Emergenza rifiuti, misure drastiche:
E’ entrato in vigore il 7 novembre scorso il decreto-legge 6 Novembre 2008 n. 172 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale” (G.U. n. 260 del 6.11.2008).
1 – Adottate misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 Kg/giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all’uopo autorizzati.
Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfettario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l’ANCI.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui sopra ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di 2MM di euro sono certificati e liquidati dall’amministrazione comunale.
2 – Adottate misure per rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed individuazione impianti di gestione dei rifiuti
Per fronteggiare l’ emergenza rifiuti ed il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l’assistenza dell’ARPA Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all’art. 242 del dlgs.152/2006 (misure di prevenzione inquinamento); a tale fine, è consentito l’affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell’ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all’attribuzione dei codici CER ai fini dell’avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
I rifiuti provenienti dalle aree di cui sopra sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento, secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del dlgs. n. 152/2006.
Le autorità competenti autorizzano l’attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell’autorità inadempiente.