridica – tenuta a garantire il rispetto, nell’impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni della normativa in vigore.
Fra i suoi compiti ricordiamo:
- Presentare la domanda di autorizzazione e sostenere le spese relative;
- Tenere i registri aggiornati;
- Attivare un programma di sorveglianza sanitaria e di corretta prassi igienica;
- Effettuare periodicamente un’analisi dei rischi;
- Pagare le spese relative ai controlli ufficiali.
Chi deve eseguire i controlli
Competente a eseguire i controlli delle imprese e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati è il servizio sanitario delle Asl locali. Le verifiche consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici ed eventualmente in campionamenti per ciascuna impresa.
Il Ministero della Salute, con il supporto del Centro nazionale di referenza delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei presso l’IZS delle Venezie (PD) nonché delle Regioni e Province autonome interessate, assicura il coordinamento di tutte le misure di sorveglianza controllo ed eventuale eradicazione delle malattie listate.
Sempre al Ministero spetta il compito di informare la Commissione Europea e gli altri Stati membri della comparsa sul territorio nazionale una malattia ittica. È compito invece del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali provvedere all’indagine epidemiologica, all’applicazione delle misure restrittive previste e alla revoca delle stesse misure quando il focolaio sia stato eradicato.


