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Legge 283, tanto rumore per nulla

By 30 Gennaio 2011Sicurezza Alimentare, Varie4 min read

L’avvocato Afro Ambanelli esperto di diritto alimentare interviene e scaccia ogni dubbio: la 283 è salva! Questo prezioso reperto archeologico non è stato abrogato, pertanto la vendita di prodotti tossici non ha mai smesso di essere reato

Il drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt, nella commedia “Romolo il Grande” scrive: “Non sono le notizie a sconvolgere il mondo, sono i fatti; e quelli non possiamo cambiarli perché sono già accaduti quando le notizie arrivano”.

Ma che dire se le informazioni che arrivano sono del tutto distorte e inevitabilmente formulate con toni allarmistici?

E’ il caso della presunta abrogazione della legge 283 del 1962, riportata dai quotidiani negli ultimi giorni. Vale la pena di ripercorrere tutta la vicenda.

La legge 28 novembre 2005 n. 246 in tema di “Semplificazione e riassetto normativo” conferiva al governo il compito di verificare quali norme abrogare nell’enorme massa di leggi, leggine, decreti e decretini, magari ormai del tutto obsoleti, che quotidianamente ci avvelenano la vita.

Dopo un’opportuna meditazione, il governo emanava norme abrogative, come la legge 6 agosto 2008, n. 133 e il Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

In questo meccanismo di riordino, il Decreto Legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009, individuava le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore.

Le norme che non erano comprese nella lista di quelle “salvate” erano abrogate ai sensi dell’articolo 14 della citata legge 246/05.

La legge 283 del 1962, tuttavia, non figura in tale elenco.

Un primo tentativo di ottenere l’applicazione di tale abrogazione è stato proposto con notevole senso di opportunismo di fronte alla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 31 marzo 2010, ha semplicemente preso atto che i termini dell’azione governativa di riordino delle leggi, erano stati prorogati dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 proprio “per consentire un opportuno lasso di tempo idoneo a correggere eventuali errori od omissioni prima che si produca l’effetto abrogativo”.

La Suprema Corte ha dunque rilevato che i termini così novellati sarebbero scaduti nel dicembre 2010 e che quindi nelle more non si potesse sostenere alcun effetto abrogativo, in quanto il legislatore avrebbe in ogni caso potuto provvedere ad eventuali  integrazioni.

Ma il legislatore non è intervenuto introducendo nell’elenco la legge 283 e dall’inizio dell’anno si sono sollevate le grida di chi la riteneva abrogata.

Infatti, questo vetusto strumento normativo, ormai obsoleto, è considerato alla stregua dell’ultimo baluardo della cristianità  di fronte alla imperante barbarie e così si poteva leggere sui quotidiani che era stata legalizzata la vendita di prodotti tossici.

In realtà non è vero perché esistono (anche se tutti le dimenticano) le norme del codice penale a tutela della salute pubblica (artt. 439 – 452 CP). L’articolo 5 contempla solo reati contravvenzionali che si applicano in casi molto meno gravi, basti pensare ad esempio, ad un capello in una pizza, che dà luogo alla fattispecie di prodotto insudiciato, prevista e punita alla lettera d) dell’art. 5.

Ma per giunta le grida d’allarme erano del tutto infondate: l’articolo 5, ironia della sorte, si sarebbe infatti salvato – secondo quanto riporta la stampa – per un “cavillo”.

L’articolo 14 della citata legge 246/2005, infatti, al comma 17 stabilisce che rimangono in vigore

“a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico”.

L’epigrafe della legge 283 del 1962 reca “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. (cioè TESTO UNICO) delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Poiché dunque l’epigrafe contiene le parole “testo unico”, la legge 283 non è stata abrogata anche se non è compresa nell’elenco delle norme anteriori il 1° dicembre 1970 di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore.

A ben vedere, non si è trattato affatto di un “cavillo”, ma di un ben preciso effetto della legge delega. Anche il fatto che fosse stata inclusa nell’elenco delle norme “salvate” la legge che nel 1963 aveva modificato la 283 avrebbe dovuto essere una indicazione da non trascurare.

Dunque la 283 è salva! Questo prezioso reperto archeologico non è stato abrogato e quindi si può tirare un sospiro di sollievo.

Non è vero, come si legge su alcuni organi di (dis)informazione che è TORNATO ad essere reato, semplicemente perché non ha mai smesso di esserlo.

Non è vero che la Corte di Cassazione si era pronunciata affermando che il reato sarebbe stato abrogato a dicembre: semplicemente non si era espressa, considerando che il termine del legislatore non era ancora scaduto.

Il popolo italiano è salvo: se si troverà una mosca nella minestra, come nel caso che ha portato alla sentenza della Suprema Corte n. 35708 del 5 ottobre 2010, il responsabile dell’infame attentato dovrà essere sottoposto a processo.

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