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Le nuove linee guida per i controlli ufficiali

By 25 Novembre 2016Luglio 26th, 2022Sicurezza Alimentare4 min read
controlli ufficiali nas alimenti

Svolta nell’applicazione dei controlli da parte delle Autorità Competenti:

nuove linee guida per una migliore e più precisa attività di controllo, oltre a nuovi obblighi e vecchi concetti ribaditi nuovamente.

Lo scorso 10 Novembre infatti sono state pubblicate le nuove “Linee guida per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti C.E. 882/04 e 854/04”, che mirano a dare un indirizzo comune per le numerose Autorità Competenti impegnate quotidianamente nei controlli in campo alimentare.

 

controlli ufficiali nas alimenti

 

In queste linee guida sono presenti alcuni spunti di sicuro interesse che, sebbene a volte già direttamente applicabili nel nostro Paese, necessitavano di ulteriori approfondimenti o di chiarimenti (in alcuni di tali casi le linee guida non fanno altro che ribadire concetti ben consolidati, mentre in altri propongono nuove attività).

 

Elenchiamo di seguito alcuni di questi spunti:

 

  • Le norme Comunitarie hanno sempre la precedenza su quelle nazionali, laddove le due siano in contrasto; quindi in caso di diverse applicazioni dello stesso principio, l’interpretazione fornita dal legislatore Europeo avrà sempre la precedenza su quella fornita dal legislatore Italiano.
  • Gli O.S.A. (Operatori del Settore Alimentare) devono garantire che gli alimenti immessi in commercio non siano dannosi per la salute (e fin qui nulla di particolare) ma anche che non siano inadatti al consumo (cioè che non abbiano subito alterazioni tali da renderli non commestibili). In questo caso non è necessario riscontrare nell’alimento la configurabilità del danno “fisico” al consumatore, ma semplicemente la venuta meno delle caratteristiche dell’alimento (ad esempio un olio che mal conservato assume un tenore rancido e quindi risulta organoletticamente alterato e non consumabile) . Questo per il principio del Reg. C.E. 178/02 secondo il quale l’interesse del consumatore deve essere al centro delle attenzioni.
  • Le Autorità Competenti intitolate ad eseguire controlli in ambito di sicurezza alimentare sono: il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome e le Aziende Sanitarie Locali. Viene altresì precisato che altre Autorità (ad esempio i sindaci) hanno giurisdizione solo in particolari circostanze, in particolare laddove si configurino situazioni di emergenza sanitaria, per le quali le normali misure adottate dalle Autorità Competenti non si siano dimostrate sufficienti.
  • Le Autorità Competenti di cui sopra, oltre a verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti posti sotto il loro controllo, potranno/dovranno verificare anche la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori tramite l’etichettatura, con particolare attenzione nei confronti dei claims nutrizionali e salutistici, considerati particolarmente delicati proprio per il messaggio che veicolano al consumatore.
  • Nell’ambito dei piani di campionamento annuali, particolare attenzione è rivolta a quei parametri per i quali non siano stati fissati dei limiti di legge. Per questi, le Autorità Competenti potranno comunque provvedere all’esecuzione di analisi, volte a determinare quale sia il reale livello di pericolo al fine di stabilire in un prossimo futuro detti limiti.
  • I criteri da prendere come riferimento per determinare modalità e frequenze dei campionamenti, non saranno solamente quelli presenti nel Regolamento C.E. 2073/05 e s.m.e i., ma anche quelli presenti nelle linee guida. Pertanto sarà possibile/necessario integrare i piani di campionamento aziendali con parametri che esulino dalle norme Comunitarie, finora ritenute l’unico riferimento attendibile.
  • Saranno previste in un secondo tempo, delle indicazioni per le Autorità Competenti, relativa alle modalità e alle frequenze dei controlli da effettuare su etichettatura degli alimenti e informazioni per il consumatore.
  • Le Autorità Competenti possono consentire procedure semplificate per l’attuazione dell’HACCP a quelle attività nelle quali non sia svolta alcuna attività di produzione, trasformazione o preparazione di alimenti. Ciò vale a dire ad esempio che per queste attività potranno essere previsti piani di autocontrollo privi di CCP (Punti Critici di Controllo) con conseguente alleggerimento delle procedure. Rientrano nelle suddette tipologie anche attività semplici, nelle quali le lavorazioni siano consolidate (inclusi ristoranti e attività di vendita al dettaglio quali macellerie, pescherie, pasticcerie ecc.). in tutti i casi dovrà comunque trattarsi di imprese che rientrino nella definizione di “microimpresa”, cioè con meno di 10 dipendenti.

Questi i punti più interessanti delle linee guida per i controlli ufficiali , al di là degli aspetti più prettamente tecnici, che pensiamo possano prevedere delle situazioni di possibile interesse per le aziende in un prossimo futuro.

Una dovuta precisazione è che, trattandosi di linee guida, saranno da intendersi come tali e cioè come uno strumento che funga da indirizzamento per le Autorità Competenti per svolgere al meglio il proprio lavoro, con la precisazione che tutto quanto in esse proposto dovrà essere vagliato e approvato proprio dalle suddette Autorità.

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